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Decreto Ministeriale 150 del 24/10/2023

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA 
 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visti gli articoli 141-octies, comma 1, lettera  a),  141-novies  e
141-decies del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206,  recante
«Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della  legge  29  luglio
2003, n. 229»; 
  Visti gli articoli 16, 16-bis e 17 del decreto legislativo 4  marzo
2010, n. 28, recante  attuazione  dell'articolo  60  della  legge  18
giugno 2009,  n.  69,  in  materia  di  mediazione  finalizzata  alla
conciliazione delle controversie civili e commerciali; 
  Visto l'articolo 7 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149,
recante «Attuazione della legge 26 novembre  2021,  n.  206,  recante
delega al Governo per l'efficienza  del  processo  civile  e  per  la
revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa
delle  controversie  e  misure  urgenti  di   razionalizzazione   dei
procedimenti in materia di diritti delle  persone  e  delle  famiglie
nonche' in materia di esecuzione forzata»; 
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante «Codice
in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per
l'adeguamento  dell'ordinamento  nazionale  al  regolamento  (UE)  n.
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile  2016,
relativo alla  protezione  delle  persone  fisiche  con  riguardo  al
trattamento dei dati personali, nonche' alla libera  circolazione  di
tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»; 
  Visto il regolamento (UE) 2016/679 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione  delle  persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la  direttiva  95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati); 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,
n.  445,  recante  testo  unico  delle  disposizioni  legislative   e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa; 
  Visto il decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre  2010,  n.
180, «Regolamento recante  la  determinazione  dei  criteri  e  delle
modalita' di iscrizione e tenuta  del  registro  degli  organismi  di
mediazione e dell'elenco dei formatori  per  la  mediazione,  nonche'
l'approvazione delle indennita' spettanti agli  organismi,  ai  sensi
dell'articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28»; 
  Sentito il Garante per la protezione dei dati personali che  si  e'
espresso con parere n. 305, in data 6 luglio 2023; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
Consultiva per gli Atti Normativi nell'adunanza del 29 agosto 2023  e
nell'adunanza del 10 ottobre 2023; 
  Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio  dei  ministri
in data 19 ottobre 2023; 
  Di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy;

Adotta 
  il seguente regolamento: 

Capo I
Disposizioni generali
 
 Art. 1 

 Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto si intende per: 
    a) «Ministero»: il Ministero della giustizia; 
    b) «decreto legislativo»: il decreto legislativo 4 marzo 2010, n.
28; 
    c) «Codice del consumo»: il decreto legislativo 6 settembre 2005,
n. 206 «Codice del consumo a norma dell'articolo  7  della  legge  29
luglio 2003, n. 229»; 
    d) «mediazione»: l'attivita', comunque denominata, svolta  da  un
terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o piu' soggetti nella
ricerca  di  un  accordo  amichevole  per  la  composizione  di   una
controversia, anche con  la  formulazione  di  una  proposta  per  la
risoluzione della stessa; 
    e)  «mediatore»:  la  persona   o   le   persone   fisiche   che,
individualmente o collegialmente, svolgono  la  mediazione  rimanendo
prive, in ogni caso,  del  potere  di  rendere  giudizi  o  decisioni
vincolanti per i destinatari del servizio medesimo; 
    f) «conciliazione»: la composizione di una controversia a seguito
dello svolgimento della mediazione; 
    g)  «organismo»:  l'ente  pubblico  o  privato  presso  cui  puo'
svolgersi  il  procedimento  di  mediazione  ai  sensi  del   decreto
legislativo e in conformita' al presente decreto; 
    h) «organismo ADR»:  l'organismo  che  gestisce  le  controversie
nazionali   e   transfrontaliere   che   rientrano   nell'ambito   di
applicazione del Titolo II-bis del decreto  legislativo  6  settembre
2005, n. 206, Codice del consumo, iscritto nella sezione speciale per
gli organismi ADR; 
    i) «lite transfrontaliera»: la controversia di  cui  all'articolo
12, comma 1-bis del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28; 
    l)  «sede  operativa»:  la  sede  nella  quale   puo'   svolgersi
l'attivita' di mediazione, diversa dalla sede legale,  approvata  dal
responsabile del registro; 
    m) «regolamento di procedura»: l'atto,  adottato  dall'organismo,
contenente l'autonoma disciplina della procedura di mediazione e  dei
relativi costi e gli altri contenuti indicati dal regolamento; 
    n)  «codice  etico»:  il  documento  redatto  dall'organismo  che
contiene le regole di condotta dell'organismo e dei mediatori; 
    o) «indennita'»: l'importo posto a carico  degli  utenti  per  la
fruizione  del  servizio  di  mediazione  fornito  dagli   organismi,
comprendente le spese di avvio e le spese di mediazione; 
    p) «registro»: il registro degli organismi  istituito  presso  il
Ministero comprendente la sezione speciale per gli organismi ADR; 
    q) «responsabile del registro»: il responsabile della tenuta  del
registro e dell'elenco; 
    r)   «responsabile   dell'organismo»:   il   soggetto,   inserito
nell'elenco, che svolge le specifiche funzioni ad esso attribuite dal
decreto legislativo; 
    s) «enti di formazione»: gli enti pubblici e  privati,  presso  i
quali si svolge l'attivita' di formazione dei mediatori; 
    t) «responsabile scientifico»: la persona o  le  persone  fisiche
che svolgono i compiti di  cui  all'articolo  16-bis,  comma  2,  del
decreto legislativo; 
    u) «formatore»: la persona che svolge l'attivita'  di  formazione
dei mediatori; 
    v) «elenco»: l'elenco degli enti di formazione  istituito  presso
il Ministero; 
    z) «ente pubblico»: la  persona  giuridica  di  diritto  pubblico
interno, comunitario, internazionale o straniero; 
    aa)  «ente  privato»:  qualsiasi  soggetto  di  diritto  privato,
diverso dalla persona fisica; 
    bb) «CCIAA»: le camere di  commercio,  industria,  artigianato  e
agricoltura. 

 Art. 2 
 
Oggetto 
 
  1.  Il  presente  decreto  disciplina   l'istituzione   presso   il
Ministero: 
    a) del registro degli organismi; 
    b) della sezione speciale del registro di cui alla lettera a) per
gli organismi ADR ai sensi dell'articolo 141-octies, comma 1, lettera
a), del Codice del consumo; 
    c) dell'elenco degli enti di formazione; 
    d) degli elenchi dei mediatori e  dei  formatori  quali  sezioni,
rispettivamente, del registro e dell'elenco degli enti di formazione; 
    e)   degli   elenchi   dei   responsabili,    soci,    associati,
amministratori, rappresentanti e dei responsabili  scientifici  quali
sezioni, rispettivamente, del registro e dell'elenco  degli  enti  di
formazione. 
  2. Il presente decreto disciplina altresi': 
    a) i requisiti per l'iscrizione  nel  registro  degli  organismi,
nella sezione speciale per gli organismi ADR e nell'elenco degli enti
di formazione; 
    b) i requisiti per l'inserimento negli elenchi  dei  mediatori  e
dei formatori; 
    c)  la  procedura  di  iscrizione  nel  registro,  nella  sezione
speciale degli organismi ADR e nell'elenco degli enti di formazione; 
    d) gli obblighi degli iscritti; 
    e) i percorsi di formazione iniziale e continua per  mediatori  e
formatori; 
    f) la vigilanza, le  procedure  di  contestazione,  le  cause  di
sospensione e cancellazione dal registro, dalla  sezione  speciale  e
dall'elenco degli enti di formazione, e gli effetti della sospensione
e cancellazione; 
    g) le indennita' del primo incontro, la tabella  delle  spese  di
mediazione per gli organismi pubblici e  i  criteri  di  approvazione
delle tabelle delle spese di mediazione per gli organismi privati. 

 

Capo II
Registro degli organismi di mediazione, sezione speciale del registro
degli organismi ADR, elenco degli enti di formazione per la
mediazione e requisiti di iscrizione

 

Art. 3 
 
Istituzione del registro degli organismi 
   e della sezione speciale per gli organismi ADR 
 
  1. Sono istituiti presso il Ministero il registro  degli  organismi
abilitati a svolgere la mediazione e la sezione speciale del predetto
registro per gli organismi ADR. 
  2.  La  parte  prima  del  registro  e'  riservata  agli  organismi
pubblici, la parte seconda e' riservata agli  organismi  privati,  la
sezione speciale del registro e' riservata agli organismi ADR. 
  3. La  parte  prima  del  registro  e'  articolata  nelle  seguenti
sezioni: 
    a) sezione A: riservata all'elenco dei mediatori; 
    b) sezione B: riservata all'elenco dei  mediatori  esperti  nella
materia internazionale e liti transfrontaliere; 
    c) sezione C: riservata all'elenco dei  mediatori  esperti  nella
materia dei rapporti di consumo; 
    d)  sezione  D:  riservata  all'elenco  dei  responsabili  o  dei
rappresentanti  dell'associazione  in  cui  l'organismo  pubblico  e'
inserito. 
  4. La parte  seconda  del  registro  e'  articolata  nelle  sezioni
previste dal comma 3, lettere  a),  b)  e  c),  e  la  sezione  D  e'
riservata   all'elenco   dei   soci,    associati,    amministratori,
responsabili e rappresentanti degli organismi. 
  5. La sezione speciale per gli organismi ADR  e'  articolata  nella
parte prima e nella parte seconda. 
  6. La parte prima della sezione speciale, riservata agli  organismi
ADR pubblici, e' suddivisa in due parti. La parte prima  A)  contiene
l'elenco dei rappresentanti legali  degli  organismi  ADR,  la  parte
prima B) contiene l'elenco dei mediatori. 
  7.  La  parte  seconda  della  sezione  speciale,  riservata   agli
organismi ADR privati, e' suddivisa in due parti. La parte seconda A)
contiene l'elenco dei rappresentanti legali degli organismi ADR e  la
parte seconda B) contiene l'elenco dei mediatori. 

  Art. 4 
 
Requisiti di onorabilita' 
 
  1. Ai  fini  dell'iscrizione  nel  registro,  quanto  al  requisito
dell'onorabilita', l'organismo richiedente  attesta  il  possesso  da
parte  dei  soci,   associati,   amministratori,   rappresentanti   e
responsabili  degli  organismi  e  dei  mediatori  dei  quali  chiede
l'inserimento negli appositi elenchi, dei seguenti requisiti: 
    a)  non  trovarsi  in  stato  di   interdizione   legale   o   di
inabilitazione  o  non  essere  sottoposti  ad   amministrazione   di
sostegno; 
    b) non essere  stati  condannati  con  sentenza  definitiva,  per
delitto non colposo, a pena detentiva, anche  se  sostituita  da  una
delle pene indicate nell'articolo 20-bis, primo comma, numeri 1), 2),
e 3) del Codice penale; 
    c) non essere stati destinatari di sentenza  definitiva  resa  ai
sensi dell'articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, per
delitto non colposo, a pena detentiva, anche  se  sostituita  da  una
delle pene indicate nell'articolo 20-bis, primo comma, numeri 1),  2)
e 3), del Codice penale, con la quale sono state  altresi'  applicate
pene accessorie; 
    d) non  avere  procedimenti  penali  in  corso  per  delitti  non
colposi, fermo restando quanto  previsto  dall'articolo  335-bis  del
Codice di procedura penale; 
    e) non essere incorsi nell'interdizione perpetua o temporanea dai
pubblici uffici; 
    f) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione, salvi gli
effetti della riabilitazione, ne' a misure di sicurezza personali; 
    g) non avere  riportato,  per  gli  iscritti  ad  un  ordinamento
professionale, negli ultimi cinque anni,  una  sanzione  disciplinare
piu' grave di quella minima prevista dal singolo ordinamento. 
  2. Con riferimento al comma 1, lettere a) e b),  sono  fatti  salvi
gli effetti della riabilitazione e della revoca  della  sentenza  per
abolizione del reato ai sensi dell'articolo 673, comma 1, del  Codice
di procedura penale. 

 

 Art. 5 
 
Requisiti di serieta' 
 
  1. Ai fini dell'iscrizione nel registro,  quanto  ai  requisiti  di
serieta', l'organismo richiedente attesta: 
    a) l'impegno a non prestare servizi di mediazione,  conciliazione
e risoluzione alternativa delle controversie quando ha  un  interesse
nella lite; 
    b) la previsione, per gli organismi privati, nell'oggetto sociale
o nello scopo associativo dell'organismo, dello  svolgimento  in  via
esclusiva di  servizi  di  mediazione,  conciliazione  o  risoluzione
alternativa delle controversie o di formazione nei medesimi ambiti. 
Art. 6 
 
    Requisiti di efficienza 
 
  1. Ai fini dell'iscrizione nel registro,  quanto  ai  requisiti  di
efficienza, l'organismo richiedente attesta: 
    a) per gli organismi privati  il  possesso  di  un  capitale  non
inferiore a 10.000,00 euro; 
    b) l'indicazione delle fonti di finanziamento; 
    c)  la  stipula  di  una  polizza  assicurativa  di  importo  non
inferiore a 1.000.000,00 euro  per  la  responsabilita'  a  qualunque
titolo derivante dallo svolgimento dell'attivita' di  mediazione,  di
validita' almeno annuale, completa di dichiarazione  di  impegno  del
responsabile a documentarne il rinnovo alla scadenza; 
    d)  per  gli   organismi   privati   la   previsione,   nell'atto
costitutivo, che l'organismo e' stato costituito con una  durata  non
inferiore a cinque anni; 
    e) la nomina di un responsabile dell'organismo con  la  qualifica
di mediatore; 
    f)  la  disponibilita'  di  almeno  cinque   mediatori   inseriti
nell'elenco dell'organismo; 
    g) l'impegno a garantire un rapporto tra numero  di  mediatori  e
sede operativa non inferiore a tre mediatori per ogni sede operativa,
se indicata, ulteriore rispetto alla sede legale; 
    h) il possesso, per  ciascun  mediatore,  dei  requisiti  di  cui
all'articolo 8; 
    i) le eventuali sedi operative e la loro ubicazione territoriale; 
    l) la disponibilita' di almeno una unita'  di  personale  addetta
alle funzioni amministrative, comprese le attivita' di segreteria; 
    m) il titolo attestante la  stabile  disponibilita',  nella  sede
legale  e  nelle  eventuali  ulteriori  sedi  operative,  di   locali
individuati mediante planimetria catastale, adeguati allo svolgimento
degli incontri di mediazione; 
    n) la descrizione della struttura organizzativa e  di  segreteria
destinata alla gestione delle sedi; 
    o) le modalita' della gestione contabile; 
    p)  la  disponibilita'  di  registri  informatizzati   idonei   a
ricevere, conservare e registrare le  annotazioni  relative  ai  dati
identificativi  delle  parti,  il  numero  d'ordine  progressivo  dei
procedimenti, l'oggetto della mediazione, il mediatore designato,  la
durata del procedimento,  il  suo  esito,  l'eventuale  proposta  del
mediatore formulata ai sensi dell'articolo  11,  commi  1  e  2,  del
decreto legislativo, l'eventuale rifiuto a tale proposta, il  verbale
di conciliazione, il verbale  attestante  il  mancato  raggiungimento
dell'accordo, l'accordo di conciliazione,  o  il  verbale  dal  quale
risulta la conciliazione, tutti completi di data; 
    q) la disponibilita' di un sistema per lo svolgimento  telematico
della procedura di mediazione idoneo ad assicurare  le  funzionalita'
previste dall'articolo 8-bis del decreto legislativo; 
    r) il rapporto giuridico ed economico che intercorre  tra  l'ente
istituente  e   l'organismo,   idoneo   a   dimostrarne   l'autonomia
finanziaria e  funzionale  quando  l'organismo  e'  istituito  da  un
consiglio dell'ordine degli avvocati, da un ordine professionale o da
una camera di commercio; 
    s) il rapporto giuridico che intercorre con ciascun mediatore; 
    t) l'impegno, in caso di stipula di accordi con  altri  organismi
in  ordine  allo  svolgimento  del   servizio   di   mediazione,   di
trasmetterne immediatamente copia al responsabile del registro  e  di
pubblicare  contestualmente  la   data,   l'oggetto   e   la   durata
dell'accordo sul proprio sito web; 
    u) la titolarita' di un sito web  idoneo  a  conservare,  per  un
periodo  non  inferiore  a  cinque   anni,   la   storicizzazione   e
l'archiviazione dei contenuti e la loro consultazione  mediante  link
permanenti,  con  l'impegno  di  mantenerne  l'aggiornamento   e   la
funzionalita'. 

 

Art. 7 
 
Requisiti per l'iscrizione degli organismi presso  i  consigli  degli
  ordini professionali e presso le camere di commercio 
  1. Gli organismi costituiti, anche in forma associata, dalle  CCIAA
e dai consigli degli ordini professionali sono iscritti  su  semplice
domanda, all'esito della verifica della sussistenza dei requisiti  di
onorabilita', serieta' ed efficienza di cui agli articoli 4, 5 e 6. 
  2. L'iscrizione degli organismi costituiti da consigli degli ordini
professionali diversi dai consigli degli ordini  degli  avvocati,  e'
subordinata  al  conseguimento  dell'autorizzazione  da   parte   del
responsabile del registro, ai sensi dell'articolo 19,  comma  1,  del
decreto legislativo. 

 

Art. 8 
 
  Requisiti per l'inserimento negli elenchi dei mediatori 
 
  1. L'organismo  che  chiede  l'iscrizione  nel  registro  indica  i
mediatori da inserire negli elenchi e ne attesta i requisiti. 
  2. La richiesta e' corredata, per ciascun mediatore: 
    a)  dalla  dichiarazione  di  disponibilita',  sottoscritta   dal
mediatore, a svolgere il servizio presso l'organismo richiedente e  a
essere inserito in uno o piu' elenchi di cui all'articolo 3, comma 3,
lettere a), b) e c); 
    b) dalla attestazione del possesso dei requisiti di onorabilita'; 
    c) dalla attestazione del conseguimento della laurea magistrale o
a ciclo unico; 
    d) dalla attestazione, per il mediatore iscritto a  un  ordine  o
collegio professionale, del conseguimento della laurea triennale; 
    e) dalla  attestazione  del  conseguimento  della  qualificazione
formativa prevista dall'articolo 23. 
  3. L'organismo che chiede l'iscrizione  e  indica  i  mediatori  da
inserire nelle sezioni B) o C) del registro, di cui  all'articolo  3,
comma 3,  oltre  ai  requisiti  previsti  dal  comma  2,  attesta  il
conseguimento della qualificazione prevista dall'articolo  25,  comma
1, e le conoscenze linguistiche, con certificazione non inferiore  al
livello B2. 

 

Art. 9 
 
Requisiti per l'iscrizione nella sezione speciale 
  per gli organismi ADR 
 
  1. Ai fini dell'iscrizione nella sezione speciale per gli organismi
ADR il  richiedente  attesta,  oltre  ai  requisiti  di  onorabilita'
previsti dall'articolo 4: 
    a) il nome o la denominazione dell'organismo, il nome del  legale
rappresentante, le informazioni di contatto e  l'indirizzo  del  sito
web; 
    b)  la  previsione  nell'atto  costitutivo,  per  gli   organismi
privati, che l'organismo e'  stato  costituito  con  una  durata  non
inferiore a cinque anni; 
    c)  l'impegno  a  svolgere  procedure  di   mediazione   per   la
risoluzione, anche in via telematica, in conformita' a quanto prevede
l'articolo 141-bis, comma 1, lettere a), c), d) ed e) del Codice  del
consumo,  delle  controversie,  nazionali  e  transfrontaliere,   tra
consumatori  e  professionisti  residenti  e  stabiliti   nell'Unione
europea,  nell'ambito  delle  quali  l'organismo  ADR   propone   una
soluzione o riunisce le parti al  fine  di  agevolare  una  soluzione
amichevole; 
    d) la fissazione della sede legale o  la  disponibilita'  di  una
sede operativa nel territorio della Repubblica italiana; 
    e)  la  disponibilita',  nella  sede  legale  e  nelle  eventuali
ulteriori sedi operative, di  appositi  locali  individuati  mediante
planimetria catastale, destinati  allo  svolgimento  delle  attivita'
connesse alla fornitura del  servizio  e  adeguati  allo  svolgimento
delle procedure di cui alla lettera c); 
    f) la  struttura  organizzativa  dell'organismo  e  le  fonti  di
finanziamento; 
    g) le generalita' e  il  curriculum  di  ciascuno  dei  mediatori
inseriti negli elenchi di  cui  all'articolo  3,  commi  6  e  7,  le
certificazioni  linguistiche  da  ciascuno  conseguite  e   la   loro
retribuzione,  nonche',  per  ciascun  mediatore,  il  possesso   dei
requisiti previsti dall'articolo 8, e l'impegno di ciascun  mediatore
di rispettare l'articolo 141-bis, commi 5 e 7 del Codice del consumo; 
    h) il proprio regolamento di  procedura  contenente  l'impegno  a
svolgere  le  procedure  di  cui  alla  lettera   c)   nel   rispetto
dell'articolo 141-quater, commi 4 e 5 del Codice del  consumo,  e  ad
applicare le indennita' dovute per il servizio prestato  secondo  gli
indirizzi definiti ai sensi dell'articolo 141-octies,  comma  2,  del
Codice del consumo; 
    i) la durata media delle procedure e  il  rispetto  dell'articolo
141-quater, commi 3, 4 e 5, del Codice del consumo; 
    l) la lingua o le lingue in  cui  possono  essere  presentate  le
domande e con cui possono essere svolte  le  procedure  di  cui  alla
lettera c); 
    m) le tipologie di controversie trattate dall'organismo ADR; 
    n) i motivi  per  i  quali  l'organismo  ADR  puo'  rifiutare  il
trattamento   di   una   determinata   controversia   nel    rispetto
dell'articolo 141-bis, commi 2 e 3 del Codice del consumo; 
    o) l'impegno a garantire il rispetto,  per  i  propri  mediatori,
dell'articolo 141-bis, comma 4 e comma 8, primo periodo,  del  Codice
del consumo e, in caso di appartenenza a un organismo  collegiale,  a
garantire il rispetto del comma 8, secondo periodo, e del comma 9 del
predetto articolo. 

 

 Art. 10 
 
   Elenco degli enti di formazione 
 
  1. E' istituito presso il Ministero l'elenco degli enti abilitati a
svolgere l'attivita' di  formazione  per  mediatori  e  formatori  in
conformita' al presente decreto. 
  2. La parte prima dell'elenco e' riservata agli organismi pubblici,
la parte seconda e' riservata agli organismi privati. 
  3. La parte prima contiene: 
    a) la sezione A, riservata all'elenco dei formatori; 
    b) la sezione B, riservata all'elenco dei formatori in materia di
consumo, internazionale e controversie transfrontaliere; 
    c) sezione C, riservata all'elenco dei responsabili scientifici; 
    d) sezione D, riservata all'elenco dei rappresentanti degli enti. 
  4. La parte seconda e' articolata nelle sezioni previste dal  comma
3, lettere a), b) e c), la sezione  D  e'  riservata  all'elenco  dei
soci, associati, amministratori, rappresentanti degli enti. 

Art. 11 
 
Requisiti di onorabilita',  serieta'  ed  efficienza  degli  enti  
di formazione 
 
  1. Ai fini dell'iscrizione  nell'elenco  di  cui  all'articolo  10,
l'ente di formazione richiedente documenta il possesso da  parte  dei
soci,   associati,   amministratori,   responsabili   scientifici   e
formatori, dei requisiti di onorabilita' previsti dall'articolo 4. 
  2. Quanto ai  requisiti  di  serieta'  il  richiedente  attesta  la
previsione, per gli enti privati, nell'oggetto sociale o nello  scopo
associativo,  dello  svolgimento  in  via  esclusiva  di  servizi  di
formazione  nelle   materie   della   mediazione,   conciliazione   o
risoluzione alternativa delle controversie o di servizi di mediazione
nei medesimi ambiti; 
  3. Quanto ai requisiti di efficienza, il richiedente attesta: 
    a) la nomina di un responsabile scientifico  di  chiara  fama  ed
esperienza  in  materia  di  mediazione,  per  lo  svolgimento  delle
funzioni  di  cui  all'articolo  16-bis,   comma   2,   del   decreto
legislativo, con il suo  curriculum  nel  quale  sono  evidenziati  i
titoli e l'esperienza che giustificano i requisiti della chiara  fama
e dell'esperienza pratica  e  professionale  nelle  materie  previste
dall'articolo  16-bis,  comma  2,  del   decreto   legislativo,   con
indicazione  della  data  di  conseguimento  dei   titoli   e   dello
svolgimento delle esperienze professionali e pratiche; 
    b)  la   disponibilita'   di   almeno   cinque   formatori,   con
l'indicazione di coloro che sono  destinati  all'area  teorica  e  di
coloro che sono destinati all'area pratica; 
    c) il possesso, per  ciascun  formatore,  dei  requisiti  di  cui
all'articolo 26; 
    d) la disponibilita' di registri idonei a conservare i nominativi
dei partecipanti ai corsi di formazione, l'annotazione dell'effettiva
frequentazione di ciascun iscritto, l'esito  delle  prove  finali  di
ciascun iscritto e le relative attestazioni; 
    e) la disponibilita', per  i  corsi  svolti  con  collegamento  a
distanza in modalita' sincrona, di una piattaforma idonea a  rilevare
le presenze dei partecipanti, a fornire report che tracciano in  modo
univoco  la  presenza  di  docenti  e  discenti,  a   consentire   la
visualizzazione, sintetica o analitica, delle  informazioni  relative
agli accessi autorizzati per  ciascun  partecipante  e  ai  tempi  di
fruizione di moduli o contenuti da parte di  qualsiasi  tipologia  di
utente, e dello stato di avanzamento del corso e dei contenuti fruiti
per singolo partecipante; 
    f) l'impegno a  svolgere  l'attivita'  di  formazione  in  locali
idonei a tale funzione, a individuarli nei programmi  formativi  e  a
darne adeguata informazione ai partecipanti; 
    g) l'indicazione delle fonti di finanziamento; 
    h) il rapporto giuridico ed economico che intercorre  tra  l'ente
istituente e l'ente di formazione, idoneo a  dimostrarne  l'autonomia
finanziaria e funzionale quando l'ente e' istituito da  un  consiglio
dell'ordine degli avvocati, da  un  ordine  professionale  o  da  una
camera di commercio; 
    i) il rapporto  giuridico  ed  economico  che  intercorre  con  i
formatori; 
    l) la titolarita' di un sito web  idoneo  a  conservare,  per  un
periodo  non  inferiore  a  cinque   anni,   la   storicizzazione   e
l'archiviazione dei contenuti e la loro consultazione  mediante  link
permanenti,  con  l'impegno  di  mantenerne  l'aggiornamento   e   la
funzionalita'. 

 

Capo III
Tenuta del registro e degli elenchi, iscrizione, variazioni e
verifiche periodiche, obblighi degli iscritti e vigilanza

 

 Art. 12 
 
Tenuta del registro, degli elenchi e vigilanza 
 
  1. I registri e gli elenchi istituiti in  conformita'  al  Capo  II
sono tenuti presso il Ministero -  Dipartimento  per  gli  affari  di
giustizia. Ne e' responsabile  il  direttore  generale  degli  affari
interni, o persona da lui  delegata,  incardinata  o  assegnata  alla
suddetta  direzione  generale,  con  qualifica  dirigenziale  o   con
qualifica di magistrato. 
  2.  Il  responsabile  del  registro  esercita  la  vigilanza  sugli
organismi   e   sugli   enti   di   formazione   anche    avvalendosi
dell'Ispettorato generale del Ministero e, nei  casi  e  nelle  forme
previste dagli articoli 38 e 39, comma  4,  con  il  Ministero  delle
imprese e del made in Italy. 
  3. La gestione del registro e degli elenchi avviene  con  modalita'
informatiche che assicurano  la  rapida  elaborazione  di  dati,  con
finalita' connessa ai compiti di tenuta di cui al presente decreto  e
il  rispetto  dei  principi  dell'articolo  5  del  regolamento  (UE)
2016/679. 
  4. La sezione speciale del registro per gli  organismi  ADR  e  gli
elenchi dei responsabili,  mediatori  e  formatori  sono  pubblici  e
accessibili attraverso  il  sito  web  del  Ministero  dedicato  alla
mediazione. 
  5. Il Ministero comunica senza indugio al Ministero delle imprese e
del made in Italy l'elenco degli organismi ADR iscritti nella sezione
speciale e dei relativi mediatori, e ogni  successiva  variazione  di
tale elenco. 
  6. Il  Ministero  pubblica  sul  proprio  sito  web  dedicato  alla
mediazione  un  link  di  reindirizzamento  al  sito  internet  della
Commissione europea nel  quale  e'  pubblicato  l'elenco  consolidato
degli organismi ADR dalla stessa elaborato e notificato al  Ministero
delle imprese e del made in Italy. 

 

 Art. 13 
 
Procedimento di iscrizione 
 
  1. La domanda di iscrizione nei registri ed  elenchi  istituiti  in
conformita' al Capo II e' presentata utilizzando i  modelli  uniformi
predisposti dal responsabile del registro, resi disponibili sul  sito
del Ministero entro quindici giorni dalla data di entrata  in  vigore
del  presente  regolamento   ed   e'   trasmessa,   unitamente   alle
attestazioni indicate da ciascun modello, anche  in  via  telematica,
con modalita' che assicurano la certezza dell'avvenuto ricevimento. 
  2. Il possesso dei requisiti richiesti per l'iscrizione  o  per  il
suo mantenimento e' attestato dalla parte richiedente ai sensi  degli
articoli 46 e 47 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
dicembre  2000,  n.  445,  recante  testo  unico  delle  disposizioni
legislative   e   regolamentari   in   materia   di    documentazione
amministrativa. 
  3. A pena di  inammissibilita',  la  domanda  di  iscrizione  degli
organismi e' corredata  dal  regolamento  di  procedura  redatto  nel
rispetto dell'articolo 22 e dal codice etico. 
  4. Il regolamento di procedura degli organismi privati e' corredato
dalla tabella delle  spese  di  mediazione,  redatta  in  conformita'
all'articolo 32. In alternativa  il  regolamento  puo'  contenere  la
dichiarazione di adozione della tabella delle spese di mediazione  di
cui all'allegato A. 
  5. Il responsabile del registro, entro sessanta  giorni  decorrenti
dalla data di ricevimento della domanda di iscrizione, verificata  la
sussistenza dei requisiti, adotta il provvedimento di  iscrizione  e,
per gli organismi privati, approva contestualmente la  tabella  delle
spese di mediazione. Il provvedimento e'  comunicato  al  richiedente
con il numero d'ordine attribuito nel registro. 
  6. Se il provvedimento di iscrizione non e' comunicato nel  termine
indicato dal comma 5, la domanda si intende rigettata. 
  7. Entro il termine indicato  dal  comma  5,  il  responsabile  del
registro puo'  chiedere,  per  una  sola  volta,  l'integrazione  dei
documenti trasmessi dal richiedente ai sensi del comma 1,  assegnando
allo scopo un termine non superiore a trenta giorni.  Alla  scadenza,
il responsabile del registro provvede nel termine indicato dal  comma
5. 
Art. 14 
 
Procedimento  di  approvazione  delle  variazioni  dei  requisiti  di
iscrizione 
 
  1. Gli organismi e  gli  enti  di  formazione,  quando  necessario,
presentano, con le modalita' previste dall'articolo 13, commi 1 e  2,
istanza di variazione del regolamento e delle  tabelle,  delle  sedi,
dei responsabili dell'organismo e dei responsabili  scientifici,  dei
mediatori e formatori,  e  di  ogni  altro  requisito  richiesto  dal
presente decreto ai fini dell'iscrizione, con le attestazioni  idonee
a dimostrare la variazione. 
  2. Il  responsabile  del  registro,  entro  i  successivi  sessanta
giorni, approva le variazioni che risultano conformi ai requisiti  di
iscrizione, e ne da' comunicazione al richiedente. 
  3.  Se  il  responsabile  del  registro  rileva  l'insufficienza  o
l'incompletezza  delle  attestazioni   relative   a   un'istanza   di
variazione di uno  o  piu'  requisiti  la  cui  mancata  approvazione
determinerebbe  il  venir  meno   dei   presupposti   per   mantenere
l'iscrizione, ne da'  comunicazione  all'interessato,  invitandolo  a
integrarla senza indugio e comunque non oltre il termine di tre mesi.
Si applica l'articolo 37, comma 2. 
  4. Fuori dai  casi  previsti  dal  comma  3,  il  responsabile  del
registro assegna  un  termine  non  superiore  a  trenta  giorni  per
l'integrazione e, se l'insufficienza  o  l'incompletezza  permangono,
alla    scadenza    rigetta    l'istanza,    dandone    comunicazione
all'interessato. 

 

Art. 15 
 
     Procedimento di verifica degli obblighi formativi periodici 
 
  1. Gli organismi e gli enti di formazione, ogni due anni, entro  il
31 dicembre, attestano l'adempimento agli obblighi formativi previsti
dagli  articoli  24,  25,  comma  3,  e  27.  Fermo  quanto  previsto
dall'articolo 42, comma 8, per gli organismi e gli enti di formazione
iscritti dopo l'entrata in vigore del presente decreto, l'obbligo  di
trasmissione di cui al primo periodo, e' assolto a decorrere  dal  31
dicembre 2027. 
  2. Il responsabile  del  registro,  entro  il  31  marzo  dell'anno
successivo, esaminate le attestazioni tramesse ai sensi del comma  1,
conferma l'iscrizione nel registro o nell'elenco. 
  3. Il responsabile del registro, quando  rileva  l'insufficienza  o
l'incompletezza   delle   attestazioni   relative   all'aggiornamento
periodico di un numero di mediatori o di  formatori  la  cui  mancata
approvazione  determinerebbe  il  venir  meno  dei  presupposti   per
mantenere  l'iscrizione,  ne   da'   comunicazione   all'interessato,
invitandolo a integrarle  senza  indugio  e  comunque  non  oltre  il
termine di tre mesi. Si applica l'articolo 37, comma 2. 
  4. Fuori dai  casi  previsti  dal  comma  3,  il  responsabile  del
registro assegna  un  termine  non  superiore  a  trenta  giorni  per
l'integrazione e, se l'insufficienza  o  l'incompletezza  permangono,
alla    scadenza    rigetta    l'istanza,    dandone    comunicazione
all'interessato. La mancata approvazione determina il venir meno  dei
requisiti di inserimento negli elenchi dei mediatori o dei  formatori
per i quali non e' stato approvato l'aggiornamento periodico. 
 Art. 16 
 
  Obblighi degli iscritti 
 
  1. Gli organismi e gli enti di formazione iscritti  sono  tenuti  a
fare menzione del numero d'ordine comunicato ai  sensi  dell'articolo
13,  comma  5,  negli  atti,  nella  corrispondenza  e  nelle   forme
consentite di pubblicita'. 
  2. Dopo l'iscrizione l'organismo non puo', se non per  giustificato
motivo, rifiutarsi di svolgere la mediazione. 
  3. L'organismo, su richiesta e con  eventuali  costi  a  carico  di
ciascuna  delle  parti  che  hanno  partecipato  alla  procedura   di
mediazione,  rilascia  i  verbali  della  procedura,   il   documento
contenente l'eventuale proposta  del  mediatore  formulata  ai  sensi
dell'articolo 11, commi 1 e 2, del decreto  legislativo,  l'eventuale
rifiuto di tale proposta, il verbale  di  conciliazione,  il  verbale
attestante il mancato raggiungimento dell'accordo o  il  verbale  dal
quale risulta la conciliazione. 
  4. L'organismo conserva gli atti e i  dati  inseriti  nei  registri
informatizzati relativi  ai  procedimenti  trattati,  in  conformita'
all'articolo 2961, primo comma, del Codice civile, per un periodo non
inferiore a tre anni. 
  5. L'ente di formazione  comunica  al  responsabile  del  registro,
entro il 28 febbraio di ogni anno, il  calendario  dei  corsi  svolti
nell'anno   precedente   con   i   relativi    programmi,    completi
dell'indicazione dei formatori e dei docenti eventualmente invitati. 
  6. L'organismo trasmette al Ministero - Dipartimento per gli affari
di giustizia, alla fine di ogni trimestre, non oltre l'ultimo  giorno
del mese successivo  alla  scadenza  del  trimestre  stesso,  i  dati
statistici relativi ai procedimenti di mediazione indicando  in  modo
separato: 
    a) le mediazioni svolte nei casi previsti dall'articolo 5,  comma
1, del decreto legislativo e le mediazioni demandate dal giudice  con
l'indicazione delle materie e del valore della lite; 
    b) le mediazioni svolte in casi che non rientrano  nella  lettera
a), con l'indicazione delle materie e del valore della lite; 
    c) l'esito del primo incontro; 
    d) l'esito del procedimento; 
    e) se le parti del procedimento sono persone  fisiche  o  persone
giuridiche; 
    f) il numero di parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato. 
  7. L'organismo trasmette, nel termine indicato dal comma 6, i  dati
relativi ai flussi dei procedimenti  di  mediazione  complessivamente
trattati nel trimestre, distinti in base allo stato  di  avanzamento,
con indicazione dei pendenti iniziali, degli iscritti, dei definiti e
dei pendenti finali. 
  8. L'organismo ADR, nel rispetto dell'articolo  141-bis,  comma  2,
del Codice del consumo, non puo', se  non  per  giustificato  motivo,
rifiutarsi di svolgere la mediazione. 
  9. A far data dal secondo anno di iscrizione nella sezione speciale
del registro, con cadenza biennale, ciascun organismo ADR,  entro  il
28 febbraio dell'anno successivo alla scadenza del biennio, trasmette
al responsabile del registro informazioni concernenti: 
    a) il numero di domande ricevute e i tipi  di  controversie  alle
quali si riferiscono; 
    b) la quota  percentuale  delle  procedure  interrotte  prima  di
raggiungere il risultato; 
    c)  il  tempo  medio  necessario   per   la   risoluzione   delle
controversie trattate; 
    d) la  percentuale  di  rispetto,  se  nota,  degli  esiti  delle
procedure ADR; 
    e) le eventuali problematiche sistematiche o significative che si
verificano di frequente e  causano  controversie  tra  consumatori  e
professionisti, eventualmente  accompagnate  da  raccomandazioni  sul
modo di evitare o risolvere problematiche analoghe in futuro; 
    f)  quando  pertinente,  la  valutazione   dell'efficacia   della
cooperazione all'interno di reti di organismi ADR  che  agevolano  la
risoluzione delle controversie transfrontaliere; 
    g) se prevista al momento dell'iscrizione, la formazione  fornita
dall'organismo ADR ai propri mediatori, con indicazione completa  dei
corsi svolti nel biennio; 
    h) la valutazione  dell'efficacia  della  procedura  ADR  offerta
dall'organismo e di eventuali modi per migliorarla. 

Art. 17 
 
 Obblighi di trasparenza degli organismi 
 
  1.   L'organismo   rende   accessibili   al   pubblico,    mediante
pubblicazione sul proprio sito web: 
    a) i dati identificativi e il numero d'ordine; 
    b) i contatti, l'indirizzo postale  della  sede  legale  e  delle
eventuali sedi operative, l'indirizzo di posta elettronica e di posta
elettronica certificata; 
    c) le informazioni necessarie per la presentazione  di  eventuali
reclami; 
    d)   le   generalita'   e   il   curriculum   del    responsabile
dell'organismo; 
    e)   l'organigramma   con   indicazione    delle    funzioni    e
responsabilita'; 
    f)  l'elenco  delle  sedi  operative  con  i  relativi  dati   di
identificazione e i contatti; 
    g) gli eventuali accordi stipulati ai  sensi  degli  articoli  6,
comma 1, lettera t), 22, comma 1, lettera s),  e  23,  comma  5,  con
indicazione, per ciascun accordo, dell'oggetto, della  sua  durata  e
degli elementi identificativi degli altri organismi; 
    h) l'eventuale specializzazione nelle materie del consumo e delle
liti transfrontaliere; 
    i) i nomi e il curriculum dei mediatori  inseriti  in  uno  degli
elenchi di cui all'articolo 3, comma 3, lettere a), b) e c); 
    l) il regolamento di procedura  approvato  dal  responsabile  del
registro; 
    m) il codice etico; 
    n)  la  tabella  delle  spese  di   mediazione,   approvate   dal
responsabile del registro o, quando pertinente,  la  tabella  di  cui
all'allegato A; 
    o)  gli  eventuali  protocolli  e  progetti   di   collaborazione
stipulati ai sensi dell'articolo 5-quinquies, comma  4,  del  decreto
legislativo; 
    p) l'ultimo bilancio depositato o l'ultimo  rendiconto  di  cassa
approvato; 
    q) l'eventuale appartenenza a reti di organismi che agevolano  la
risoluzione delle controversie transfrontaliere; 
    r) le lingue nelle quali possono  essere  presentate  le  domande
all'organismo e che possono essere usate nella procedura. 

 Art. 18 
 
   Obblighi di trasparenza degli organismi ADR 
 
  1.  L'organismo  ADR  rende  accessibili  al   pubblico,   mediante
pubblicazione sul proprio sito web: 
    a) i dati identificativi e il numero d'ordine; 
    b) le modalita' di  contatto,  l'indirizzo  postale  e  di  posta
elettronica; 
    c) il  proprio  inserimento  nell'elenco  previsto  dall'articolo
141-decies del Codice del consumo; 
    d) i mediatori incaricati, i criteri seguiti per il  conferimento
dell'incarico  e  la  sua  durata,  e  i  criteri  seguiti   per   la
designazione del mediatore; 
    e) il regolamento di procedura; 
    f) le indennita' previste dall'articolo 33; 
    g) il codice etico; 
    h) l'eventuale limite di valore di competenza; 
    i)  i  motivi  per  i  quali  puo'  rifiutare  di  trattare   una
determinata controversia; 
    l) le eventuali attivita' che le parti sono tenute  a  rispettare
prima di avviare la procedura di mediazione, incluso il tentativo  di
risoluzione della controversia mediante negoziazione diretta  con  il
professionista; 
    m) le informazioni relative al funzionamento della procedura  ADR
e alla presentazione della domanda, anche  in  modalita'  diversa  da
quella telematica, e alla documentazione da produrre a supporto della
stessa; 
    n) la possibilita'  o  meno  per  le  parti  di  ritirarsi  dalla
procedura; 
    o) la durata media della procedura; 
    p) l'effetto giuridico dell'esito della procedura; 
    q) l'esecutivita' delle decisioni degli organismi ADR; 
    r) l'eventuale appartenenza a reti transfrontaliere di  organismi
ADR; 
    s) l'elenco degli organismi  ADR  elaborato  e  pubblicato  dalla
Commissione europea mediante link  di  reindirizzamento  al  relativo
sito, per gli adempimenti di cui all'articolo  141-sexies,  comma  6,
Codice del consumo; 
    t) la relazione  annuale  di  attivita'  redatta  in  conformita'
all'articolo 141-quater, comma 2, del Codice del consumo. 
  2. Le informazioni di cui al comma 1, lettere da b) a r), sono rese
con sistemi che ne rendono possibile il download o,  presso  la  sede
dell'organismo e su richiesta della parte, su supporto durevole e con
qualsiasi altra modalita' idonea ad assicurare il libero accesso alle
predette informazioni in modo trasparente ed equo. 
Art. 19 
 
Obblighi di trasparenza degli enti di formazione 
 
  1. L'ente di formazione rende  accessibili  al  pubblico,  mediante
pubblicazione sul proprio sito web: 
    a) i dati identificativi e il numero d'ordine; 
    b) i contatti, l'indirizzo postale della sede legale, l'indirizzo
di posta elettronica e di posta elettronica certificata; 
    c) l'organigramma con le relative funzioni e responsabilita'; 
    d) il nome del responsabile scientifico e il suo  curriculum  nel
quale sono evidenziati i titoli e  l'esperienza  che  giustificano  i
requisiti della chiara fama e dell'esperienza pratica e professionale
nelle materie previste dall'articolo 16-bis,  comma  2,  del  decreto
legislativo, con indicazione della data di conseguimento dei titoli e
dello svolgimento delle esperienze professionali e pratiche; 
    e) il nome e il curriculum di ciascuno dei formatori inseriti  in
uno o piu' degli elenchi di cui all'articolo 3; 
    f) i programmi di formazione per l'anno in corso; 
    g) le modalita' di attestazione dell'effettiva frequenza ai corsi
da parte degli iscritti; 
    h) i criteri  per  l'ammissione  alla  valutazione  finale  degli
iscritti ai corsi; 
    i)  le   modalita'   per   il   rilascio   dell'attestazione   di
partecipazione al corso, comprensiva dell'esito della prova finale. 

 

 Art. 20 
 
 Obblighi di comunicazione del giudice 
 
  1.  Il  giudice  che  nega  l'omologazione,  provvedendo  ai  sensi
dell'articolo 12 del decreto legislativo, trasmette  al  responsabile
del registro e all'organismo copia del provvedimento di diniego. 

 

Art. 21 
 
  Obblighi dei mediatori, incompatibilita' e conflitti di interesse 
 
  1.   Ciascun   mediatore   puo'   dichiararsi    contemporaneamente
disponibile a svolgere la funzione di mediatore per un numero massimo
di cinque organismi. 
  2. Il mediatore designato dall'organismo  esegue  personalmente  la
prestazione. 
  3. Non puo' svolgere la funzione di mediatore chi ha in corso o  ha
avuto negli ultimi due anni  rapporti  professionali  con  una  delle
parti e quando ricorre una delle ipotesi  di  cui  all'articolo  815,
primo comma, numeri da 2 a 6 del Codice di procedura civile. 
  4. Il mediatore non puo' essere parte o rappresentare una parte, ai
sensi dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo, in procedure
di mediazione che si svolgono  davanti  all'organismo  del  quale  e'
socio o del quale e' legale rappresentante o responsabile. 
  5. Chi ha svolto la funzione di  mediatore  non  puo'  intrattenere
rapporti professionali  con  una  delle  parti  del  procedimento  di
mediazione prima che siano decorsi due  anni  dalla  definizione  del
procedimento. 
  6. La violazione degli  obblighi  previsti  dal  presente  articolo
commessa da un mediatore che e' pubblico dipendente o  professionista
iscritto a un albo o collegio professionale, puo' costituire illecito
disciplinare sanzionabile ai sensi dei rispettivi codici deontologici
se da questi previsto. Il  responsabile  del  registro  e'  tenuto  a
informarne gli organi competenti. 

 

Art. 22 

 Regolamento di procedura 
 
  1. Il regolamento di procedura  contiene  le  regole  di  procedura
seguite dall'organismo e almeno le seguenti indicazioni: 
    a) l'indicazione  del  luogo  di  svolgimento  della  mediazione,
derogabile con il consenso di tutte le parti,  del  mediatore  e  del
responsabile dell'organismo; 
    b) la possibilita' per le parti di  manifestare  la  volonta'  di
svolgere la mediazione in modalita' telematica; 
    c) la possibilita' per ciascuna  delle  parti,  anche  quando  la
mediazione non e' svolta in modalita' telematica, di svolgere  uno  o
piu' incontri da remoto; 
    d) la possibilita' per le  parti  di  indicare  concordemente  un
mediatore tra quelli inseriti nell'elenco dell'organismo; 
    e) in difetto di indicazione  concorde  del  mediatore  ai  sensi
della lettera d), i  criteri  predeterminati  di  assegnazione  degli
affari di  mediazione,  rispettosi  della  specifica  competenza  del
mediatore e idonei ad assicurare la rotazione; 
    f) che, in difetto di indicazione ai sensi  della  lettera  d)  o
quando  l'organismo  ritiene  di  dover  disattendere   la   concorde
indicazione delle parti, la designazione del  mediatore  avverra'  in
conformita' ai criteri di cui alla lettera e); 
    g) che il mediatore non puo' iniziare il  procedimento  prima  di
avere sottoscritto la dichiarazione di cui alla lettera i); 
    h) le cause di incompatibilita' del mediatore previste dal codice
etico e, quando pertinente, dai codici deontologici  di  appartenenza
del singolo mediatore; 
    i) le formule con cui il  mediatore  rende  la  dichiarazione  di
indipendenza e imparzialita'  prevista  dall'articolo  14,  comma  2,
lettera a), del decreto legislativo; 
    l) gli  ulteriori  impegni  assunti  dal  mediatore  al  fine  di
attestare e garantire la  propria  indipendenza  e  imparzialita'  ai
sensi dell'articolo 14, comma 2, lettera a), del decreto legislativo; 
    m) che non sono consentite comunicazioni riservate delle parti al
solo mediatore,  eccettuate  quelle  effettuate  in  occasione  delle
sessioni separate; 
    n) la  disponibilita'  temporale  destinata  dall'organismo  allo
svolgimento del primo  incontro,  non  inferiore  a  due  ore,  e  le
condizioni per la sua eventuale estensione nell'ambito della medesima
giornata; 
    o) le  condizioni  in  presenza  delle  quali  le  parti  possono
chiedere al responsabile dell'organismo la sostituzione del mediatore
e il diverso soggetto competente a provvedervi quando  la  mediazione
e' svolta dal responsabile dell'organismo; 
    p) che, in caso di sopravvenuta impossibilita' del  mediatore  di
svolgere il suo incarico, l'organismo procedera' senza  indugio  alla
sua sostituzione nel rispetto della lettera e); 
    q) che nei casi di cui all'articolo 5, comma 1,  e  5-quater  del
decreto legislativo, il mediatore tiene  il  primo  incontro  con  la
parte istante anche in mancanza di adesione della parte  chiamata  in
mediazione; 
    r)  la  possibilita'  per  le  parti,  al  momento  della  nomina
dell'esperto, di convenire che la relazione prevista dall'articolo 8,
comma 7, del decreto legislativo possa essere prodotta nell'eventuale
giudizio; 
    s) gli eventuali accordi in base ai quali e' possibile utilizzare
i risultati delle negoziazioni paritetiche basate  su  protocolli  di
intesa tra le associazioni riconosciute ai  sensi  dell'articolo  137
del Codice del consumo e le imprese, o loro associazioni  aventi  per
oggetto la medesima controversia; 
    t) le modalita' di calcolo e liquidazione dei compensi  spettanti
agli esperti di cui si puo' avvalere il mediatore; 
    u) l'illustrazione, anche con  esempi  pratici,  dei  criteri  di
calcolo  degli  importi  previsti  dalla  tabella  delle   spese   di
mediazione; 
    v) fermo quanto previsto dalla lettera bb), le modalita' con  cui
e' assicurato  alle  parti  il  diritto  di  accesso  agli  atti  del
procedimento di mediazione, distinguendo tra il  diritto  di  accesso
agli atti depositati nelle sessioni comuni e il diritto  di  ciascuna
parte  di  accedere  agli  atti  depositati  nella  propria  sessione
separata; 
    z) i diritti di informazione e le facolta' spettanti  alle  parti
quando,  nel  corso  della  mediazione,  l'organismo  e'  sospeso   o
cancellato dal registro, in conformita' agli articoli 40 e 41; 
    aa) l'eventuale adozione di metodi di valutazione della  qualita'
e dell'efficacia delle procedure offerte  dall'organismo  e  la  loro
illustrazione; 
    bb) che il trattamento dei dati sensibili  e  giudiziari  forniti
dalle parti  nell'ambito  dell'attivita'  di  mediazione  avviene  in
conformita' a quanto dispone l'articolo 47, comma 6. 

 

Capo IV
I percorsi di formazione

 

Art. 23 
 
Formazione iniziale dei mediatori 
 
  1. Per ciascun mediatore che ha conseguito la laurea magistrale o a
ciclo unico in giurisprudenza, ai fini dell'inserimento in uno  degli
elenchi di cui all'articolo 3, commi 3, lettere a), b) e c), 6  e  7,
il richiedente attesta lo svolgimento e il  superamento  della  prova
finale di un corso di formazione riservato a  un  numero  massimo  di
quaranta partecipanti di durata non inferiore a  ottanta  ore,  oltre
allo  svolgimento  di  un  tirocinio  mediante  partecipazione,   con
affiancamento al mediatore, in  non  meno  di  dieci  mediazioni  con
adesione della parte invitata. 
  2. Il corso di cui al comma 1, e'  composto  da  moduli  teorici  e
pratici, prevede una  prova  finale  di  valutazione  di  durata  non
inferiore a quattro ore, da svolgersi  in  presenza,  comprensiva  di
verifiche su entrambi i moduli, e una prova pratica  comprendente  la
simulazione di una proposta del mediatore. 
  3. I moduli teorici del corso di cui al comma 1, hanno  durata  non
inferiore  a  quaranta  ore,  si  svolgono  in  presenza  o  mediante
collegamento audiovisivo in modalita' sincrona per i tre  quarti  del
predetto monte orario, e hanno ad oggetto: 
    a)   l'introduzione   storica,   filosofica,   antropologica    e
sociologica  del  conflitto  e  dei   diversi   modelli   teorici   e
metodologici di gestione del conflitto; 
    b) la teoria  della  comunicazione  e  dei  profili  cognitivi  e
decisionali; 
    c) l'evoluzione della cultura nazionale  e  internazionale  della
soluzione stragiudiziale dei conflitti; 
    d) la normativa nazionale, europea e internazionale in materia di
mediazione e di mediazione demandata dal giudice; 
    e) la validita' e  l'efficacia  delle  clausole  contrattuali  di
mediazione; 
    f) la  forma,  il  contenuto  e  gli  effetti  della  domanda  di
mediazione e dell'accordo di conciliazione e la sua trascrivibilita'; 
    g) i compiti e le responsabilita'  del  mediatore  anche  per  la
redazione  dei  verbali  e  per  la   formulazione   della   proposta
conciliativa. 
  4. I moduli pratici del corso di cui al comma 1, hanno  durata  non
inferiore  a  quaranta  ore,  si  svolgono  in   presenza,   mediante
laboratori e sessioni simulate, e hanno ad oggetto: 
    a) le fasi della procedura di mediazione anche telematica; 
    b) il rapporto tra mediatore e organismo di mediazione; 
    c) le metodologie delle procedure di gestione  consensuale  delle
liti e di interazione comunicativa; 
    d) le attivita' finalizzate alla acquisizione di  informazioni  e
di eventuali valutazioni tecniche nel procedimento di mediazione e  i
rapporti con il consulente legale; 
    e) le tecniche di redazione dei verbali e di  formulazione  della
proposta conciliativa; 
  5. Oltre a quanto stabilito dal comma 4, i moduli  pratici  possono
prevedere la partecipazione a incontri  di  mediazione.  A  tal  fine
l'ente  di  formazione  stipula  apposito  accordo  con  uno  o  piu'
organismi di mediazione nel  rispetto  dell'articolo  9  del  decreto
legislativo. 
  6. Per ciascun mediatore che ha conseguito la laurea magistrale o a
ciclo unico in materia diversa da quella indicata dal comma 1, e  per
ciascun mediatore iscritto a un ordine o collegio  professionale  che
ha conseguito la laurea triennale, ai fini dell'inserimento in uno  o
piu' elenchi di cui all'articolo 3, commi 3, lettere a), b) e c), 6 e
7, il richiedente documenta, oltre allo svolgimento del  percorso  di
formazione indicato dai commi da 1 a 5, lo svolgimento del  corso  di
approfondimento giuridico previsto dal comma 7. 
  7. Il corso di approfondimento giuridico, di durata non inferiore a
quattordici ore, e' tenuto da formatori teorici che hanno  conseguito
la laurea indicata dal comma 1, prevede una prova finale,  scritta  e
orale, di durata non inferiore a due ore, e ha ad oggetto le  nozioni
e gli istituti di base di diritto sostanziale  e  processuale  civile
necessari  per  la  comprensione  della  normativa  in   materia   di
mediazione e per il corretto svolgimento dell'attivita' di mediatore. 
  8. Gli avvocati iscritti all'albo  sono  esonerati  dal  modulo  di
formazione teorica previsto dal comma 3,  lettera  d)  per  la  parte
relativa alla normativa nazionale e alla mediazione demandata. 

 

Art. 24 
 
   Formazione continua dei mediatori 
 
  1. L'organismo, nel termine previsto  dall'articolo  15,  comma  1,
attesta per ciascun mediatore la partecipazione a corsi di formazione
sulle materie indicate dall'articolo 23,  comma  3,  riservati  a  un
numero  massimo  di  quaranta  mediatori,  articolati  in  moduli  da
svolgersi  in  presenza  o  mediante  collegamento   audiovisivo   in
modalita'  sincrona,  comprendenti  attivita'  laboratoriali,  queste
ultime da svolgersi in presenza. 
  2. L'organismo attesta, per ciascun  mediatore,  la  frequenza  dei
corsi di cui al comma 1, per non meno di diciotto ore nel biennio. 

 

Art. 25 
 
  Formazione iniziale e continua dei mediatori esperti 
 
  1. Ai fini dell'inserimento  nell'elenco  di  cui  all'articolo  3,
commi 3, lettere b) e c), 6 e 7, il richiedente attesta  per  ciascun
mediatore, oltre allo svolgimento  del  percorso  formativo  previsto
dall'articolo 23, la partecipazione a corsi, riservati a non piu'  di
quaranta  partecipanti,  di  durata  non  inferiore  a   dieci   ore,
articolati in moduli teorici da  svolgersi  in  presenza  o  mediante
collegamento audiovisivo in modalita' sincrona per non  piu'  di  tre
quarti del monte orario complessivo,  e  per  la  restante  parte  in
moduli pratici da svolgersi  in  presenza.  All'esito  del  corso  e'
prevista una prova finale di valutazione. 
  2. I moduli teorici destinati alla formazione dei mediatori esperti
nella materia internazionale, liti transfrontaliere e  nella  materia
dei rapporti di consumo hanno ad oggetto: 
    a) la disciplina nazionale  e  sovranazionale  della  tutela  del
consumatore; 
    b) la tutela giudiziale, stragiudiziale, consensuale e paritetica
del consumatore; 
    c) i diritti e le tutele in materia di liti transfrontaliere. 
  3. Ai fini  della  conferma  dell'inserimento  nell'elenco  di  cui
all'articolo 3, commi 3, lettere b) e c), 6  e  7,  l'organismo,  nel
termine previsto dall'articolo  15,  comma  1,  attesta  per  ciascun
mediatore esperto la  partecipazione  a  corsi  di  formazione  nelle
materie indicate dal comma 2, per non meno di quattro ore nel biennio
articolati in moduli da svolgersi in presenza o mediante collegamento
audiovisivo in modalita' sincrona. 

Art. 26 
 
      Formazione iniziale del formatore 
 
  1. Ai fini dell'inserimento nella sezione A)  dell'elenco  previsto
dall'articolo 10, commi 3 e 4, il richiedente  attesta,  per  ciascun
formatore: 
    a) il diploma di laurea magistrale o a ciclo unico; 
    b) la qualifica di mediatore in materia civile e commerciale; 
    c) lo svolgimento, nei cinque anni  precedenti  la  richiesta  di
iscrizione, di attivita' di docenza in corsi o seminari nella materia
della  mediazione,  conciliazione  o  risoluzione  alternativa  delle
controversie presso  universita'  pubbliche  o  private,  italiane  o
straniere riconosciute, ordini professionali o enti pubblici; 
    d) in alternativa a quanto prevede la lettera c) l'avere  svolto,
nei cinque anni precedenti la richiesta di iscrizione,  attivita'  di
formatore nelle materie di cui alla lettera c). 
  2. Per il formatore teorico, oltre ai requisiti previsti dal  comma
1,  il  richiedente  attesta  la  pubblicazione,  nei   cinque   anni
precedenti la richiesta  di  iscrizione,  di  almeno  tre  contributi
scientifici nelle materie indicate dal comma 1, lettera c). 
  3. Per il formatore pratico, oltre ai requisiti previsti dal  comma
1,  il  richiedente  attesta  l'esperienza  maturata  nei  tre   anni
antecedenti la richiesta di iscrizione, quale mediatore presso uno  o
piu' organismi iscritti in almeno dieci procedure di  mediazione  con
adesione della parte invitata. 
 
Art. 27 
 
  Formazione continua dei formatori 
 
  1. Ai fini  della  conferma  nell'inserimento  nell'elenco  di  cui
all'articolo 10, commi 3 e  4,  l'ente  di  formazione,  nel  termine
previsto dall'articolo 15, comma 1, attesta per ciascun formatore  la
partecipazione a corsi di formazione nelle materie scelte tra  quelle
indicate dall'articolo 26, riservati a un numero massimo di  quaranta
formatori, articolati in moduli da svolgersi in presenza  o  mediante
collegamento audiovisivo in modalita' sincrona comprendenti attivita'
laboratoriali, queste ultime da svolgersi in presenza. 
  2. L'ente attesta, per ciascun formatore, la frequenza dei corsi di
cui al comma 1, per non meno di diciotto ore nel biennio. 

 

Capo V
Indennita', spese e tabelle

 

Art. 28 
 
Indennita' e spese per il primo incontro 
 
  1.  Per  il  primo  incontro  le  parti  sono  tenute   a   versare
all'organismo di mediazione un importo a titolo di indennita',  oltre
alle spese vive. 
  2. L'indennita' comprende le spese di  avvio  del  procedimento  di
mediazione e le spese di  mediazione  comprendenti  il  compenso  del
mediatore previste dai commi 4 e 5. 
  3. Sono altresi' dovute e versate  le  spese  vive,  diverse  dalle
spese di  avvio,  costituite  dagli  esborsi  documentati  effettuati
dall'organismo per la convocazione delle parti, per la sottoscrizione
digitale dei verbali e degli accordi quando  la  parte  e'  priva  di
propria firma digitale e per il rilascio delle  copie  dei  documenti
previsti dall'articolo 16, comma 4. 
  4. Sono dovuti e versati a titolo di  spese  di  avvio  i  seguenti
importi: 
    € 40,00 per le liti di valore sino a € 1.000,00; 
    € 75,00 per le liti di valore da € 1.000,01 sino a € 50.000,00; 
    € 110,00 per  le  liti  di  valore  superiore  a  €  50.000,00  e
indeterminato; 
  5. Sono dovuti a titolo di spese di mediazione i seguenti importi: 
    € 60,00 per le liti di valore non superiore a € 1.000  e  per  le
cause di valore indeterminabile basso; 
    € 120,00 per le liti di valore da € 1.000,01 sino a €  50.000,00,
e per le cause di valore indeterminabile medio; 
    € 170,00 per le liti di valore superiore a € 50.000,00, e per  le
cause di valore indeterminabile alto. 
  6. Quando il primo incontro si conclude senza la conciliazione e il
procedimento  non  prosegue  con  incontri  successivi  sono   dovuti
esclusivamente gli importi di cui ai commi 4 e 5. 
  7. Quando il primo incontro si conclude con la  conciliazione  sono
altresi'  dovute  le  ulteriori  spese  di  mediazione  calcolate  in
conformita' all'articolo 30, comma 1. 
  8. Quando la  mediazione  e'  condizione  di  procedibilita'  della
domanda ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo  o
quando  e'  demandata  dal  giudice,  l'indennita'   di   mediazione,
determinata ai sensi dei commi 4 e 5, e' ridotta di un quinto, e sono
ridotte di un quinto le ulteriori spese di mediazione determinate  ai
sensi del comma 7. 
 
Art. 29 
 
Determinazione del valore della lite e dell'accordo di conciliazione 
 
  1. La domanda di mediazione contiene l'indicazione del  suo  valore
in conformita' ai criteri previsti dagli articoli  da  10  a  15  del
Codice di procedura civile. Quando tale indicazione non e'  possibile
la domanda indica  le  ragioni  che  ne  rendono  indeterminabile  il
valore. 
  2. L'atto di adesione che introduce un'ulteriore domanda ne  indica
il valore e si applica il comma 1. 
  3. Quando la  domanda  o  l'atto  di  adesione  non  contengono  le
indicazioni previste dal comma 1, o le parti non concordano  sul  suo
valore, o sono stati applicati in modo errato i criteri previsti  dal
comma 1, il valore della lite e' determinato dall'organismo con  atto
comunicato alle parti. 
  4. Il valore della lite  puo'  essere  nuovamente  determinato  dal
responsabile  dell'organismo,  su  indicazione  delle  parti   o   su
segnalazione del mediatore, quando sopravvengono  nuovi  elementi  di
valutazione  o  nuovi  fatti  allegati  dalle  parti  nel  corso  del
procedimento. 
  5. Il valore dell'accordo di conciliazione e'  determinato,  quando
necessario, sulla base dei criteri di cui ai commi da 1 a  4.  Quando
l'accordo definisce questioni ulteriori rispetto a quelle considerate
per la determinazione del valore del procedimento ai sensi dei  commi
da 1 a 4, il  responsabile  dell'organismo  ne  determina  il  valore
dandone comunicazione alle parti. 

 

Art. 30 
 
Determinazione delle spese di mediazione 
 
  1. In caso di conciliazione al primo incontro, le  ulteriori  spese
di mediazione  dovute  ai  sensi  dell'articolo  28,  comma  7,  sono
calcolate, per gli organismi pubblici in conformita' alla tabella  di
cui all'allegato A, e per gli organismi privati in  conformita'  alla
tabella approvata dal responsabile del registro, detratti gli importi
previsti dall'articolo 28, comma 5, con una maggiorazione  del  dieci
per cento. 
  2. In caso di conciliazione in incontri successivi al  primo,  sono
dovute agli organismi pubblici o agli organismi privati le  ulteriori
spese di mediazione calcolate, rispettivamente, secondo la tabella di
cui all'allegato A, o secondo la tabella approvata  dal  responsabile
del registro, detratti gli importi previsti dall'articolo  28,  comma
5, con una maggiorazione del venticinque per cento. 
  3. Quando il procedimento prosegue con incontri successivi al primo
e si conclude senza conciliazione sono dovute agli organismi pubblici
o agli organismi privati le ulteriori spese di mediazione  calcolate,
rispettivamente, secondo la tabella di cui all'allegato A, o  secondo
la tabella redatta in conformita' all'articolo  32  e  approvata  dal
responsabile   del   registro,   detratti   gli   importi    previsti
dall'articolo 28, comma 5. 
  4. Quando la  mediazione  e'  condizione  di  procedibilita'  della
domanda ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo  o
quando e' demandata dal giudice, le spese di mediazione,  determinate
in conformita' al presente articolo, sono ridotte di un quinto. 

 

Art. 31 
 
    Tabella delle spese di mediazione per gli organismi pubblici 
 
  1. Le spese di  mediazione  dovute  agli  organismi  pubblici  sono
calcolate secondo la tabella di  cui  all'allegato  A,  fermo  quanto
previsto dagli articoli 28 e 30. 
  2. Si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per  il
valore  della  lite   ricompreso   nello   scaglione   immediatamente
precedente a quello effettivamente applicabile. 
  3. In caso di conciliazione in incontri successivi  al  primo,  gli
importi massimi della tabella di cui all'allegato A,  in  aggiunta  a
quanto prevede l'articolo 30, comma 2, possono essere maggiorati fino
al venti per cento, in  ragione  dell'esistenza  di  almeno  uno  dei
seguenti criteri: 
    a) esperienza e competenza del mediatore  designato  su  concorde
indicazione delle parti; 
    b) complessita' delle questioni oggetto  della  procedura,  quali
l'impegno  richiesto  al  mediatore,   valutabile   anche,   ma   non
esclusivamente, in base al numero degli incontri. 
  4. Fermo quanto previsto dagli articoli 28 e 30, e fuori  dai  casi
in  cui  la  domanda  ha  ad  oggetto  una  lite  tra  consumatore  e
professionista, su  accordo  delle  parti,  le  spese  di  mediazione
possono essere determinate, nel rispetto degli  scaglioni  di  valore
previsti dalla tabella  di  cui  all'allegato  A,  in  base  uno  dei
seguenti criteri: 
    a) la durata di ciascun incontro; 
    b) l'esperienza  e  la  competenza  del  mediatore  designato  su
concorde indicazione delle parti; 
    c) il prevedibile impegno del mediatore per l'intero procedimento
in base a criteri oggettivi e  predeterminati  che  la  tabella  deve
indicare,  quali  la  complessita'  delle  questioni  oggetto   della
procedura e il numero delle parti. 
  5. Quando le spese di mediazione sono determinate in conformita' al
comma 4, in caso di  conciliazione,  possono  essere  maggiorate,  su
accordo delle parti, in misura non superiore al venti per cento. 
  6. Le spese di mediazione applicate dagli  organismi  pubblici  non
derogano gli importi minimi fissati nella tabella di cui all'allegato
A per gli scaglioni di riferimento. 

 

Art. 32 
 
Criteri per l'approvazione della tabella delle  spese  di  mediazione
 degli organismi privati 
 
  1. Le spese  di  mediazione  dovute  agli  organismi  privati  sono
calcolate secondo la tabella predisposta  da  ciascun  organismo  nel
rispetto  del  presente  articolo,  approvata  dal  responsabile  del
registro, fermo quanto  previsto  dagli  articoli  28  e  30.  Quando
l'organismo privato  ha  dichiarato  di  adottare  la  tabella  degli
organismi pubblici si applica l'articolo 31. 
  2. La tabella delle spese di mediazione e' allegata al  regolamento
di procedura e prevede: 
    a) scaglioni di valore minimo e massimo del  procedimento,  salvo
quanto previsto dalla lettera b); 
    b) uno scaglione di valore non superiore nel massimo a € 1000; 
    c) scaglioni applicabili in caso di valore indeterminabile basso,
medio e alto; 
    d) una maggiorazione degli importi calcolati in base alla tabella
non superiore al venticinque per cento in caso  di  conciliazione  in
incontri successivi al primo. 
  3. In caso di conciliazione in incontri  successivi  al  primo,  la
tabella puo' prevedere che  gli  importi  massimi  da  essa  previsti
possono essere  maggiorati  fino  al  venti  per  cento,  in  ragione
dell'esistenza di almeno uno dei seguenti criteri: 
    a) esperienza e competenza del mediatore  designato  su  concorde
indicazione delle parti; 
    b) complessita' delle questioni oggetto  della  procedura,  quali
l'impegno  richiesto  al  mediatore,   valutabile   anche,   ma   non
esclusivamente, in base al numero degli incontri. 
  4. Fermo quanto previsto dagli articoli 28 e 30, e fuori  dai  casi
in  cui  la  domanda  ha  ad  oggetto  una  lite  tra  consumatore  e
professionista, su  accordo  delle  parti,  le  spese  di  mediazione
possono essere determinate, nel rispetto degli  scaglioni  di  valore
previsti dalla tabella redatta in conformita' al comma 2, in  base  a
uno dei criteri indicati dall'articolo 31, comma 3. 
  5. Quando le spese di mediazione sono determinate in conformita' al
comma 4, in caso di  conciliazione,  possono  essere  maggiorate,  su
accordo delle parti, in misura non superiore al venti per cento. 
  6. Le spese di mediazione applicate  dagli  organismi  privati  non
derogano gli importi  minimi  indicati  da  ciascun  organismo  nella
tabella approvata dal responsabile del registro. 
Art. 33 
 
       Indennita' per le mediazioni avanti agli organismi ADR 
 
  1. Gli organismi di  mediazione  iscritti  nella  sezione  speciale
degli organismi ADR applicano le indennita' dovute  per  il  servizio
prestato  secondo  gli  indirizzi  definiti  ai  sensi  dell'articolo
141-octies, comma 3, del Codice del consumo. 
Art. 34 
 
    Soggetti obbligati e modalita' di pagamento 
 
  1. Le spese di  cui  all'articolo  28  sono  dovute  e  versate  da
ciascuna  delle  parti,  rispettivamente,  alla  presentazione  della
domanda di mediazione e al momento dell'adesione. 
  2. Quando il primo incontro si  conclude  con  la  conciliazione  e
quando la procedura di mediazione prosegue con incontri successivi al
primo, sono dovute e versate da ciascuna  delle  parti  le  ulteriori
spese  di  mediazione  calcolate  in  conformita'  all'articolo   30,
detratti gli importi previsti dall'articolo  28,  comma  5,  e  salvo
quanto prevede il comma 4. 
  3.  Le  parti   sono   solidalmente   obbligate   a   corrispondere
all'organismo  le  ulteriori  spese  di   mediazione   in   caso   di
conciliazione  o  di  prosecuzione  del  procedimento  con   incontri
successivi al primo. 
  4. Ai fini della individuazione dei soggetti  tenuti  al  pagamento
delle spese di mediazione,  quando  piu'  soggetti  rappresentano  un
unico  centro  di  interessi,  il  responsabile   dell'organismo   li
considera come una parte unica. 

 

Capo VI
Sospensione e cancellazione degli iscritti

 

Art. 35 
 
  Cause di sospensione 
 
  1. Costituiscono causa di sospensione  per  un  periodo  da  sei  a
dodici mesi: 
    a) l'inadempimento a uno o piu' obblighi di trasparenza  previsti
dagli articoli 17, 18 e 19; 
    b) la pubblicizzazione, in qualsiasi forma, di un regolamento  di
procedura o di una tabella  delle  spese  di  mediazione  diversi  da
quelli approvati dal responsabile del registro; 
    c) lo svolgimento del servizio di mediazione in sedi non indicate
al  momento  della  richiesta  di  iscrizione  e  non  approvate  dal
responsabile del registro; 
    d)  la  presentazione  al  pubblico  o  la  pubblicizzazione,  in
qualsiasi forma,  dei  servizi  di  mediazione  o  di  formazione  in
associazione a denominazioni, simboli, emblemi e stemmi che rivestono
un  interesse  pubblico  in  relazione  ai  quali  l'interessato  non
dimostra di avere preventivamente acquisito il diritto di farne  tale
uso. 

 

Art. 36 
 
  Cause di cancellazione 
 
  1. Costituiscono causa di cancellazione: 
    a)  la  perdita  di  uno  o  piu'  dei  requisiti  richiesti  per
l'iscrizione; 
    b) l'applicazione di un regolamento di procedura o di una tabella
delle  spese  di  mediazione  diversi   da   quelli   approvati   dal
responsabile del registro; 
    c) l'applicazione di indennita' per il primo incontro diverse  da
quelle previste dall'articolo 28; 
    d) l'affidamento di uno o  piu'  incarichi  a  un  mediatore  non
inserito negli elenchi di cui all'articolo  3,  o  privo,  anche  per
causa sopravvenuta, dei requisiti per esservi inserito; 
    e) l'affidamento, da parte dell'ente di formazione, di uno o piu'
incarichi a uno o  piu'  formatori  inseriti  negli  elenchi  di  cui
all'articolo 10, e privi, anche per causa sopravvenuta, dei requisiti
per esservi iscritto o dei titoli richiesti dal presente decreto  per
lo svolgimento del corso; 
    f) lo svolgimento di  una  o  piu'  procedure  di  mediazione  in
presenza di cause di incompatibilita',  come  definite  dal  presente
decreto; 
    g) la mancata adozione da parte dell'organismo delle  sanzioni  a
carico del mediatore nei casi previsti dal regolamento di procedura; 
    h) la volontaria divulgazione di  dati  sensibili  relativi  alle
procedure di mediazione; 
    i) la mancata comunicazione delle variazioni  delle  informazioni
fornite al momento dell'iscrizione e approvate dal  responsabile  del
registro; 
    l)  la  mancata  trasmissione  periodica  delle  attestazioni   o
certificazioni relative all'adempimento degli obblighi  formativi  di
mediatori e formatori; 
    m) il mancato adempimento dell'obbligo di trasmissione  dei  dati
indicati dall'articolo 16, commi 6 e 7; 
    n) lo svolgimento di meno di dieci procedimenti di mediazione nel
biennio precedente l'adozione del provvedimento; 
    o) la comunicazione da parte  dell'iscritto  della  dichiarazione
prevista dall'articolo 39, comma 5. 
  2. Costituisce causa di cancellazione dell'organismo ADR la perdita
di uno o piu' dei requisiti previsti dall'articolo 9. 

 

 Art. 37 

  Invito alla regolarizzazione 
 
  1. Quando un organismo o un ente di formazione perde uno o piu' dei
requisiti previsti dagli articoli 6 e 11,  comma  3,  o  e'  rilevato
l'inadempimento a  uno  degli  obblighi  previsti  dall'articolo  36,
lettere  i),  l)  e  m),  il  responsabile  del   registro   ne   da'
comunicazione all'interessato invitandolo a ovviarvi senza indugio  e
comunque non oltre il termine di tre mesi. 
  2.  Se  alla  scadenza  permane  la   difformita'   segnalata,   il
responsabile adotta il provvedimento di cancellazione. 

 

Art. 38 
 
    Invito alla regolarizzazione all'organismo ADR 
 
  1.  Ad  eccezione  del  caso  di  perdita  dei  requisiti  previsti
dall'articolo 4, quando un organismo ADR non soddisfa uno o piu'  dei
requisiti previsti dall'articolo 9, il responsabile del  registro  ne
da' comunicazione  all'interessato  e  lo  invita  a  ovviarvi  senza
indugio e comunque non oltre il termine di tre mesi. 
  2. Se alla scadenza del termine previsto dal comma  1,  permane  la
difformita'  segnalata,  il  responsabile  del  registro  dispone  la
cancellazione dell'organismo ADR dalla sezione speciale del registro. 
  3. Adottato il provvedimento di cui al  comma  2,  il  responsabile
aggiorna immediatamente la sezione  speciale  del  registro,  dandone
comunicazione al Ministero delle imprese e del made in Italy. 

 

 Art. 39 
 
    Procedura di contestazione 
 
  1. Fuori dai casi previsti dagli articoli 37 e 38, il  responsabile
del registro, quando rileva la sussistenza di  fatti  che  potrebbero
dar luogo all'adozione  di  un  provvedimento  di  sospensione  o  di
cancellazione, ne  da'  comunicazione  all'organismo  o  all'ente  di
formazione con l'invito, entro un termine non  inferiore  a  quindici
giorni e  non  superiore  a  trenta,  a  fornire  chiarimenti  e  per
eventuali produzioni documentali. 
  2.  Scaduto  il  termine  assegnato  ai  sensi  del  comma  1,   il
responsabile del registro esamina, se presentati, i chiarimenti e  le
attestazioni, se non ritiene di  archiviare  la  procedura,  contesta
formalmente all'interessato i fatti riscontrati, indica le norme  che
ritiene violate, e assegna un termine di quindici giorni per difese e
ulteriori produzioni documentali. 
  3. Se nel termine assegnato ai sensi del comma 2, l'interessato non
fornisce elementi idonei a superare la contestazione, il responsabile
del registro, con  provvedimento  motivato,  dispone  la  sospensione
indicandone  la  durata.  Quando  ricorrono  i  presupposti  previsti
dall'articolo 36,  dispone  la  cancellazione.  Il  provvedimento  e'
comunicato  all'interessato  ed  e'  pubblicato,  limitatamente  alla
denominazione e al numero d'ordine  dell'organismo  o  dell'ente,  al
tipo di provvedimento adottato e alla  durata  della  sospensione  in
apposita pagina del sito web del Ministero dedicato alla  mediazione.
La pubblicazione del provvedimento di sospensione  e'  mantenuta  per
l'intera  durata  della   sua   efficacia.   La   pubblicazione   del
provvedimento di cancellazione e' mantenuta per due  anni  dalla  sua
adozione. Il provvedimento  di  cancellazione  e  di  sospensione  e'
altresi' annotato nel registro, nella sezione speciale o nell'elenco. 
  4. I provvedimenti previsti  dai  commi  1,  2  e  3,  quando  sono
adottati nei confronti di un organismo  ADR  iscritto  nella  sezione
speciale del registro, sono preventivamente comunicati  al  Ministero
delle imprese e del made in Italy, che ha facolta'  di  esprimere  il
proprio parere. 
  5. In ogni  fase  della  procedura  di  contestazione  e  nel  caso
previsto dall'articolo 37, l'organismo o l'ente  di  formazione  puo'
dichiarare di non avere interesse al mantenimento dell'iscrizione. In
tal caso il responsabile del registro,  allo  stato  degli  atti,  ne
dispone la cancellazione. 
  6. Tutte le comunicazioni  previste  dalla  presente  sezione  sono
effettuate dal responsabile del registro  all'indirizzo  indicato  al
momento dell'iscrizione. 
Art. 40 
 
     Effetti della sospensione e della cancellazione 
 
  1. L'organismo o l'ente di formazione, ricevuto il provvedimento di
sospensione o di cancellazione, danno immediata  comunicazione  della
sua  adozione  e  della  data  di  decorrenza   dei   suoi   effetti,
rispettivamente, ai mediatori inseriti  nei  propri  elenchi  e  alle
parti dei procedimenti in corso, ai  formatori  e  agli  iscritti  ai
corsi, e attestano al responsabile del registro l'adempimento di tale
onere. 
  2. Dopo la comunicazione della sospensione  o  della  cancellazione
l'organismo o l'ente di formazione  non  possono  erogare  i  servizi
previsti dal presente decreto. 
  3. La cancellazione non fa venire meno l'obbligo  di  conservazione
previsto dall'articolo 8-bis, comma  5,  del  decreto  legislativo  e
dall'articolo 16, comma 4, del presente decreto. 
  4. La cancellazione per  qualsiasi  causa  preclude  per  due  anni
all'organismo e all'ente di formazione di chiedere l'iscrizione. 

Art. 41 
 
Prosecuzione della procedura di mediazione nei casi di sospensione 
e cancellazione 
 
  1. La procedura di  mediazione  in  corso  avanti  a  un  organismo
sospeso o cancellato puo' proseguire davanti ad altro  organismo  del
medesimo circondario, in conformita' al presente articolo. 
  2. Entro quindici giorni dalla pubblicazione prevista dall'articolo
39, comma 3, la parte che ha avviato la procedura di mediazione  puo'
individuare un altro organismo  mediante  presentazione  di  apposita
domanda che deve contestualmente essere comunicata alle  altre  parti
della procedura di mediazione e all'organismo sospeso  o  cancellato.
Tale richiesta puo' contenere l'indicazione  dello  stesso  mediatore
designato dall'organismo sospeso o cancellato, a condizione che detto
mediatore sia  inserito  nell'elenco  dell'organismo  individuato  ai
sensi del primo periodo e che il provvedimento sanzionatorio non  sia
stato adottato per motivi attinenti al comportamento del mediatore in
questione.  Se  nel  termine  indicato  nel  primo  periodo  non   e'
depositata la richiesta di prosecuzione, entro i successivi  quindici
giorni puo'  provvedervi  la  parte  chiamata  che  ha  aderito  alla
mediazione. 
  3. L'organismo che riceve l'istanza prevista dal comma 2  non  puo'
rifiutare di svolgere la mediazione, se non per giustificato motivo. 
  4. L'organismo sospeso o cancellato, quando la mediazione  prosegue
ai sensi del comma 1, cura l'immediata trasmissione degli atti fino a
quel momento compiuti  all'organismo  avanti  al  quale  prosegue  la
procedura, conservandone copia. 

 

Capo VII
Disposizioni transitorie, trattamento dati, finanziarie e finali

Art. 42 
 
    Procedimento per il mantenimento dell'iscrizione nel registro 
 
  1. Gli organismi di mediazione iscritti, alla data  di  entrata  in
vigore del presente decreto, nel registro  previsto  dall'articolo  3
del decreto del Ministro della giustizia del 18 ottobre 2010, n. 180,
e  che  entro  il  30  aprile  2023  hanno  presentato   istanza   di
mantenimento dell'iscrizione, attestano al responsabile del registro,
entro  nove  mesi  dall'entrata  in  vigore  del  presente   decreto,
l'adeguamento ai requisiti di iscrizione previsti dagli articoli 4, 5
e 6. Nello stesso termine trasmettono  il  regolamento  di  procedura
aggiornato  in  conformita'  all'articolo  22  unitamente,  per   gli
organismi privati, alla tabella redatta in  conformita'  all'articolo
32 o corredato della dichiarazione di adozione della tabella  di  cui
all'allegato A. 
  2. Fuori dai casi previsti dal comma 4, gli  organismi  di  cui  al
comma 1, per i mediatori inseriti, alla data di entrata in vigore del
presente decreto, negli elenchi previsti dall'articolo  3,  comma  3,
parte i), sezioni da A) a C) e parte ii), sezioni  da  A)  a  C)  del
decreto del Ministro della giustizia n. 180 del 2010,  che  intendono
mantenere tale inserimento, attestano al responsabile  del  registro,
nel termine di cui al comma 1, per ciascun mediatore: 
    a) i requisiti previsti dall'articolo 8, comma 2, lettera b); 
    b)  il  conseguimento  della  laurea  triennale   o   l'eventuale
conseguimento della laurea prevista dall'articolo 23, comma 1; 
    c) lo svolgimento di  un  corso  di  aggiornamento  di  contenuto
corrispondente a quanto prevede l'articolo 24, comma 1, di durata non
inferiore a dieci ore. 
  3. Fuori dai casi previsti dal comma 4, per i  mediatori  inseriti,
alla data di entrata in vigore del presente decreto,  nell'elenco  di
cui all'articolo 3, comma 3, parte i), sezioni da A)  a  C)  e  parte
ii), sezioni da A) a C) del decreto del Ministro della  giustizia  n.
180 del 2010, che intendono mantenere tale  inserimento,  l'organismo
documenta, oltre a quanto prevede il comma 2, lo  svolgimento  di  un
corso di aggiornamento di contenuto corrispondente a  quanto  prevede
l'articolo 25, comma 3, di durata non inferiore a quattro ore. 
  4. Per i mediatori inseriti, alla data di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, negli elenchi previsti dall'articolo  3,  comma  3,
del decreto del Ministro della giustizia n. 180 del 2010, e  iscritti
a un ordine o collegio professionale, l'organismo, nel termine di cui
al comma 1 attesta: 
    a) per tutti i mediatori i requisiti  previsti  dall'articolo  8,
comma 2, lettera b); 
    b)  per  i  mediatori  inseriti  nella  sezione  A,   l'eventuale
conseguimento  della  laurea  triennale  o  della   laurea   prevista
dall'articolo 23, comma 1; 
    c) per i mediatori inseriti nella sezione A, lo svolgimento di un
corso di aggiornamento di contenuto corrispondente a  quanto  prevede
l'articolo 24, comma 1, di durata non inferiore a dieci ore; 
    d) per i mediatori inseriti nelle sezioni B e C, oltre  a  quanto
prevedono le  lettere  a)  e  b),  lo  svolgimento  di  un  corso  di
aggiornamento di contenuto corrispondente a quanto prevede l'articolo
25, comma 3, di durata non inferiore a quattro ore. 
  5. Gli enti di formazione iscritti, alla data di entrata in  vigore
del presente  decreto,  nell'elenco  previsto  dall'articolo  17  del
decreto del Ministro della giustizia n. 180 del 2010, e che, entro il
30  aprile   2023,   hanno   presentato   istanza   di   mantenimento
dell'iscrizione,  trasmettono  al  responsabile  del  registro,   nel
termine  previsto  dal  comma   1,   la   documentazione   attestante
l'adeguamento ai requisiti previsti dall'articolo 11. 
  6. Gli enti di cui al comma 5, per i formatori inseriti  alla  data
di entrata in vigore del  presente  decreto  negli  elenchi  previsti
dall'articolo 17, comma 3, parte i), lettera A) e parte  ii)  lettera
A, del decreto del Ministro della giustizia  n.  180  del  2010,  che
intendono mantenere tale inserimento, attestano al  responsabile  del
registro, nel termine di cui al comma 1, per ciascun formatore: 
    a) i requisiti previsti dall'articolo 4; 
    b) l'eventuale conseguimento della laurea prevista  dall'articolo
26, comma 1, o quantomeno della laurea triennale; 
    c) lo svolgimento di  un  corso  di  aggiornamento  di  contenuto
corrispondente a quanto prevede l'articolo 27, comma 1, di durata non
inferiore a dieci ore. 
    d) quando non e' attestato il conseguimento della laurea ai sensi
della lettera b), per ciascun formatore l'ente attesta lo svolgimento
di attivita' di docenza nelle materie di cui all'articolo  23,  comma
3, per almeno  sedici  ore  negli  ultimi  tre  anni  anteriori  alla
scadenza del termine di cui al comma 1. 
  7. Ai fini del  mantenimento  dell'inserimento  negli  elenchi  dei
mediatori e dei formatori, i corsi  previsti  dai  commi  2,  3  e  6
prevedono uno specifico modulo dedicato alle modifiche  apportate  al
decreto legislativo n. 28 del 2010 dal decreto legislativo 10 ottobre
2022, n. 149, con approfondimento sui temi degli  incentivi  fiscali,
del patrocinio a spese dello Stato,  e  sui  contenuti  del  presente
decreto. 
  8. Lo svolgimento dei corsi previsti dai commi 2, 3, e 6, da  parte
dei mediatori e formatori per i quali e' confermato l'inserimento nei
rispettivi elenchi in  conformita'  al  presente  articolo,  equivale
all'assolvimento   dell'obbligo    formativo    periodico    previsto
dall'articolo 15 per il biennio con scadenza 31 dicembre 2025. 

 

Art. 43 
 
Inserimento   nell'elenco   del   responsabile    dell'organismo    e
  mantenimento   dell'inserimento   nell'elenco   del    responsabile
  scientifico 
  1.  Ai  fini  dell'inserimento  del   responsabile   dell'organismo
nominato alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,
nell'elenco di cui all'articolo 3, comma 3, lettera d), gli organismi
di cui all'articolo 42, comma  1,  entro  il  termine  di  nove  mesi
dall'entrata  in  vigore   del   presente   decreto,   attestano   al
responsabile del registro: 
    a) i requisiti previsti dall'articolo 4; 
    b)  il  conseguimento  della  laurea  triennale   o   l'eventuale
conseguimento della laurea di cui all'articolo 23, comma 1; 
    c)  il  conseguimento  della  qualifica  di  mediatore  in   data
anteriore all'entrata in vigore del presente decreto. 
  2. Ai fini di cui al comma 1, quando il responsabile dell'organismo
e' iscritto a un ordine o collegio  professionale,  l'organismo,  nel
termine indicato dal predetto  comma,  attesta  al  responsabile  del
registro: 
    a) i requisiti previsti dall'articolo 4; 
    b)  il  conseguimento  della  qualifica  di  mediatore  in   data
anteriore all'entrata in vigore del presente decreto; 
    c) l'eventuale conseguimento della laurea di cui all'articolo 23,
comma 1, o della laurea triennale. 
  3. Quando, nei casi previsti dai commi 1 e 2, alla data di  entrata
in vigore del presente decreto, il responsabile dell'organismo non ha
conseguito la qualifica di mediatore, l'organismo, nel termine di cui
al comma 1, attesta al responsabile del registro il conseguimento  di
tale qualifica in conformita' all'articolo 23. 
  4. Gli enti di cui all'articolo 42, comma 5,  per  il  mantenimento
del responsabile scientifico inserito, alla data di entrata in vigore
del presente decreto, nell'elenco previsto dall'articolo 17, comma 3,
parte i), sezione B) e parte ii), sezione B) del decreto del Ministro
della giustizia n. 180 del 2010, attestano il possesso dei  requisiti
di cui all'articolo 4 e trasmettono  al  responsabile  del  registro,
entro il termine di cui al comma 1,  il  curriculum  nel  quale  sono
evidenziati i titoli e  l'esperienza  che  giustificano  i  requisiti
della chiara fama e dell'esperienza  pratica  e  professionale  nelle
materie  previste  dall'articolo  16-bis,  comma   2,   del   decreto
legislativo, con indicazione della data di conseguimento dei titoli e
dello svolgimento delle esperienze. 
 
Art. 44 
 
 Procedura di verifica dei requisiti di mantenimento dell'iscrizione 
 
  1. Il  responsabile  del  registro,  entro  sessanta  giorni  dalla
ricezione  delle  attestazioni  previste  dagli  articoli  42  e  43,
verificatane  idoneita'  e  completezza,   conferma   le   iscrizioni
richieste nel registro e negli elenchi, indicando in modo specifico i
soggetti dei quali e' confermato l'inserimento nel registro  e  negli
elenchi, dandone contestuale comunicazione al richiedente. 
  2. Se, all'esito delle verifiche effettuate ai sensi del  comma  1,
il responsabile del  registro  non  provvede,  sospende  l'iscrizione
dell'organismo  o  dell'ente  di  formazione  per  sei  mesi,  previo
preavviso ai sensi dell'articolo 10-bis, della legge 7  agosto  1990,
n. 241. Si applicano gli articoli 40 e 41. 
  3. L'organismo o l'ente, almeno trenta giorni prima della  scadenza
del periodo di sospensione disposto ai sensi del comma  2,  salvo  il
deposito della dichiarazione  prevista  dall'articolo  39,  comma  5,
attesta al responsabile del  registro  l'adeguamento  in  conformita'
agli articoli 42 e 43.  In  difetto,  il  responsabile  del  registro
dispone la cancellazione e si applicano gli articoli 40 e 41. 
 Art. 45 
 
Disposizioni transitorie relative  alle  procedure  finalizzate  alla
                  cancellazione o alla sospensione 
 
  1. Ai procedimenti pendenti alla data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, avviati dal  responsabile  del  registro  ai  sensi
dell'articolo 10 del decreto del Ministro della giustizia n. 180  del
2010, continua ad applicarsi il predetto decreto. 
  2. Le disposizioni del Capo VI si applicano ai procedimenti avviati
dal responsabile del registro d'ufficio o a seguito  di  segnalazioni
dell'Ispettorato o di esposti in data successiva a quella di  entrata
in vigore del presente decreto. 
Art. 46 
 
       Disposizioni transitorie in tema di spese di mediazione 
 
  1. Alle procedure di mediazione iniziate con domanda presentata  in
data anteriore all'entrata in vigore del presente decreto continua ad
applicarsi l'articolo 16 del decreto del Ministro della giustizia  n.
180 del 2010 e la tabella A, ivi richiamata. 
  2. Alle procedure di mediazione iniziate con domanda presentata  in
data successiva all'entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  gli
organismi  privati  che  hanno  presentato  istanza  di  mantenimento
dell'iscrizione  ai   sensi   dell'articolo   42,   comma   1,   fino
all'approvazione  dell'istanza  di  adeguamento   ai   requisiti   di
iscrizione,  applicano  le  spese  di  mediazione  previste  per  gli
organismi pubblici dall'articolo 31, commi 1, 2 e 4, e la  tabella  A
allegata al presente decreto. 
  3. Gli organismi ADR applicano alle procedure di  cui  all'articolo
9, comma 1, lettera c),  iniziate  con  domanda  presentata  in  data
successiva all'entrata in vigore del presente decreto, le  indennita'
previste dall'articolo 33. 
Art. 47 
 
Trattamento dati 
 
  1. Il Ministero - Direzione generale  degli  affari  interni  e  il
Ministero per le imprese e  il  made  in  Italy,  sono  titolari  dei
trattamenti di dati personali effettuati, ciascuno per  le  attivita'
di competenza, ai fini della tenuta ed  aggiornamento  del  registro,
della sezione speciale e degli  elenchi  di  cui  all'articolo  3,  e
dell'esercizio della vigilanza ai sensi del Capo VI. 
  2.  Il  trattamento  dei   dati   personali   raccolti   ai   sensi
dell'articolo 4, dell'articolo 6, comma  1,  lettere  e),  h)  e  l),
dell'articolo 9, comma 1, lettera g), dell'articolo 11, commi 1 e  3,
lettere a), b) e c), e dall'articolo 14 , avviene in  conformita'  al
regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio  del
27 aprile 2016 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.  196,  in
ogni caso con adozione di tutte le misure necessarie a  garantire  il
rispetto dei principi di  liceita',  correttezza  e  trasparenza  nei
confronti degli  interessati,  di  limitazione  della  finalita',  di
minimizzazione dei dati, di  limitazione  della  conservazione  e  di
integrita'  e  riservatezza  e  di  protezione  dei  dati  fin  dalla
progettazione e per impostazione predefinita. 
  3. Il  trattamento  dei  dati  personali  di  cui  al  comma  2  e'
effettuato per le sole  finalita'  di  rilevante  interesse  pubblico
correlate alla tenuta del registro e dell'elenco di cui  all'articolo
3, ai sensi dell'articolo 2-sexies, comma 2,  lettere  l)  e  q)  del
decreto legislativo n. 196 del 2003. 
  4. E' vietata la comunicazione o la diffusione  a  terzi  dei  dati
indicati  al  comma  2,  salvo  l'adempimento   degli   obblighi   di
comunicazione previsti dall'articolo 12, comma 5, e dall'articolo 39,
comma 4, nonche' la messa a disposizione del pubblico, attraverso  il
sito web  del  Ministero  dedicato  alla  mediazione,  della  sezione
speciale del registro  per  gli  organismi  ADR,  degli  elenchi  dei
responsabili, mediatori e formatori in conformita'  all'articolo  12,
comma 3, e dei provvedimenti  indicati  dall'articolo  39,  comma  3,
fermo restando l'articolo 2-septies, comma 8, del decreto legislativo
n. 196 del 2003. 
  5. I dati trattati ai sensi del presente  decreto  sono  conservati
dal  Ministero  per  un  periodo   non   superiore   a   dieci   anni
esclusivamente  allo  scopo  di  consentire  lo   svolgimento   delle
attivita' e i controlli previsti dal presente decreto e comunque fino
alla definizione di eventuali contenziosi. 
  6. Gli organismi, gli  organismi  ADR  e  gli  enti  di  formazione
trattano i dati di cui agli articoli 9  e  10  del  regolamento  (UE)
2016/679 forniti dalle parti nell'ambito dell'attivita' di mediazione
e i dati forniti dai soggetti interessati nell'ambito delle procedure
e delle attivita' previste dai  capi  II,  III,  VI  e  di  cui  agli
articoli 43, 44 e 45, nel  rispetto  e  in  conformita'  al  predetto
regolamento  e  del  decreto  legislativo  n.  196  del  2003  e  con
l'adozione di ogni misura tecnica e organizzativa idonea alla  tutela
dei dati personali trattati, assicurando altresi'  la  sicurezza  dei
medesimi per tutte le fasi del trattamento, incluse la conservazione,
la trasmissione e la comunicazione ai soggetti legittimati. 
Art. 48 
 
      Disposizioni finanziarie 
 
  1. Dall'attuazione delle  disposizioni  del  presente  decreto  non
devono derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica.  Le  amministrazioni  competenti  provvedono  ai   relativi
adempimenti  con  le  risorse  umane,   finanziarie   e   strumentali
disponibili a legislazione vigente. 
Art. 49 

 Abrogazioni 
 
  1. Il decreto del Ministro della giustizia del 18 ottobre 2010,  n.
180 e' abrogato. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 

 

Roma, 24 ottobre 2023 
 
                                          Il Ministro della giustizia 
                                                     Nordio           
Il Ministro delle imprese 
   e del made in Italy 
          Urso 
 
Visto, il Guardasigilli: Nordio 

Registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 2023 
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli  affari
esteri e della cooperazione internazionale, n. 2834 

 

(Tabella A)

                                                            TABELLA A 
                                               (articolo 31, comma 1) 
 
                  TABELLA DELLE SPESE DI MEDIAZIONE 
    
=====================================================================
|       VALORE       |                SPESE in euro                 |
|     DELLA LITE     +----------------------------------------------+
|                    |        Minimi         |        Massimi       |
+====================+==============================================+
| Fino a euro        |                 80,00 |               160,00 |
| 1.000,00           |                       |                      |
+--------------------+-----------------------+----------------------+
| da euro 1.001,00   |                160,00 |               290,00 |
| a euro 5.000,00    |                       |                      |
+--------------------+-----------------------+----------------------+
| da euro 5.001,00   |                290,00 |               440,00 |
| a euro 10.000,00   |                       |                      |
+--------------------+-----------------------+----------------------+
| da euro            |                440,00 |               720,00 |
| 10.001,00 a euro   |                       |                      |
| 25.000,00          |                       |                      |
+--------------------+-----------------------+----------------------+
| da euro            |                720,00 |             1.200,00 |
| 25.001,00 a euro   |                       |                      |
| 50.000,00          |                       |                      |
+--------------------+-----------------------+----------------------+
| da euro            |              1.200,00 |             1.500,00 |
| 50.001,00 a euro   |                       |                      |
| 150.000,00         |                       |                      |
+--------------------+-----------------------+----------------------+
| da euro            |              1.500,00 |             2.500,00 |
| 150.001,00 a       |                       |                      |
| euro 250.000,00    |                       |                      |
+--------------------+-----------------------+----------------------+
| da euro            |              2.500,00 |             3.900,00 |
| 250.001,00 a       |                       |                      |
| euro 500.000,00    |                       |                      |
+--------------------+-----------------------+----------------------+
| da euro            |              3.900,00 |             4.600,00 |
| 500.001,00         |                       |                      |
| a euro             |                       |                      |
| 1.500.000,00       |                       |                      |
+--------------------+-----------------------+----------------------+
| da euro            |              4.600,00 |             6.500,00 |
| 1.500.001,00       |                       |                      |
| a euro             |                       |                      |
| 2.500.000,00       |                       |                      |
+--------------------+-----------------------+----------------------+
| da euro            |              6.500,00 |            10.000,00 |
| 2.500.001,00       |                       |                      |
| a euro             |                       |                      |
| 5.000.000,00       |                       |                      |
+--------------------+-----------------------+----------------------+

    
    Per le mediazioni di valore superiore ad euro  5.000.000,00,  per
lo scaglione minimo si applica un coefficiente dello 0,2%  e  per  lo
scaglione massimo dello 0,3%. 
    Quando il valore della controversia e' indeterminabile si applica
lo scaglione da euro 50.000,00 a euro 150.000,00. 

 

Concilia: La Mediazione è l'arte del buon senso.

Normative > DM 150 24/10/2023