ADR GROUP
ADR Group Srl.

Mediazione Civile e Commerciale

Il D.L. n. 69/2013 ripristina la mediazione come condizione di procedibilità e potenzia la stessa dando al giudice la possibilità di imporre alle parti il tentativo di conciliazione davanti a un mediatore

La Mediazione

 

COS’E’ LA MEDIAZIONE

La mediazione civile è un processo di risoluzione alternativa delle controversie che permette a due o più parti coinvolte in una disputa di trovare una soluzione con l’aiuto di un mediatore. Il mediatore è una figura imparziale e neutrale che aiuta le parti a comunicare, facilitando il raggiungimento di un accordo che soddisfi entrambe le parti, evitando un procedimento legale più lungo e costoso.

I Mediatori Incaricati

I mediatori sono professionisti qualificati che operano per un organismo di mediazione accreditato. Devono possedere competenze specifiche, quali conoscenze legali, abilità comunicative e tecniche di gestione dei conflitti. I mediatori non prendono decisioni per le parti, ma facilitano la discussione e la negoziazione.

Criteri per il conferimento dell'incarico

Il responsabile dell'organismo nomina il mediatore e fissa la data dell'incontro.

Il mediatore è nominato tra quelli inseriti nella lista di ADR Group, tenute in considerazione la specifica competenza professionale desunta soprattutto dalla tipologia di laurea posseduta, l’esperienza professionale, l’eventuale preferenza espressa dalle parti e la disponibilità del mediatore, secondo i seguenti criteri:

In caso di mediazione ordinaria sarà stabilito un criterio di tipo turnario

In caso di mediazione complessa sarà preferito un mediatore di maggiore competenza tecnica in mediazione e che abbia maturato maggiore esperienza e specializzazione formativa

  1. Le parti possono fornire una comune indicazione del mediatore tra quelli inseriti nella lista di ADR Group.
  2. ADR Group si riserva, in presenza di particolari esigenze organizzative, la possibilità di indicare il nominativo del mediatore una volta decorso il termine per l’adesione di Parte Convocata.
  3. ADR Group si riserva la possibilità di avvalersi delle strutture, del personale e dei mediatori di altri organismi iscritti al Registro con i quali abbia raggiunto a tal fine un accordo, anche per singoli affari di mediazione.

Motivi di rifiuto di trattare una controversia

Il mediatore può rifiutarsi di trattare una controversia per vari motivi, tra cui:

  • Conflitto di interesse

Attività preliminari per avviare la mediazione

Presentazione dell’istanza di mediazione

Funzionamento della procedura ADR e presentazione della domanda

Il procedimento di mediazione ha inizio con il deposito dell’istanza di mediazione.

  1. All’atto della presentazione della domanda di mediazione, il Responsabile dell’Organismo designa un mediatore e fissa il primo incontro tra le parti, che deve tenersi non prima di 20 giorni e non oltre 40 giorni dal deposito della domanda, salvo diversa concorde indicazione delle parti. La domanda di mediazione, la designazione del mediatore, la sede e l’orario dell’incontro, le modalità di svolgimento della procedura, e la data del primo incontro e ogni altra informazione utile sono comunicate alle parti, a cura dell’organismo, con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione. Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, l’organismo può nominare uno o più mediatori ausiliari.
  2. Ciascuna parte, al momento della presentazione della domanda di mediazione o al momento dell’adesione, corrisponde all’Organismo, oltre alle spese documentate, un importo a titolo di indennità comprendente le spese di avvio e le spese di mediazione per lo svolgimento del primo incontro. (TABELLA A o B a seconda della mediazione avviata, se obbligatoria o volontaria).
  3. La Mediazione ha una durata non superiore a tre mesi dal deposito dell’istanza, prorogabili di ulteriori tre mesi dopo la sua instaurazione e prima della sua scadenza su richiesta di entrambe le parti. In caso di ricorso alla Mediazione su invito del Giudice, il termine decorre dalla scadenza da questi fissata per il deposito dell’istanza.
  4. La parte convocata è invitata a comunicare la propria adesione tempestivamente, e comunque non oltre sette giorni antecedenti l’incontro. Diversamente l’incontro potrebbe essere rinviato ad altra data. L’adesione e l’eventuale richiesta di rinvio del primo incontro è condizionata alla corresponsione delle spese di avvio.

Possibilità di ritirarsi dalla procedura

Le parti hanno la possibilità di ritirarsi dalla procedura di mediazione in qualsiasi momento, senza alcun vincolo di risultato. Tuttavia, se una delle parti non si presenta senza giustificato motivo, potrebbe essere soggetta a sanzioni

Effetto giuridico dell’esito della procedura

Se la mediazione ha esito positivo, le parti possono redigere un accordo di mediazione, che ha valore giuridico e lo stesso costituisce titolo esecutivo qualora esso venga concluso in assenza dei rispettivi Legali, l’accordo può essere omologato dal giudice, conferendogli l’efficacia di una sentenza. Se la mediazione non porta a una soluzione, le parti possono proseguire la causa legale senza che l'esito della mediazione influenzi la loro posizione.

Esecutività delle decisioni degli organismi ADR

Le decisioni prese dal mediatore non sono vincolanti.

L’efficacia esecutiva viene data dall’accordo definito innanzi ai rispettivi Legali e al Mediatore o diversamente omologato dal Presidente del Tribunale

 

 

 

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