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Decreto Ministeriale 150 del 24/10/2023
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visti gli articoli 141-octies, comma 1, lettera a), 141-novies e
141-decies del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante
«Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio
2003, n. 229»;
Visti gli articoli 16, 16-bis e 17 del decreto legislativo 4 marzo
2010, n. 28, recante attuazione dell'articolo 60 della legge 18
giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla
conciliazione delle controversie civili e commerciali;
Visto l'articolo 7 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149,
recante «Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante
delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la
revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa
delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei
procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie
nonche' in materia di esecuzione forzata»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante «Codice
in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per
l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n.
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016,
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di
tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»;
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati);
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, recante testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
Visto il decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n.
180, «Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle
modalita' di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di
mediazione e dell'elenco dei formatori per la mediazione, nonche'
l'approvazione delle indennita' spettanti agli organismi, ai sensi
dell'articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28»;
Sentito il Garante per la protezione dei dati personali che si e'
espresso con parere n. 305, in data 6 luglio 2023;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
Consultiva per gli Atti Normativi nell'adunanza del 29 agosto 2023 e
nell'adunanza del 10 ottobre 2023;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri
in data 19 ottobre 2023;
Di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy;
Adotta
il seguente regolamento:
Capo I
Disposizioni generali
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) «Ministero»: il Ministero della giustizia;
b) «decreto legislativo»: il decreto legislativo 4 marzo 2010, n.
28;
c) «Codice del consumo»: il decreto legislativo 6 settembre 2005,
n. 206 «Codice del consumo a norma dell'articolo 7 della legge 29
luglio 2003, n. 229»;
d) «mediazione»: l'attivita', comunque denominata, svolta da un
terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o piu' soggetti nella
ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una
controversia, anche con la formulazione di una proposta per la
risoluzione della stessa;
e) «mediatore»: la persona o le persone fisiche che,
individualmente o collegialmente, svolgono la mediazione rimanendo
prive, in ogni caso, del potere di rendere giudizi o decisioni
vincolanti per i destinatari del servizio medesimo;
f) «conciliazione»: la composizione di una controversia a seguito
dello svolgimento della mediazione;
g) «organismo»: l'ente pubblico o privato presso cui puo'
svolgersi il procedimento di mediazione ai sensi del decreto
legislativo e in conformita' al presente decreto;
h) «organismo ADR»: l'organismo che gestisce le controversie
nazionali e transfrontaliere che rientrano nell'ambito di
applicazione del Titolo II-bis del decreto legislativo 6 settembre
2005, n. 206, Codice del consumo, iscritto nella sezione speciale per
gli organismi ADR;
i) «lite transfrontaliera»: la controversia di cui all'articolo
12, comma 1-bis del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28;
l) «sede operativa»: la sede nella quale puo' svolgersi
l'attivita' di mediazione, diversa dalla sede legale, approvata dal
responsabile del registro;
m) «regolamento di procedura»: l'atto, adottato dall'organismo,
contenente l'autonoma disciplina della procedura di mediazione e dei
relativi costi e gli altri contenuti indicati dal regolamento;
n) «codice etico»: il documento redatto dall'organismo che
contiene le regole di condotta dell'organismo e dei mediatori;
o) «indennita'»: l'importo posto a carico degli utenti per la
fruizione del servizio di mediazione fornito dagli organismi,
comprendente le spese di avvio e le spese di mediazione;
p) «registro»: il registro degli organismi istituito presso il
Ministero comprendente la sezione speciale per gli organismi ADR;
q) «responsabile del registro»: il responsabile della tenuta del
registro e dell'elenco;
r) «responsabile dell'organismo»: il soggetto, inserito
nell'elenco, che svolge le specifiche funzioni ad esso attribuite dal
decreto legislativo;
s) «enti di formazione»: gli enti pubblici e privati, presso i
quali si svolge l'attivita' di formazione dei mediatori;
t) «responsabile scientifico»: la persona o le persone fisiche
che svolgono i compiti di cui all'articolo 16-bis, comma 2, del
decreto legislativo;
u) «formatore»: la persona che svolge l'attivita' di formazione
dei mediatori;
v) «elenco»: l'elenco degli enti di formazione istituito presso
il Ministero;
z) «ente pubblico»: la persona giuridica di diritto pubblico
interno, comunitario, internazionale o straniero;
aa) «ente privato»: qualsiasi soggetto di diritto privato,
diverso dalla persona fisica;
bb) «CCIAA»: le camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura.
Art. 2
Oggetto
1. Il presente decreto disciplina l'istituzione presso il
Ministero:
a) del registro degli organismi;
b) della sezione speciale del registro di cui alla lettera a) per
gli organismi ADR ai sensi dell'articolo 141-octies, comma 1, lettera
a), del Codice del consumo;
c) dell'elenco degli enti di formazione;
d) degli elenchi dei mediatori e dei formatori quali sezioni,
rispettivamente, del registro e dell'elenco degli enti di formazione;
e) degli elenchi dei responsabili, soci, associati,
amministratori, rappresentanti e dei responsabili scientifici quali
sezioni, rispettivamente, del registro e dell'elenco degli enti di
formazione.
2. Il presente decreto disciplina altresi':
a) i requisiti per l'iscrizione nel registro degli organismi,
nella sezione speciale per gli organismi ADR e nell'elenco degli enti
di formazione;
b) i requisiti per l'inserimento negli elenchi dei mediatori e
dei formatori;
c) la procedura di iscrizione nel registro, nella sezione
speciale degli organismi ADR e nell'elenco degli enti di formazione;
d) gli obblighi degli iscritti;
e) i percorsi di formazione iniziale e continua per mediatori e
formatori;
f) la vigilanza, le procedure di contestazione, le cause di
sospensione e cancellazione dal registro, dalla sezione speciale e
dall'elenco degli enti di formazione, e gli effetti della sospensione
e cancellazione;
g) le indennita' del primo incontro, la tabella delle spese di
mediazione per gli organismi pubblici e i criteri di approvazione
delle tabelle delle spese di mediazione per gli organismi privati.
Capo II
Registro degli organismi di mediazione, sezione speciale del registro
degli organismi ADR, elenco degli enti di formazione per la
mediazione e requisiti di iscrizione
Art. 3
Istituzione del registro degli organismi
e della sezione speciale per gli organismi ADR
1. Sono istituiti presso il Ministero il registro degli organismi
abilitati a svolgere la mediazione e la sezione speciale del predetto
registro per gli organismi ADR.
2. La parte prima del registro e' riservata agli organismi
pubblici, la parte seconda e' riservata agli organismi privati, la
sezione speciale del registro e' riservata agli organismi ADR.
3. La parte prima del registro e' articolata nelle seguenti
sezioni:
a) sezione A: riservata all'elenco dei mediatori;
b) sezione B: riservata all'elenco dei mediatori esperti nella
materia internazionale e liti transfrontaliere;
c) sezione C: riservata all'elenco dei mediatori esperti nella
materia dei rapporti di consumo;
d) sezione D: riservata all'elenco dei responsabili o dei
rappresentanti dell'associazione in cui l'organismo pubblico e'
inserito.
4. La parte seconda del registro e' articolata nelle sezioni
previste dal comma 3, lettere a), b) e c), e la sezione D e'
riservata all'elenco dei soci, associati, amministratori,
responsabili e rappresentanti degli organismi.
5. La sezione speciale per gli organismi ADR e' articolata nella
parte prima e nella parte seconda.
6. La parte prima della sezione speciale, riservata agli organismi
ADR pubblici, e' suddivisa in due parti. La parte prima A) contiene
l'elenco dei rappresentanti legali degli organismi ADR, la parte
prima B) contiene l'elenco dei mediatori.
7. La parte seconda della sezione speciale, riservata agli
organismi ADR privati, e' suddivisa in due parti. La parte seconda A)
contiene l'elenco dei rappresentanti legali degli organismi ADR e la
parte seconda B) contiene l'elenco dei mediatori.
Art. 4
Requisiti di onorabilita'
1. Ai fini dell'iscrizione nel registro, quanto al requisito
dell'onorabilita', l'organismo richiedente attesta il possesso da
parte dei soci, associati, amministratori, rappresentanti e
responsabili degli organismi e dei mediatori dei quali chiede
l'inserimento negli appositi elenchi, dei seguenti requisiti:
a) non trovarsi in stato di interdizione legale o di
inabilitazione o non essere sottoposti ad amministrazione di
sostegno;
b) non essere stati condannati con sentenza definitiva, per
delitto non colposo, a pena detentiva, anche se sostituita da una
delle pene indicate nell'articolo 20-bis, primo comma, numeri 1), 2),
e 3) del Codice penale;
c) non essere stati destinatari di sentenza definitiva resa ai
sensi dell'articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, per
delitto non colposo, a pena detentiva, anche se sostituita da una
delle pene indicate nell'articolo 20-bis, primo comma, numeri 1), 2)
e 3), del Codice penale, con la quale sono state altresi' applicate
pene accessorie;
d) non avere procedimenti penali in corso per delitti non
colposi, fermo restando quanto previsto dall'articolo 335-bis del
Codice di procedura penale;
e) non essere incorsi nell'interdizione perpetua o temporanea dai
pubblici uffici;
f) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione, salvi gli
effetti della riabilitazione, ne' a misure di sicurezza personali;
g) non avere riportato, per gli iscritti ad un ordinamento
professionale, negli ultimi cinque anni, una sanzione disciplinare
piu' grave di quella minima prevista dal singolo ordinamento.
2. Con riferimento al comma 1, lettere a) e b), sono fatti salvi
gli effetti della riabilitazione e della revoca della sentenza per
abolizione del reato ai sensi dell'articolo 673, comma 1, del Codice
di procedura penale.
Art. 5
Requisiti di serieta'
1. Ai fini dell'iscrizione nel registro, quanto ai requisiti di
serieta', l'organismo richiedente attesta:
a) l'impegno a non prestare servizi di mediazione, conciliazione
e risoluzione alternativa delle controversie quando ha un interesse
nella lite;
b) la previsione, per gli organismi privati, nell'oggetto sociale
o nello scopo associativo dell'organismo, dello svolgimento in via
esclusiva di servizi di mediazione, conciliazione o risoluzione
alternativa delle controversie o di formazione nei medesimi ambiti.
Art. 6
Requisiti di efficienza
1. Ai fini dell'iscrizione nel registro, quanto ai requisiti di
efficienza, l'organismo richiedente attesta:
a) per gli organismi privati il possesso di un capitale non
inferiore a 10.000,00 euro;
b) l'indicazione delle fonti di finanziamento;
c) la stipula di una polizza assicurativa di importo non
inferiore a 1.000.000,00 euro per la responsabilita' a qualunque
titolo derivante dallo svolgimento dell'attivita' di mediazione, di
validita' almeno annuale, completa di dichiarazione di impegno del
responsabile a documentarne il rinnovo alla scadenza;
d) per gli organismi privati la previsione, nell'atto
costitutivo, che l'organismo e' stato costituito con una durata non
inferiore a cinque anni;
e) la nomina di un responsabile dell'organismo con la qualifica
di mediatore;
f) la disponibilita' di almeno cinque mediatori inseriti
nell'elenco dell'organismo;
g) l'impegno a garantire un rapporto tra numero di mediatori e
sede operativa non inferiore a tre mediatori per ogni sede operativa,
se indicata, ulteriore rispetto alla sede legale;
h) il possesso, per ciascun mediatore, dei requisiti di cui
all'articolo 8;
i) le eventuali sedi operative e la loro ubicazione territoriale;
l) la disponibilita' di almeno una unita' di personale addetta
alle funzioni amministrative, comprese le attivita' di segreteria;
m) il titolo attestante la stabile disponibilita', nella sede
legale e nelle eventuali ulteriori sedi operative, di locali
individuati mediante planimetria catastale, adeguati allo svolgimento
degli incontri di mediazione;
n) la descrizione della struttura organizzativa e di segreteria
destinata alla gestione delle sedi;
o) le modalita' della gestione contabile;
p) la disponibilita' di registri informatizzati idonei a
ricevere, conservare e registrare le annotazioni relative ai dati
identificativi delle parti, il numero d'ordine progressivo dei
procedimenti, l'oggetto della mediazione, il mediatore designato, la
durata del procedimento, il suo esito, l'eventuale proposta del
mediatore formulata ai sensi dell'articolo 11, commi 1 e 2, del
decreto legislativo, l'eventuale rifiuto a tale proposta, il verbale
di conciliazione, il verbale attestante il mancato raggiungimento
dell'accordo, l'accordo di conciliazione, o il verbale dal quale
risulta la conciliazione, tutti completi di data;
q) la disponibilita' di un sistema per lo svolgimento telematico
della procedura di mediazione idoneo ad assicurare le funzionalita'
previste dall'articolo 8-bis del decreto legislativo;
r) il rapporto giuridico ed economico che intercorre tra l'ente
istituente e l'organismo, idoneo a dimostrarne l'autonomia
finanziaria e funzionale quando l'organismo e' istituito da un
consiglio dell'ordine degli avvocati, da un ordine professionale o da
una camera di commercio;
s) il rapporto giuridico che intercorre con ciascun mediatore;
t) l'impegno, in caso di stipula di accordi con altri organismi
in ordine allo svolgimento del servizio di mediazione, di
trasmetterne immediatamente copia al responsabile del registro e di
pubblicare contestualmente la data, l'oggetto e la durata
dell'accordo sul proprio sito web;
u) la titolarita' di un sito web idoneo a conservare, per un
periodo non inferiore a cinque anni, la storicizzazione e
l'archiviazione dei contenuti e la loro consultazione mediante link
permanenti, con l'impegno di mantenerne l'aggiornamento e la
funzionalita'.
Art. 7
Requisiti per l'iscrizione degli organismi presso i consigli degli
ordini professionali e presso le camere di commercio
1. Gli organismi costituiti, anche in forma associata, dalle CCIAA
e dai consigli degli ordini professionali sono iscritti su semplice
domanda, all'esito della verifica della sussistenza dei requisiti di
onorabilita', serieta' ed efficienza di cui agli articoli 4, 5 e 6.
2. L'iscrizione degli organismi costituiti da consigli degli ordini
professionali diversi dai consigli degli ordini degli avvocati, e'
subordinata al conseguimento dell'autorizzazione da parte del
responsabile del registro, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del
decreto legislativo.
Art. 8
Requisiti per l'inserimento negli elenchi dei mediatori
1. L'organismo che chiede l'iscrizione nel registro indica i
mediatori da inserire negli elenchi e ne attesta i requisiti.
2. La richiesta e' corredata, per ciascun mediatore:
a) dalla dichiarazione di disponibilita', sottoscritta dal
mediatore, a svolgere il servizio presso l'organismo richiedente e a
essere inserito in uno o piu' elenchi di cui all'articolo 3, comma 3,
lettere a), b) e c);
b) dalla attestazione del possesso dei requisiti di onorabilita';
c) dalla attestazione del conseguimento della laurea magistrale o
a ciclo unico;
d) dalla attestazione, per il mediatore iscritto a un ordine o
collegio professionale, del conseguimento della laurea triennale;
e) dalla attestazione del conseguimento della qualificazione
formativa prevista dall'articolo 23.
3. L'organismo che chiede l'iscrizione e indica i mediatori da
inserire nelle sezioni B) o C) del registro, di cui all'articolo 3,
comma 3, oltre ai requisiti previsti dal comma 2, attesta il
conseguimento della qualificazione prevista dall'articolo 25, comma
1, e le conoscenze linguistiche, con certificazione non inferiore al
livello B2.
Art. 9
Requisiti per l'iscrizione nella sezione speciale
per gli organismi ADR
1. Ai fini dell'iscrizione nella sezione speciale per gli organismi
ADR il richiedente attesta, oltre ai requisiti di onorabilita'
previsti dall'articolo 4:
a) il nome o la denominazione dell'organismo, il nome del legale
rappresentante, le informazioni di contatto e l'indirizzo del sito
web;
b) la previsione nell'atto costitutivo, per gli organismi
privati, che l'organismo e' stato costituito con una durata non
inferiore a cinque anni;
c) l'impegno a svolgere procedure di mediazione per la
risoluzione, anche in via telematica, in conformita' a quanto prevede
l'articolo 141-bis, comma 1, lettere a), c), d) ed e) del Codice del
consumo, delle controversie, nazionali e transfrontaliere, tra
consumatori e professionisti residenti e stabiliti nell'Unione
europea, nell'ambito delle quali l'organismo ADR propone una
soluzione o riunisce le parti al fine di agevolare una soluzione
amichevole;
d) la fissazione della sede legale o la disponibilita' di una
sede operativa nel territorio della Repubblica italiana;
e) la disponibilita', nella sede legale e nelle eventuali
ulteriori sedi operative, di appositi locali individuati mediante
planimetria catastale, destinati allo svolgimento delle attivita'
connesse alla fornitura del servizio e adeguati allo svolgimento
delle procedure di cui alla lettera c);
f) la struttura organizzativa dell'organismo e le fonti di
finanziamento;
g) le generalita' e il curriculum di ciascuno dei mediatori
inseriti negli elenchi di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, le
certificazioni linguistiche da ciascuno conseguite e la loro
retribuzione, nonche', per ciascun mediatore, il possesso dei
requisiti previsti dall'articolo 8, e l'impegno di ciascun mediatore
di rispettare l'articolo 141-bis, commi 5 e 7 del Codice del consumo;
h) il proprio regolamento di procedura contenente l'impegno a
svolgere le procedure di cui alla lettera c) nel rispetto
dell'articolo 141-quater, commi 4 e 5 del Codice del consumo, e ad
applicare le indennita' dovute per il servizio prestato secondo gli
indirizzi definiti ai sensi dell'articolo 141-octies, comma 2, del
Codice del consumo;
i) la durata media delle procedure e il rispetto dell'articolo
141-quater, commi 3, 4 e 5, del Codice del consumo;
l) la lingua o le lingue in cui possono essere presentate le
domande e con cui possono essere svolte le procedure di cui alla
lettera c);
m) le tipologie di controversie trattate dall'organismo ADR;
n) i motivi per i quali l'organismo ADR puo' rifiutare il
trattamento di una determinata controversia nel rispetto
dell'articolo 141-bis, commi 2 e 3 del Codice del consumo;
o) l'impegno a garantire il rispetto, per i propri mediatori,
dell'articolo 141-bis, comma 4 e comma 8, primo periodo, del Codice
del consumo e, in caso di appartenenza a un organismo collegiale, a
garantire il rispetto del comma 8, secondo periodo, e del comma 9 del
predetto articolo.
Art. 10
Elenco degli enti di formazione
1. E' istituito presso il Ministero l'elenco degli enti abilitati a
svolgere l'attivita' di formazione per mediatori e formatori in
conformita' al presente decreto.
2. La parte prima dell'elenco e' riservata agli organismi pubblici,
la parte seconda e' riservata agli organismi privati.
3. La parte prima contiene:
a) la sezione A, riservata all'elenco dei formatori;
b) la sezione B, riservata all'elenco dei formatori in materia di
consumo, internazionale e controversie transfrontaliere;
c) sezione C, riservata all'elenco dei responsabili scientifici;
d) sezione D, riservata all'elenco dei rappresentanti degli enti.
4. La parte seconda e' articolata nelle sezioni previste dal comma
3, lettere a), b) e c), la sezione D e' riservata all'elenco dei
soci, associati, amministratori, rappresentanti degli enti.
Art. 11
Requisiti di onorabilita', serieta' ed efficienza degli enti
di formazione
1. Ai fini dell'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 10,
l'ente di formazione richiedente documenta il possesso da parte dei
soci, associati, amministratori, responsabili scientifici e
formatori, dei requisiti di onorabilita' previsti dall'articolo 4.
2. Quanto ai requisiti di serieta' il richiedente attesta la
previsione, per gli enti privati, nell'oggetto sociale o nello scopo
associativo, dello svolgimento in via esclusiva di servizi di
formazione nelle materie della mediazione, conciliazione o
risoluzione alternativa delle controversie o di servizi di mediazione
nei medesimi ambiti;
3. Quanto ai requisiti di efficienza, il richiedente attesta:
a) la nomina di un responsabile scientifico di chiara fama ed
esperienza in materia di mediazione, per lo svolgimento delle
funzioni di cui all'articolo 16-bis, comma 2, del decreto
legislativo, con il suo curriculum nel quale sono evidenziati i
titoli e l'esperienza che giustificano i requisiti della chiara fama
e dell'esperienza pratica e professionale nelle materie previste
dall'articolo 16-bis, comma 2, del decreto legislativo, con
indicazione della data di conseguimento dei titoli e dello
svolgimento delle esperienze professionali e pratiche;
b) la disponibilita' di almeno cinque formatori, con
l'indicazione di coloro che sono destinati all'area teorica e di
coloro che sono destinati all'area pratica;
c) il possesso, per ciascun formatore, dei requisiti di cui
all'articolo 26;
d) la disponibilita' di registri idonei a conservare i nominativi
dei partecipanti ai corsi di formazione, l'annotazione dell'effettiva
frequentazione di ciascun iscritto, l'esito delle prove finali di
ciascun iscritto e le relative attestazioni;
e) la disponibilita', per i corsi svolti con collegamento a
distanza in modalita' sincrona, di una piattaforma idonea a rilevare
le presenze dei partecipanti, a fornire report che tracciano in modo
univoco la presenza di docenti e discenti, a consentire la
visualizzazione, sintetica o analitica, delle informazioni relative
agli accessi autorizzati per ciascun partecipante e ai tempi di
fruizione di moduli o contenuti da parte di qualsiasi tipologia di
utente, e dello stato di avanzamento del corso e dei contenuti fruiti
per singolo partecipante;
f) l'impegno a svolgere l'attivita' di formazione in locali
idonei a tale funzione, a individuarli nei programmi formativi e a
darne adeguata informazione ai partecipanti;
g) l'indicazione delle fonti di finanziamento;
h) il rapporto giuridico ed economico che intercorre tra l'ente
istituente e l'ente di formazione, idoneo a dimostrarne l'autonomia
finanziaria e funzionale quando l'ente e' istituito da un consiglio
dell'ordine degli avvocati, da un ordine professionale o da una
camera di commercio;
i) il rapporto giuridico ed economico che intercorre con i
formatori;
l) la titolarita' di un sito web idoneo a conservare, per un
periodo non inferiore a cinque anni, la storicizzazione e
l'archiviazione dei contenuti e la loro consultazione mediante link
permanenti, con l'impegno di mantenerne l'aggiornamento e la
funzionalita'.
Capo III
Tenuta del registro e degli elenchi, iscrizione, variazioni e
verifiche periodiche, obblighi degli iscritti e vigilanza
Art. 12
Tenuta del registro, degli elenchi e vigilanza
1. I registri e gli elenchi istituiti in conformita' al Capo II
sono tenuti presso il Ministero - Dipartimento per gli affari di
giustizia. Ne e' responsabile il direttore generale degli affari
interni, o persona da lui delegata, incardinata o assegnata alla
suddetta direzione generale, con qualifica dirigenziale o con
qualifica di magistrato.
2. Il responsabile del registro esercita la vigilanza sugli
organismi e sugli enti di formazione anche avvalendosi
dell'Ispettorato generale del Ministero e, nei casi e nelle forme
previste dagli articoli 38 e 39, comma 4, con il Ministero delle
imprese e del made in Italy.
3. La gestione del registro e degli elenchi avviene con modalita'
informatiche che assicurano la rapida elaborazione di dati, con
finalita' connessa ai compiti di tenuta di cui al presente decreto e
il rispetto dei principi dell'articolo 5 del regolamento (UE)
2016/679.
4. La sezione speciale del registro per gli organismi ADR e gli
elenchi dei responsabili, mediatori e formatori sono pubblici e
accessibili attraverso il sito web del Ministero dedicato alla
mediazione.
5. Il Ministero comunica senza indugio al Ministero delle imprese e
del made in Italy l'elenco degli organismi ADR iscritti nella sezione
speciale e dei relativi mediatori, e ogni successiva variazione di
tale elenco.
6. Il Ministero pubblica sul proprio sito web dedicato alla
mediazione un link di reindirizzamento al sito internet della
Commissione europea nel quale e' pubblicato l'elenco consolidato
degli organismi ADR dalla stessa elaborato e notificato al Ministero
delle imprese e del made in Italy.
Art. 13
Procedimento di iscrizione
1. La domanda di iscrizione nei registri ed elenchi istituiti in
conformita' al Capo II e' presentata utilizzando i modelli uniformi
predisposti dal responsabile del registro, resi disponibili sul sito
del Ministero entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore
del presente regolamento ed e' trasmessa, unitamente alle
attestazioni indicate da ciascun modello, anche in via telematica,
con modalita' che assicurano la certezza dell'avvenuto ricevimento.
2. Il possesso dei requisiti richiesti per l'iscrizione o per il
suo mantenimento e' attestato dalla parte richiedente ai sensi degli
articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, recante testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa.
3. A pena di inammissibilita', la domanda di iscrizione degli
organismi e' corredata dal regolamento di procedura redatto nel
rispetto dell'articolo 22 e dal codice etico.
4. Il regolamento di procedura degli organismi privati e' corredato
dalla tabella delle spese di mediazione, redatta in conformita'
all'articolo 32. In alternativa il regolamento puo' contenere la
dichiarazione di adozione della tabella delle spese di mediazione di
cui all'allegato A.
5. Il responsabile del registro, entro sessanta giorni decorrenti
dalla data di ricevimento della domanda di iscrizione, verificata la
sussistenza dei requisiti, adotta il provvedimento di iscrizione e,
per gli organismi privati, approva contestualmente la tabella delle
spese di mediazione. Il provvedimento e' comunicato al richiedente
con il numero d'ordine attribuito nel registro.
6. Se il provvedimento di iscrizione non e' comunicato nel termine
indicato dal comma 5, la domanda si intende rigettata.
7. Entro il termine indicato dal comma 5, il responsabile del
registro puo' chiedere, per una sola volta, l'integrazione dei
documenti trasmessi dal richiedente ai sensi del comma 1, assegnando
allo scopo un termine non superiore a trenta giorni. Alla scadenza,
il responsabile del registro provvede nel termine indicato dal comma
5.
Art. 14
Procedimento di approvazione delle variazioni dei requisiti di
iscrizione
1. Gli organismi e gli enti di formazione, quando necessario,
presentano, con le modalita' previste dall'articolo 13, commi 1 e 2,
istanza di variazione del regolamento e delle tabelle, delle sedi,
dei responsabili dell'organismo e dei responsabili scientifici, dei
mediatori e formatori, e di ogni altro requisito richiesto dal
presente decreto ai fini dell'iscrizione, con le attestazioni idonee
a dimostrare la variazione.
2. Il responsabile del registro, entro i successivi sessanta
giorni, approva le variazioni che risultano conformi ai requisiti di
iscrizione, e ne da' comunicazione al richiedente.
3. Se il responsabile del registro rileva l'insufficienza o
l'incompletezza delle attestazioni relative a un'istanza di
variazione di uno o piu' requisiti la cui mancata approvazione
determinerebbe il venir meno dei presupposti per mantenere
l'iscrizione, ne da' comunicazione all'interessato, invitandolo a
integrarla senza indugio e comunque non oltre il termine di tre mesi.
Si applica l'articolo 37, comma 2.
4. Fuori dai casi previsti dal comma 3, il responsabile del
registro assegna un termine non superiore a trenta giorni per
l'integrazione e, se l'insufficienza o l'incompletezza permangono,
alla scadenza rigetta l'istanza, dandone comunicazione
all'interessato.
Art. 15
Procedimento di verifica degli obblighi formativi periodici
1. Gli organismi e gli enti di formazione, ogni due anni, entro il
31 dicembre, attestano l'adempimento agli obblighi formativi previsti
dagli articoli 24, 25, comma 3, e 27. Fermo quanto previsto
dall'articolo 42, comma 8, per gli organismi e gli enti di formazione
iscritti dopo l'entrata in vigore del presente decreto, l'obbligo di
trasmissione di cui al primo periodo, e' assolto a decorrere dal 31
dicembre 2027.
2. Il responsabile del registro, entro il 31 marzo dell'anno
successivo, esaminate le attestazioni tramesse ai sensi del comma 1,
conferma l'iscrizione nel registro o nell'elenco.
3. Il responsabile del registro, quando rileva l'insufficienza o
l'incompletezza delle attestazioni relative all'aggiornamento
periodico di un numero di mediatori o di formatori la cui mancata
approvazione determinerebbe il venir meno dei presupposti per
mantenere l'iscrizione, ne da' comunicazione all'interessato,
invitandolo a integrarle senza indugio e comunque non oltre il
termine di tre mesi. Si applica l'articolo 37, comma 2.
4. Fuori dai casi previsti dal comma 3, il responsabile del
registro assegna un termine non superiore a trenta giorni per
l'integrazione e, se l'insufficienza o l'incompletezza permangono,
alla scadenza rigetta l'istanza, dandone comunicazione
all'interessato. La mancata approvazione determina il venir meno dei
requisiti di inserimento negli elenchi dei mediatori o dei formatori
per i quali non e' stato approvato l'aggiornamento periodico.
Art. 16
Obblighi degli iscritti
1. Gli organismi e gli enti di formazione iscritti sono tenuti a
fare menzione del numero d'ordine comunicato ai sensi dell'articolo
13, comma 5, negli atti, nella corrispondenza e nelle forme
consentite di pubblicita'.
2. Dopo l'iscrizione l'organismo non puo', se non per giustificato
motivo, rifiutarsi di svolgere la mediazione.
3. L'organismo, su richiesta e con eventuali costi a carico di
ciascuna delle parti che hanno partecipato alla procedura di
mediazione, rilascia i verbali della procedura, il documento
contenente l'eventuale proposta del mediatore formulata ai sensi
dell'articolo 11, commi 1 e 2, del decreto legislativo, l'eventuale
rifiuto di tale proposta, il verbale di conciliazione, il verbale
attestante il mancato raggiungimento dell'accordo o il verbale dal
quale risulta la conciliazione.
4. L'organismo conserva gli atti e i dati inseriti nei registri
informatizzati relativi ai procedimenti trattati, in conformita'
all'articolo 2961, primo comma, del Codice civile, per un periodo non
inferiore a tre anni.
5. L'ente di formazione comunica al responsabile del registro,
entro il 28 febbraio di ogni anno, il calendario dei corsi svolti
nell'anno precedente con i relativi programmi, completi
dell'indicazione dei formatori e dei docenti eventualmente invitati.
6. L'organismo trasmette al Ministero - Dipartimento per gli affari
di giustizia, alla fine di ogni trimestre, non oltre l'ultimo giorno
del mese successivo alla scadenza del trimestre stesso, i dati
statistici relativi ai procedimenti di mediazione indicando in modo
separato:
a) le mediazioni svolte nei casi previsti dall'articolo 5, comma
1, del decreto legislativo e le mediazioni demandate dal giudice con
l'indicazione delle materie e del valore della lite;
b) le mediazioni svolte in casi che non rientrano nella lettera
a), con l'indicazione delle materie e del valore della lite;
c) l'esito del primo incontro;
d) l'esito del procedimento;
e) se le parti del procedimento sono persone fisiche o persone
giuridiche;
f) il numero di parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato.
7. L'organismo trasmette, nel termine indicato dal comma 6, i dati
relativi ai flussi dei procedimenti di mediazione complessivamente
trattati nel trimestre, distinti in base allo stato di avanzamento,
con indicazione dei pendenti iniziali, degli iscritti, dei definiti e
dei pendenti finali.
8. L'organismo ADR, nel rispetto dell'articolo 141-bis, comma 2,
del Codice del consumo, non puo', se non per giustificato motivo,
rifiutarsi di svolgere la mediazione.
9. A far data dal secondo anno di iscrizione nella sezione speciale
del registro, con cadenza biennale, ciascun organismo ADR, entro il
28 febbraio dell'anno successivo alla scadenza del biennio, trasmette
al responsabile del registro informazioni concernenti:
a) il numero di domande ricevute e i tipi di controversie alle
quali si riferiscono;
b) la quota percentuale delle procedure interrotte prima di
raggiungere il risultato;
c) il tempo medio necessario per la risoluzione delle
controversie trattate;
d) la percentuale di rispetto, se nota, degli esiti delle
procedure ADR;
e) le eventuali problematiche sistematiche o significative che si
verificano di frequente e causano controversie tra consumatori e
professionisti, eventualmente accompagnate da raccomandazioni sul
modo di evitare o risolvere problematiche analoghe in futuro;
f) quando pertinente, la valutazione dell'efficacia della
cooperazione all'interno di reti di organismi ADR che agevolano la
risoluzione delle controversie transfrontaliere;
g) se prevista al momento dell'iscrizione, la formazione fornita
dall'organismo ADR ai propri mediatori, con indicazione completa dei
corsi svolti nel biennio;
h) la valutazione dell'efficacia della procedura ADR offerta
dall'organismo e di eventuali modi per migliorarla.
Art. 17
Obblighi di trasparenza degli organismi
1. L'organismo rende accessibili al pubblico, mediante
pubblicazione sul proprio sito web:
a) i dati identificativi e il numero d'ordine;
b) i contatti, l'indirizzo postale della sede legale e delle
eventuali sedi operative, l'indirizzo di posta elettronica e di posta
elettronica certificata;
c) le informazioni necessarie per la presentazione di eventuali
reclami;
d) le generalita' e il curriculum del responsabile
dell'organismo;
e) l'organigramma con indicazione delle funzioni e
responsabilita';
f) l'elenco delle sedi operative con i relativi dati di
identificazione e i contatti;
g) gli eventuali accordi stipulati ai sensi degli articoli 6,
comma 1, lettera t), 22, comma 1, lettera s), e 23, comma 5, con
indicazione, per ciascun accordo, dell'oggetto, della sua durata e
degli elementi identificativi degli altri organismi;
h) l'eventuale specializzazione nelle materie del consumo e delle
liti transfrontaliere;
i) i nomi e il curriculum dei mediatori inseriti in uno degli
elenchi di cui all'articolo 3, comma 3, lettere a), b) e c);
l) il regolamento di procedura approvato dal responsabile del
registro;
m) il codice etico;
n) la tabella delle spese di mediazione, approvate dal
responsabile del registro o, quando pertinente, la tabella di cui
all'allegato A;
o) gli eventuali protocolli e progetti di collaborazione
stipulati ai sensi dell'articolo 5-quinquies, comma 4, del decreto
legislativo;
p) l'ultimo bilancio depositato o l'ultimo rendiconto di cassa
approvato;
q) l'eventuale appartenenza a reti di organismi che agevolano la
risoluzione delle controversie transfrontaliere;
r) le lingue nelle quali possono essere presentate le domande
all'organismo e che possono essere usate nella procedura.
Art. 18
Obblighi di trasparenza degli organismi ADR
1. L'organismo ADR rende accessibili al pubblico, mediante
pubblicazione sul proprio sito web:
a) i dati identificativi e il numero d'ordine;
b) le modalita' di contatto, l'indirizzo postale e di posta
elettronica;
c) il proprio inserimento nell'elenco previsto dall'articolo
141-decies del Codice del consumo;
d) i mediatori incaricati, i criteri seguiti per il conferimento
dell'incarico e la sua durata, e i criteri seguiti per la
designazione del mediatore;
e) il regolamento di procedura;
f) le indennita' previste dall'articolo 33;
g) il codice etico;
h) l'eventuale limite di valore di competenza;
i) i motivi per i quali puo' rifiutare di trattare una
determinata controversia;
l) le eventuali attivita' che le parti sono tenute a rispettare
prima di avviare la procedura di mediazione, incluso il tentativo di
risoluzione della controversia mediante negoziazione diretta con il
professionista;
m) le informazioni relative al funzionamento della procedura ADR
e alla presentazione della domanda, anche in modalita' diversa da
quella telematica, e alla documentazione da produrre a supporto della
stessa;
n) la possibilita' o meno per le parti di ritirarsi dalla
procedura;
o) la durata media della procedura;
p) l'effetto giuridico dell'esito della procedura;
q) l'esecutivita' delle decisioni degli organismi ADR;
r) l'eventuale appartenenza a reti transfrontaliere di organismi
ADR;
s) l'elenco degli organismi ADR elaborato e pubblicato dalla
Commissione europea mediante link di reindirizzamento al relativo
sito, per gli adempimenti di cui all'articolo 141-sexies, comma 6,
Codice del consumo;
t) la relazione annuale di attivita' redatta in conformita'
all'articolo 141-quater, comma 2, del Codice del consumo.
2. Le informazioni di cui al comma 1, lettere da b) a r), sono rese
con sistemi che ne rendono possibile il download o, presso la sede
dell'organismo e su richiesta della parte, su supporto durevole e con
qualsiasi altra modalita' idonea ad assicurare il libero accesso alle
predette informazioni in modo trasparente ed equo.
Art. 19
Obblighi di trasparenza degli enti di formazione
1. L'ente di formazione rende accessibili al pubblico, mediante
pubblicazione sul proprio sito web:
a) i dati identificativi e il numero d'ordine;
b) i contatti, l'indirizzo postale della sede legale, l'indirizzo
di posta elettronica e di posta elettronica certificata;
c) l'organigramma con le relative funzioni e responsabilita';
d) il nome del responsabile scientifico e il suo curriculum nel
quale sono evidenziati i titoli e l'esperienza che giustificano i
requisiti della chiara fama e dell'esperienza pratica e professionale
nelle materie previste dall'articolo 16-bis, comma 2, del decreto
legislativo, con indicazione della data di conseguimento dei titoli e
dello svolgimento delle esperienze professionali e pratiche;
e) il nome e il curriculum di ciascuno dei formatori inseriti in
uno o piu' degli elenchi di cui all'articolo 3;
f) i programmi di formazione per l'anno in corso;
g) le modalita' di attestazione dell'effettiva frequenza ai corsi
da parte degli iscritti;
h) i criteri per l'ammissione alla valutazione finale degli
iscritti ai corsi;
i) le modalita' per il rilascio dell'attestazione di
partecipazione al corso, comprensiva dell'esito della prova finale.
Art. 20
Obblighi di comunicazione del giudice
1. Il giudice che nega l'omologazione, provvedendo ai sensi
dell'articolo 12 del decreto legislativo, trasmette al responsabile
del registro e all'organismo copia del provvedimento di diniego.
Art. 21
Obblighi dei mediatori, incompatibilita' e conflitti di interesse
1. Ciascun mediatore puo' dichiararsi contemporaneamente
disponibile a svolgere la funzione di mediatore per un numero massimo
di cinque organismi.
2. Il mediatore designato dall'organismo esegue personalmente la
prestazione.
3. Non puo' svolgere la funzione di mediatore chi ha in corso o ha
avuto negli ultimi due anni rapporti professionali con una delle
parti e quando ricorre una delle ipotesi di cui all'articolo 815,
primo comma, numeri da 2 a 6 del Codice di procedura civile.
4. Il mediatore non puo' essere parte o rappresentare una parte, ai
sensi dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo, in procedure
di mediazione che si svolgono davanti all'organismo del quale e'
socio o del quale e' legale rappresentante o responsabile.
5. Chi ha svolto la funzione di mediatore non puo' intrattenere
rapporti professionali con una delle parti del procedimento di
mediazione prima che siano decorsi due anni dalla definizione del
procedimento.
6. La violazione degli obblighi previsti dal presente articolo
commessa da un mediatore che e' pubblico dipendente o professionista
iscritto a un albo o collegio professionale, puo' costituire illecito
disciplinare sanzionabile ai sensi dei rispettivi codici deontologici
se da questi previsto. Il responsabile del registro e' tenuto a
informarne gli organi competenti.
Art. 22
Regolamento di procedura
1. Il regolamento di procedura contiene le regole di procedura
seguite dall'organismo e almeno le seguenti indicazioni:
a) l'indicazione del luogo di svolgimento della mediazione,
derogabile con il consenso di tutte le parti, del mediatore e del
responsabile dell'organismo;
b) la possibilita' per le parti di manifestare la volonta' di
svolgere la mediazione in modalita' telematica;
c) la possibilita' per ciascuna delle parti, anche quando la
mediazione non e' svolta in modalita' telematica, di svolgere uno o
piu' incontri da remoto;
d) la possibilita' per le parti di indicare concordemente un
mediatore tra quelli inseriti nell'elenco dell'organismo;
e) in difetto di indicazione concorde del mediatore ai sensi
della lettera d), i criteri predeterminati di assegnazione degli
affari di mediazione, rispettosi della specifica competenza del
mediatore e idonei ad assicurare la rotazione;
f) che, in difetto di indicazione ai sensi della lettera d) o
quando l'organismo ritiene di dover disattendere la concorde
indicazione delle parti, la designazione del mediatore avverra' in
conformita' ai criteri di cui alla lettera e);
g) che il mediatore non puo' iniziare il procedimento prima di
avere sottoscritto la dichiarazione di cui alla lettera i);
h) le cause di incompatibilita' del mediatore previste dal codice
etico e, quando pertinente, dai codici deontologici di appartenenza
del singolo mediatore;
i) le formule con cui il mediatore rende la dichiarazione di
indipendenza e imparzialita' prevista dall'articolo 14, comma 2,
lettera a), del decreto legislativo;
l) gli ulteriori impegni assunti dal mediatore al fine di
attestare e garantire la propria indipendenza e imparzialita' ai
sensi dell'articolo 14, comma 2, lettera a), del decreto legislativo;
m) che non sono consentite comunicazioni riservate delle parti al
solo mediatore, eccettuate quelle effettuate in occasione delle
sessioni separate;
n) la disponibilita' temporale destinata dall'organismo allo
svolgimento del primo incontro, non inferiore a due ore, e le
condizioni per la sua eventuale estensione nell'ambito della medesima
giornata;
o) le condizioni in presenza delle quali le parti possono
chiedere al responsabile dell'organismo la sostituzione del mediatore
e il diverso soggetto competente a provvedervi quando la mediazione
e' svolta dal responsabile dell'organismo;
p) che, in caso di sopravvenuta impossibilita' del mediatore di
svolgere il suo incarico, l'organismo procedera' senza indugio alla
sua sostituzione nel rispetto della lettera e);
q) che nei casi di cui all'articolo 5, comma 1, e 5-quater del
decreto legislativo, il mediatore tiene il primo incontro con la
parte istante anche in mancanza di adesione della parte chiamata in
mediazione;
r) la possibilita' per le parti, al momento della nomina
dell'esperto, di convenire che la relazione prevista dall'articolo 8,
comma 7, del decreto legislativo possa essere prodotta nell'eventuale
giudizio;
s) gli eventuali accordi in base ai quali e' possibile utilizzare
i risultati delle negoziazioni paritetiche basate su protocolli di
intesa tra le associazioni riconosciute ai sensi dell'articolo 137
del Codice del consumo e le imprese, o loro associazioni aventi per
oggetto la medesima controversia;
t) le modalita' di calcolo e liquidazione dei compensi spettanti
agli esperti di cui si puo' avvalere il mediatore;
u) l'illustrazione, anche con esempi pratici, dei criteri di
calcolo degli importi previsti dalla tabella delle spese di
mediazione;
v) fermo quanto previsto dalla lettera bb), le modalita' con cui
e' assicurato alle parti il diritto di accesso agli atti del
procedimento di mediazione, distinguendo tra il diritto di accesso
agli atti depositati nelle sessioni comuni e il diritto di ciascuna
parte di accedere agli atti depositati nella propria sessione
separata;
z) i diritti di informazione e le facolta' spettanti alle parti
quando, nel corso della mediazione, l'organismo e' sospeso o
cancellato dal registro, in conformita' agli articoli 40 e 41;
aa) l'eventuale adozione di metodi di valutazione della qualita'
e dell'efficacia delle procedure offerte dall'organismo e la loro
illustrazione;
bb) che il trattamento dei dati sensibili e giudiziari forniti
dalle parti nell'ambito dell'attivita' di mediazione avviene in
conformita' a quanto dispone l'articolo 47, comma 6.
Capo IV
I percorsi di formazione
Art. 23
Formazione iniziale dei mediatori
1. Per ciascun mediatore che ha conseguito la laurea magistrale o a
ciclo unico in giurisprudenza, ai fini dell'inserimento in uno degli
elenchi di cui all'articolo 3, commi 3, lettere a), b) e c), 6 e 7,
il richiedente attesta lo svolgimento e il superamento della prova
finale di un corso di formazione riservato a un numero massimo di
quaranta partecipanti di durata non inferiore a ottanta ore, oltre
allo svolgimento di un tirocinio mediante partecipazione, con
affiancamento al mediatore, in non meno di dieci mediazioni con
adesione della parte invitata.
2. Il corso di cui al comma 1, e' composto da moduli teorici e
pratici, prevede una prova finale di valutazione di durata non
inferiore a quattro ore, da svolgersi in presenza, comprensiva di
verifiche su entrambi i moduli, e una prova pratica comprendente la
simulazione di una proposta del mediatore.
3. I moduli teorici del corso di cui al comma 1, hanno durata non
inferiore a quaranta ore, si svolgono in presenza o mediante
collegamento audiovisivo in modalita' sincrona per i tre quarti del
predetto monte orario, e hanno ad oggetto:
a) l'introduzione storica, filosofica, antropologica e
sociologica del conflitto e dei diversi modelli teorici e
metodologici di gestione del conflitto;
b) la teoria della comunicazione e dei profili cognitivi e
decisionali;
c) l'evoluzione della cultura nazionale e internazionale della
soluzione stragiudiziale dei conflitti;
d) la normativa nazionale, europea e internazionale in materia di
mediazione e di mediazione demandata dal giudice;
e) la validita' e l'efficacia delle clausole contrattuali di
mediazione;
f) la forma, il contenuto e gli effetti della domanda di
mediazione e dell'accordo di conciliazione e la sua trascrivibilita';
g) i compiti e le responsabilita' del mediatore anche per la
redazione dei verbali e per la formulazione della proposta
conciliativa.
4. I moduli pratici del corso di cui al comma 1, hanno durata non
inferiore a quaranta ore, si svolgono in presenza, mediante
laboratori e sessioni simulate, e hanno ad oggetto:
a) le fasi della procedura di mediazione anche telematica;
b) il rapporto tra mediatore e organismo di mediazione;
c) le metodologie delle procedure di gestione consensuale delle
liti e di interazione comunicativa;
d) le attivita' finalizzate alla acquisizione di informazioni e
di eventuali valutazioni tecniche nel procedimento di mediazione e i
rapporti con il consulente legale;
e) le tecniche di redazione dei verbali e di formulazione della
proposta conciliativa;
5. Oltre a quanto stabilito dal comma 4, i moduli pratici possono
prevedere la partecipazione a incontri di mediazione. A tal fine
l'ente di formazione stipula apposito accordo con uno o piu'
organismi di mediazione nel rispetto dell'articolo 9 del decreto
legislativo.
6. Per ciascun mediatore che ha conseguito la laurea magistrale o a
ciclo unico in materia diversa da quella indicata dal comma 1, e per
ciascun mediatore iscritto a un ordine o collegio professionale che
ha conseguito la laurea triennale, ai fini dell'inserimento in uno o
piu' elenchi di cui all'articolo 3, commi 3, lettere a), b) e c), 6 e
7, il richiedente documenta, oltre allo svolgimento del percorso di
formazione indicato dai commi da 1 a 5, lo svolgimento del corso di
approfondimento giuridico previsto dal comma 7.
7. Il corso di approfondimento giuridico, di durata non inferiore a
quattordici ore, e' tenuto da formatori teorici che hanno conseguito
la laurea indicata dal comma 1, prevede una prova finale, scritta e
orale, di durata non inferiore a due ore, e ha ad oggetto le nozioni
e gli istituti di base di diritto sostanziale e processuale civile
necessari per la comprensione della normativa in materia di
mediazione e per il corretto svolgimento dell'attivita' di mediatore.
8. Gli avvocati iscritti all'albo sono esonerati dal modulo di
formazione teorica previsto dal comma 3, lettera d) per la parte
relativa alla normativa nazionale e alla mediazione demandata.
Art. 24
Formazione continua dei mediatori
1. L'organismo, nel termine previsto dall'articolo 15, comma 1,
attesta per ciascun mediatore la partecipazione a corsi di formazione
sulle materie indicate dall'articolo 23, comma 3, riservati a un
numero massimo di quaranta mediatori, articolati in moduli da
svolgersi in presenza o mediante collegamento audiovisivo in
modalita' sincrona, comprendenti attivita' laboratoriali, queste
ultime da svolgersi in presenza.
2. L'organismo attesta, per ciascun mediatore, la frequenza dei
corsi di cui al comma 1, per non meno di diciotto ore nel biennio.
Art. 25
Formazione iniziale e continua dei mediatori esperti
1. Ai fini dell'inserimento nell'elenco di cui all'articolo 3,
commi 3, lettere b) e c), 6 e 7, il richiedente attesta per ciascun
mediatore, oltre allo svolgimento del percorso formativo previsto
dall'articolo 23, la partecipazione a corsi, riservati a non piu' di
quaranta partecipanti, di durata non inferiore a dieci ore,
articolati in moduli teorici da svolgersi in presenza o mediante
collegamento audiovisivo in modalita' sincrona per non piu' di tre
quarti del monte orario complessivo, e per la restante parte in
moduli pratici da svolgersi in presenza. All'esito del corso e'
prevista una prova finale di valutazione.
2. I moduli teorici destinati alla formazione dei mediatori esperti
nella materia internazionale, liti transfrontaliere e nella materia
dei rapporti di consumo hanno ad oggetto:
a) la disciplina nazionale e sovranazionale della tutela del
consumatore;
b) la tutela giudiziale, stragiudiziale, consensuale e paritetica
del consumatore;
c) i diritti e le tutele in materia di liti transfrontaliere.
3. Ai fini della conferma dell'inserimento nell'elenco di cui
all'articolo 3, commi 3, lettere b) e c), 6 e 7, l'organismo, nel
termine previsto dall'articolo 15, comma 1, attesta per ciascun
mediatore esperto la partecipazione a corsi di formazione nelle
materie indicate dal comma 2, per non meno di quattro ore nel biennio
articolati in moduli da svolgersi in presenza o mediante collegamento
audiovisivo in modalita' sincrona.
Art. 26
Formazione iniziale del formatore
1. Ai fini dell'inserimento nella sezione A) dell'elenco previsto
dall'articolo 10, commi 3 e 4, il richiedente attesta, per ciascun
formatore:
a) il diploma di laurea magistrale o a ciclo unico;
b) la qualifica di mediatore in materia civile e commerciale;
c) lo svolgimento, nei cinque anni precedenti la richiesta di
iscrizione, di attivita' di docenza in corsi o seminari nella materia
della mediazione, conciliazione o risoluzione alternativa delle
controversie presso universita' pubbliche o private, italiane o
straniere riconosciute, ordini professionali o enti pubblici;
d) in alternativa a quanto prevede la lettera c) l'avere svolto,
nei cinque anni precedenti la richiesta di iscrizione, attivita' di
formatore nelle materie di cui alla lettera c).
2. Per il formatore teorico, oltre ai requisiti previsti dal comma
1, il richiedente attesta la pubblicazione, nei cinque anni
precedenti la richiesta di iscrizione, di almeno tre contributi
scientifici nelle materie indicate dal comma 1, lettera c).
3. Per il formatore pratico, oltre ai requisiti previsti dal comma
1, il richiedente attesta l'esperienza maturata nei tre anni
antecedenti la richiesta di iscrizione, quale mediatore presso uno o
piu' organismi iscritti in almeno dieci procedure di mediazione con
adesione della parte invitata.
Art. 27
Formazione continua dei formatori
1. Ai fini della conferma nell'inserimento nell'elenco di cui
all'articolo 10, commi 3 e 4, l'ente di formazione, nel termine
previsto dall'articolo 15, comma 1, attesta per ciascun formatore la
partecipazione a corsi di formazione nelle materie scelte tra quelle
indicate dall'articolo 26, riservati a un numero massimo di quaranta
formatori, articolati in moduli da svolgersi in presenza o mediante
collegamento audiovisivo in modalita' sincrona comprendenti attivita'
laboratoriali, queste ultime da svolgersi in presenza.
2. L'ente attesta, per ciascun formatore, la frequenza dei corsi di
cui al comma 1, per non meno di diciotto ore nel biennio.
Capo V
Indennita', spese e tabelle
Art. 28
Indennita' e spese per il primo incontro
1. Per il primo incontro le parti sono tenute a versare
all'organismo di mediazione un importo a titolo di indennita', oltre
alle spese vive.
2. L'indennita' comprende le spese di avvio del procedimento di
mediazione e le spese di mediazione comprendenti il compenso del
mediatore previste dai commi 4 e 5.
3. Sono altresi' dovute e versate le spese vive, diverse dalle
spese di avvio, costituite dagli esborsi documentati effettuati
dall'organismo per la convocazione delle parti, per la sottoscrizione
digitale dei verbali e degli accordi quando la parte e' priva di
propria firma digitale e per il rilascio delle copie dei documenti
previsti dall'articolo 16, comma 4.
4. Sono dovuti e versati a titolo di spese di avvio i seguenti
importi:
€ 40,00 per le liti di valore sino a € 1.000,00;
€ 75,00 per le liti di valore da € 1.000,01 sino a € 50.000,00;
€ 110,00 per le liti di valore superiore a € 50.000,00 e
indeterminato;
5. Sono dovuti a titolo di spese di mediazione i seguenti importi:
€ 60,00 per le liti di valore non superiore a € 1.000 e per le
cause di valore indeterminabile basso;
€ 120,00 per le liti di valore da € 1.000,01 sino a € 50.000,00,
e per le cause di valore indeterminabile medio;
€ 170,00 per le liti di valore superiore a € 50.000,00, e per le
cause di valore indeterminabile alto.
6. Quando il primo incontro si conclude senza la conciliazione e il
procedimento non prosegue con incontri successivi sono dovuti
esclusivamente gli importi di cui ai commi 4 e 5.
7. Quando il primo incontro si conclude con la conciliazione sono
altresi' dovute le ulteriori spese di mediazione calcolate in
conformita' all'articolo 30, comma 1.
8. Quando la mediazione e' condizione di procedibilita' della
domanda ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo o
quando e' demandata dal giudice, l'indennita' di mediazione,
determinata ai sensi dei commi 4 e 5, e' ridotta di un quinto, e sono
ridotte di un quinto le ulteriori spese di mediazione determinate ai
sensi del comma 7.
Art. 29
Determinazione del valore della lite e dell'accordo di conciliazione
1. La domanda di mediazione contiene l'indicazione del suo valore
in conformita' ai criteri previsti dagli articoli da 10 a 15 del
Codice di procedura civile. Quando tale indicazione non e' possibile
la domanda indica le ragioni che ne rendono indeterminabile il
valore.
2. L'atto di adesione che introduce un'ulteriore domanda ne indica
il valore e si applica il comma 1.
3. Quando la domanda o l'atto di adesione non contengono le
indicazioni previste dal comma 1, o le parti non concordano sul suo
valore, o sono stati applicati in modo errato i criteri previsti dal
comma 1, il valore della lite e' determinato dall'organismo con atto
comunicato alle parti.
4. Il valore della lite puo' essere nuovamente determinato dal
responsabile dell'organismo, su indicazione delle parti o su
segnalazione del mediatore, quando sopravvengono nuovi elementi di
valutazione o nuovi fatti allegati dalle parti nel corso del
procedimento.
5. Il valore dell'accordo di conciliazione e' determinato, quando
necessario, sulla base dei criteri di cui ai commi da 1 a 4. Quando
l'accordo definisce questioni ulteriori rispetto a quelle considerate
per la determinazione del valore del procedimento ai sensi dei commi
da 1 a 4, il responsabile dell'organismo ne determina il valore
dandone comunicazione alle parti.
Art. 30
Determinazione delle spese di mediazione
1. In caso di conciliazione al primo incontro, le ulteriori spese
di mediazione dovute ai sensi dell'articolo 28, comma 7, sono
calcolate, per gli organismi pubblici in conformita' alla tabella di
cui all'allegato A, e per gli organismi privati in conformita' alla
tabella approvata dal responsabile del registro, detratti gli importi
previsti dall'articolo 28, comma 5, con una maggiorazione del dieci
per cento.
2. In caso di conciliazione in incontri successivi al primo, sono
dovute agli organismi pubblici o agli organismi privati le ulteriori
spese di mediazione calcolate, rispettivamente, secondo la tabella di
cui all'allegato A, o secondo la tabella approvata dal responsabile
del registro, detratti gli importi previsti dall'articolo 28, comma
5, con una maggiorazione del venticinque per cento.
3. Quando il procedimento prosegue con incontri successivi al primo
e si conclude senza conciliazione sono dovute agli organismi pubblici
o agli organismi privati le ulteriori spese di mediazione calcolate,
rispettivamente, secondo la tabella di cui all'allegato A, o secondo
la tabella redatta in conformita' all'articolo 32 e approvata dal
responsabile del registro, detratti gli importi previsti
dall'articolo 28, comma 5.
4. Quando la mediazione e' condizione di procedibilita' della
domanda ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo o
quando e' demandata dal giudice, le spese di mediazione, determinate
in conformita' al presente articolo, sono ridotte di un quinto.
Art. 31
Tabella delle spese di mediazione per gli organismi pubblici
1. Le spese di mediazione dovute agli organismi pubblici sono
calcolate secondo la tabella di cui all'allegato A, fermo quanto
previsto dagli articoli 28 e 30.
2. Si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il
valore della lite ricompreso nello scaglione immediatamente
precedente a quello effettivamente applicabile.
3. In caso di conciliazione in incontri successivi al primo, gli
importi massimi della tabella di cui all'allegato A, in aggiunta a
quanto prevede l'articolo 30, comma 2, possono essere maggiorati fino
al venti per cento, in ragione dell'esistenza di almeno uno dei
seguenti criteri:
a) esperienza e competenza del mediatore designato su concorde
indicazione delle parti;
b) complessita' delle questioni oggetto della procedura, quali
l'impegno richiesto al mediatore, valutabile anche, ma non
esclusivamente, in base al numero degli incontri.
4. Fermo quanto previsto dagli articoli 28 e 30, e fuori dai casi
in cui la domanda ha ad oggetto una lite tra consumatore e
professionista, su accordo delle parti, le spese di mediazione
possono essere determinate, nel rispetto degli scaglioni di valore
previsti dalla tabella di cui all'allegato A, in base uno dei
seguenti criteri:
a) la durata di ciascun incontro;
b) l'esperienza e la competenza del mediatore designato su
concorde indicazione delle parti;
c) il prevedibile impegno del mediatore per l'intero procedimento
in base a criteri oggettivi e predeterminati che la tabella deve
indicare, quali la complessita' delle questioni oggetto della
procedura e il numero delle parti.
5. Quando le spese di mediazione sono determinate in conformita' al
comma 4, in caso di conciliazione, possono essere maggiorate, su
accordo delle parti, in misura non superiore al venti per cento.
6. Le spese di mediazione applicate dagli organismi pubblici non
derogano gli importi minimi fissati nella tabella di cui all'allegato
A per gli scaglioni di riferimento.
Art. 32
Criteri per l'approvazione della tabella delle spese di mediazione
degli organismi privati
1. Le spese di mediazione dovute agli organismi privati sono
calcolate secondo la tabella predisposta da ciascun organismo nel
rispetto del presente articolo, approvata dal responsabile del
registro, fermo quanto previsto dagli articoli 28 e 30. Quando
l'organismo privato ha dichiarato di adottare la tabella degli
organismi pubblici si applica l'articolo 31.
2. La tabella delle spese di mediazione e' allegata al regolamento
di procedura e prevede:
a) scaglioni di valore minimo e massimo del procedimento, salvo
quanto previsto dalla lettera b);
b) uno scaglione di valore non superiore nel massimo a € 1000;
c) scaglioni applicabili in caso di valore indeterminabile basso,
medio e alto;
d) una maggiorazione degli importi calcolati in base alla tabella
non superiore al venticinque per cento in caso di conciliazione in
incontri successivi al primo.
3. In caso di conciliazione in incontri successivi al primo, la
tabella puo' prevedere che gli importi massimi da essa previsti
possono essere maggiorati fino al venti per cento, in ragione
dell'esistenza di almeno uno dei seguenti criteri:
a) esperienza e competenza del mediatore designato su concorde
indicazione delle parti;
b) complessita' delle questioni oggetto della procedura, quali
l'impegno richiesto al mediatore, valutabile anche, ma non
esclusivamente, in base al numero degli incontri.
4. Fermo quanto previsto dagli articoli 28 e 30, e fuori dai casi
in cui la domanda ha ad oggetto una lite tra consumatore e
professionista, su accordo delle parti, le spese di mediazione
possono essere determinate, nel rispetto degli scaglioni di valore
previsti dalla tabella redatta in conformita' al comma 2, in base a
uno dei criteri indicati dall'articolo 31, comma 3.
5. Quando le spese di mediazione sono determinate in conformita' al
comma 4, in caso di conciliazione, possono essere maggiorate, su
accordo delle parti, in misura non superiore al venti per cento.
6. Le spese di mediazione applicate dagli organismi privati non
derogano gli importi minimi indicati da ciascun organismo nella
tabella approvata dal responsabile del registro.
Art. 33
Indennita' per le mediazioni avanti agli organismi ADR
1. Gli organismi di mediazione iscritti nella sezione speciale
degli organismi ADR applicano le indennita' dovute per il servizio
prestato secondo gli indirizzi definiti ai sensi dell'articolo
141-octies, comma 3, del Codice del consumo.
Art. 34
Soggetti obbligati e modalita' di pagamento
1. Le spese di cui all'articolo 28 sono dovute e versate da
ciascuna delle parti, rispettivamente, alla presentazione della
domanda di mediazione e al momento dell'adesione.
2. Quando il primo incontro si conclude con la conciliazione e
quando la procedura di mediazione prosegue con incontri successivi al
primo, sono dovute e versate da ciascuna delle parti le ulteriori
spese di mediazione calcolate in conformita' all'articolo 30,
detratti gli importi previsti dall'articolo 28, comma 5, e salvo
quanto prevede il comma 4.
3. Le parti sono solidalmente obbligate a corrispondere
all'organismo le ulteriori spese di mediazione in caso di
conciliazione o di prosecuzione del procedimento con incontri
successivi al primo.
4. Ai fini della individuazione dei soggetti tenuti al pagamento
delle spese di mediazione, quando piu' soggetti rappresentano un
unico centro di interessi, il responsabile dell'organismo li
considera come una parte unica.
Capo VI
Sospensione e cancellazione degli iscritti
Art. 35
Cause di sospensione
1. Costituiscono causa di sospensione per un periodo da sei a
dodici mesi:
a) l'inadempimento a uno o piu' obblighi di trasparenza previsti
dagli articoli 17, 18 e 19;
b) la pubblicizzazione, in qualsiasi forma, di un regolamento di
procedura o di una tabella delle spese di mediazione diversi da
quelli approvati dal responsabile del registro;
c) lo svolgimento del servizio di mediazione in sedi non indicate
al momento della richiesta di iscrizione e non approvate dal
responsabile del registro;
d) la presentazione al pubblico o la pubblicizzazione, in
qualsiasi forma, dei servizi di mediazione o di formazione in
associazione a denominazioni, simboli, emblemi e stemmi che rivestono
un interesse pubblico in relazione ai quali l'interessato non
dimostra di avere preventivamente acquisito il diritto di farne tale
uso.
Art. 36
Cause di cancellazione
1. Costituiscono causa di cancellazione:
a) la perdita di uno o piu' dei requisiti richiesti per
l'iscrizione;
b) l'applicazione di un regolamento di procedura o di una tabella
delle spese di mediazione diversi da quelli approvati dal
responsabile del registro;
c) l'applicazione di indennita' per il primo incontro diverse da
quelle previste dall'articolo 28;
d) l'affidamento di uno o piu' incarichi a un mediatore non
inserito negli elenchi di cui all'articolo 3, o privo, anche per
causa sopravvenuta, dei requisiti per esservi inserito;
e) l'affidamento, da parte dell'ente di formazione, di uno o piu'
incarichi a uno o piu' formatori inseriti negli elenchi di cui
all'articolo 10, e privi, anche per causa sopravvenuta, dei requisiti
per esservi iscritto o dei titoli richiesti dal presente decreto per
lo svolgimento del corso;
f) lo svolgimento di una o piu' procedure di mediazione in
presenza di cause di incompatibilita', come definite dal presente
decreto;
g) la mancata adozione da parte dell'organismo delle sanzioni a
carico del mediatore nei casi previsti dal regolamento di procedura;
h) la volontaria divulgazione di dati sensibili relativi alle
procedure di mediazione;
i) la mancata comunicazione delle variazioni delle informazioni
fornite al momento dell'iscrizione e approvate dal responsabile del
registro;
l) la mancata trasmissione periodica delle attestazioni o
certificazioni relative all'adempimento degli obblighi formativi di
mediatori e formatori;
m) il mancato adempimento dell'obbligo di trasmissione dei dati
indicati dall'articolo 16, commi 6 e 7;
n) lo svolgimento di meno di dieci procedimenti di mediazione nel
biennio precedente l'adozione del provvedimento;
o) la comunicazione da parte dell'iscritto della dichiarazione
prevista dall'articolo 39, comma 5.
2. Costituisce causa di cancellazione dell'organismo ADR la perdita
di uno o piu' dei requisiti previsti dall'articolo 9.
Art. 37
Invito alla regolarizzazione
1. Quando un organismo o un ente di formazione perde uno o piu' dei
requisiti previsti dagli articoli 6 e 11, comma 3, o e' rilevato
l'inadempimento a uno degli obblighi previsti dall'articolo 36,
lettere i), l) e m), il responsabile del registro ne da'
comunicazione all'interessato invitandolo a ovviarvi senza indugio e
comunque non oltre il termine di tre mesi.
2. Se alla scadenza permane la difformita' segnalata, il
responsabile adotta il provvedimento di cancellazione.
Art. 38
Invito alla regolarizzazione all'organismo ADR
1. Ad eccezione del caso di perdita dei requisiti previsti
dall'articolo 4, quando un organismo ADR non soddisfa uno o piu' dei
requisiti previsti dall'articolo 9, il responsabile del registro ne
da' comunicazione all'interessato e lo invita a ovviarvi senza
indugio e comunque non oltre il termine di tre mesi.
2. Se alla scadenza del termine previsto dal comma 1, permane la
difformita' segnalata, il responsabile del registro dispone la
cancellazione dell'organismo ADR dalla sezione speciale del registro.
3. Adottato il provvedimento di cui al comma 2, il responsabile
aggiorna immediatamente la sezione speciale del registro, dandone
comunicazione al Ministero delle imprese e del made in Italy.
Art. 39
Procedura di contestazione
1. Fuori dai casi previsti dagli articoli 37 e 38, il responsabile
del registro, quando rileva la sussistenza di fatti che potrebbero
dar luogo all'adozione di un provvedimento di sospensione o di
cancellazione, ne da' comunicazione all'organismo o all'ente di
formazione con l'invito, entro un termine non inferiore a quindici
giorni e non superiore a trenta, a fornire chiarimenti e per
eventuali produzioni documentali.
2. Scaduto il termine assegnato ai sensi del comma 1, il
responsabile del registro esamina, se presentati, i chiarimenti e le
attestazioni, se non ritiene di archiviare la procedura, contesta
formalmente all'interessato i fatti riscontrati, indica le norme che
ritiene violate, e assegna un termine di quindici giorni per difese e
ulteriori produzioni documentali.
3. Se nel termine assegnato ai sensi del comma 2, l'interessato non
fornisce elementi idonei a superare la contestazione, il responsabile
del registro, con provvedimento motivato, dispone la sospensione
indicandone la durata. Quando ricorrono i presupposti previsti
dall'articolo 36, dispone la cancellazione. Il provvedimento e'
comunicato all'interessato ed e' pubblicato, limitatamente alla
denominazione e al numero d'ordine dell'organismo o dell'ente, al
tipo di provvedimento adottato e alla durata della sospensione in
apposita pagina del sito web del Ministero dedicato alla mediazione.
La pubblicazione del provvedimento di sospensione e' mantenuta per
l'intera durata della sua efficacia. La pubblicazione del
provvedimento di cancellazione e' mantenuta per due anni dalla sua
adozione. Il provvedimento di cancellazione e di sospensione e'
altresi' annotato nel registro, nella sezione speciale o nell'elenco.
4. I provvedimenti previsti dai commi 1, 2 e 3, quando sono
adottati nei confronti di un organismo ADR iscritto nella sezione
speciale del registro, sono preventivamente comunicati al Ministero
delle imprese e del made in Italy, che ha facolta' di esprimere il
proprio parere.
5. In ogni fase della procedura di contestazione e nel caso
previsto dall'articolo 37, l'organismo o l'ente di formazione puo'
dichiarare di non avere interesse al mantenimento dell'iscrizione. In
tal caso il responsabile del registro, allo stato degli atti, ne
dispone la cancellazione.
6. Tutte le comunicazioni previste dalla presente sezione sono
effettuate dal responsabile del registro all'indirizzo indicato al
momento dell'iscrizione.
Art. 40
Effetti della sospensione e della cancellazione
1. L'organismo o l'ente di formazione, ricevuto il provvedimento di
sospensione o di cancellazione, danno immediata comunicazione della
sua adozione e della data di decorrenza dei suoi effetti,
rispettivamente, ai mediatori inseriti nei propri elenchi e alle
parti dei procedimenti in corso, ai formatori e agli iscritti ai
corsi, e attestano al responsabile del registro l'adempimento di tale
onere.
2. Dopo la comunicazione della sospensione o della cancellazione
l'organismo o l'ente di formazione non possono erogare i servizi
previsti dal presente decreto.
3. La cancellazione non fa venire meno l'obbligo di conservazione
previsto dall'articolo 8-bis, comma 5, del decreto legislativo e
dall'articolo 16, comma 4, del presente decreto.
4. La cancellazione per qualsiasi causa preclude per due anni
all'organismo e all'ente di formazione di chiedere l'iscrizione.
Art. 41
Prosecuzione della procedura di mediazione nei casi di sospensione
e cancellazione
1. La procedura di mediazione in corso avanti a un organismo
sospeso o cancellato puo' proseguire davanti ad altro organismo del
medesimo circondario, in conformita' al presente articolo.
2. Entro quindici giorni dalla pubblicazione prevista dall'articolo
39, comma 3, la parte che ha avviato la procedura di mediazione puo'
individuare un altro organismo mediante presentazione di apposita
domanda che deve contestualmente essere comunicata alle altre parti
della procedura di mediazione e all'organismo sospeso o cancellato.
Tale richiesta puo' contenere l'indicazione dello stesso mediatore
designato dall'organismo sospeso o cancellato, a condizione che detto
mediatore sia inserito nell'elenco dell'organismo individuato ai
sensi del primo periodo e che il provvedimento sanzionatorio non sia
stato adottato per motivi attinenti al comportamento del mediatore in
questione. Se nel termine indicato nel primo periodo non e'
depositata la richiesta di prosecuzione, entro i successivi quindici
giorni puo' provvedervi la parte chiamata che ha aderito alla
mediazione.
3. L'organismo che riceve l'istanza prevista dal comma 2 non puo'
rifiutare di svolgere la mediazione, se non per giustificato motivo.
4. L'organismo sospeso o cancellato, quando la mediazione prosegue
ai sensi del comma 1, cura l'immediata trasmissione degli atti fino a
quel momento compiuti all'organismo avanti al quale prosegue la
procedura, conservandone copia.
Capo VII
Disposizioni transitorie, trattamento dati, finanziarie e finali
Art. 42
Procedimento per il mantenimento dell'iscrizione nel registro
1. Gli organismi di mediazione iscritti, alla data di entrata in
vigore del presente decreto, nel registro previsto dall'articolo 3
del decreto del Ministro della giustizia del 18 ottobre 2010, n. 180,
e che entro il 30 aprile 2023 hanno presentato istanza di
mantenimento dell'iscrizione, attestano al responsabile del registro,
entro nove mesi dall'entrata in vigore del presente decreto,
l'adeguamento ai requisiti di iscrizione previsti dagli articoli 4, 5
e 6. Nello stesso termine trasmettono il regolamento di procedura
aggiornato in conformita' all'articolo 22 unitamente, per gli
organismi privati, alla tabella redatta in conformita' all'articolo
32 o corredato della dichiarazione di adozione della tabella di cui
all'allegato A.
2. Fuori dai casi previsti dal comma 4, gli organismi di cui al
comma 1, per i mediatori inseriti, alla data di entrata in vigore del
presente decreto, negli elenchi previsti dall'articolo 3, comma 3,
parte i), sezioni da A) a C) e parte ii), sezioni da A) a C) del
decreto del Ministro della giustizia n. 180 del 2010, che intendono
mantenere tale inserimento, attestano al responsabile del registro,
nel termine di cui al comma 1, per ciascun mediatore:
a) i requisiti previsti dall'articolo 8, comma 2, lettera b);
b) il conseguimento della laurea triennale o l'eventuale
conseguimento della laurea prevista dall'articolo 23, comma 1;
c) lo svolgimento di un corso di aggiornamento di contenuto
corrispondente a quanto prevede l'articolo 24, comma 1, di durata non
inferiore a dieci ore.
3. Fuori dai casi previsti dal comma 4, per i mediatori inseriti,
alla data di entrata in vigore del presente decreto, nell'elenco di
cui all'articolo 3, comma 3, parte i), sezioni da A) a C) e parte
ii), sezioni da A) a C) del decreto del Ministro della giustizia n.
180 del 2010, che intendono mantenere tale inserimento, l'organismo
documenta, oltre a quanto prevede il comma 2, lo svolgimento di un
corso di aggiornamento di contenuto corrispondente a quanto prevede
l'articolo 25, comma 3, di durata non inferiore a quattro ore.
4. Per i mediatori inseriti, alla data di entrata in vigore del
presente decreto, negli elenchi previsti dall'articolo 3, comma 3,
del decreto del Ministro della giustizia n. 180 del 2010, e iscritti
a un ordine o collegio professionale, l'organismo, nel termine di cui
al comma 1 attesta:
a) per tutti i mediatori i requisiti previsti dall'articolo 8,
comma 2, lettera b);
b) per i mediatori inseriti nella sezione A, l'eventuale
conseguimento della laurea triennale o della laurea prevista
dall'articolo 23, comma 1;
c) per i mediatori inseriti nella sezione A, lo svolgimento di un
corso di aggiornamento di contenuto corrispondente a quanto prevede
l'articolo 24, comma 1, di durata non inferiore a dieci ore;
d) per i mediatori inseriti nelle sezioni B e C, oltre a quanto
prevedono le lettere a) e b), lo svolgimento di un corso di
aggiornamento di contenuto corrispondente a quanto prevede l'articolo
25, comma 3, di durata non inferiore a quattro ore.
5. Gli enti di formazione iscritti, alla data di entrata in vigore
del presente decreto, nell'elenco previsto dall'articolo 17 del
decreto del Ministro della giustizia n. 180 del 2010, e che, entro il
30 aprile 2023, hanno presentato istanza di mantenimento
dell'iscrizione, trasmettono al responsabile del registro, nel
termine previsto dal comma 1, la documentazione attestante
l'adeguamento ai requisiti previsti dall'articolo 11.
6. Gli enti di cui al comma 5, per i formatori inseriti alla data
di entrata in vigore del presente decreto negli elenchi previsti
dall'articolo 17, comma 3, parte i), lettera A) e parte ii) lettera
A, del decreto del Ministro della giustizia n. 180 del 2010, che
intendono mantenere tale inserimento, attestano al responsabile del
registro, nel termine di cui al comma 1, per ciascun formatore:
a) i requisiti previsti dall'articolo 4;
b) l'eventuale conseguimento della laurea prevista dall'articolo
26, comma 1, o quantomeno della laurea triennale;
c) lo svolgimento di un corso di aggiornamento di contenuto
corrispondente a quanto prevede l'articolo 27, comma 1, di durata non
inferiore a dieci ore.
d) quando non e' attestato il conseguimento della laurea ai sensi
della lettera b), per ciascun formatore l'ente attesta lo svolgimento
di attivita' di docenza nelle materie di cui all'articolo 23, comma
3, per almeno sedici ore negli ultimi tre anni anteriori alla
scadenza del termine di cui al comma 1.
7. Ai fini del mantenimento dell'inserimento negli elenchi dei
mediatori e dei formatori, i corsi previsti dai commi 2, 3 e 6
prevedono uno specifico modulo dedicato alle modifiche apportate al
decreto legislativo n. 28 del 2010 dal decreto legislativo 10 ottobre
2022, n. 149, con approfondimento sui temi degli incentivi fiscali,
del patrocinio a spese dello Stato, e sui contenuti del presente
decreto.
8. Lo svolgimento dei corsi previsti dai commi 2, 3, e 6, da parte
dei mediatori e formatori per i quali e' confermato l'inserimento nei
rispettivi elenchi in conformita' al presente articolo, equivale
all'assolvimento dell'obbligo formativo periodico previsto
dall'articolo 15 per il biennio con scadenza 31 dicembre 2025.
Art. 43
Inserimento nell'elenco del responsabile dell'organismo e
mantenimento dell'inserimento nell'elenco del responsabile
scientifico
1. Ai fini dell'inserimento del responsabile dell'organismo
nominato alla data di entrata in vigore del presente decreto,
nell'elenco di cui all'articolo 3, comma 3, lettera d), gli organismi
di cui all'articolo 42, comma 1, entro il termine di nove mesi
dall'entrata in vigore del presente decreto, attestano al
responsabile del registro:
a) i requisiti previsti dall'articolo 4;
b) il conseguimento della laurea triennale o l'eventuale
conseguimento della laurea di cui all'articolo 23, comma 1;
c) il conseguimento della qualifica di mediatore in data
anteriore all'entrata in vigore del presente decreto.
2. Ai fini di cui al comma 1, quando il responsabile dell'organismo
e' iscritto a un ordine o collegio professionale, l'organismo, nel
termine indicato dal predetto comma, attesta al responsabile del
registro:
a) i requisiti previsti dall'articolo 4;
b) il conseguimento della qualifica di mediatore in data
anteriore all'entrata in vigore del presente decreto;
c) l'eventuale conseguimento della laurea di cui all'articolo 23,
comma 1, o della laurea triennale.
3. Quando, nei casi previsti dai commi 1 e 2, alla data di entrata
in vigore del presente decreto, il responsabile dell'organismo non ha
conseguito la qualifica di mediatore, l'organismo, nel termine di cui
al comma 1, attesta al responsabile del registro il conseguimento di
tale qualifica in conformita' all'articolo 23.
4. Gli enti di cui all'articolo 42, comma 5, per il mantenimento
del responsabile scientifico inserito, alla data di entrata in vigore
del presente decreto, nell'elenco previsto dall'articolo 17, comma 3,
parte i), sezione B) e parte ii), sezione B) del decreto del Ministro
della giustizia n. 180 del 2010, attestano il possesso dei requisiti
di cui all'articolo 4 e trasmettono al responsabile del registro,
entro il termine di cui al comma 1, il curriculum nel quale sono
evidenziati i titoli e l'esperienza che giustificano i requisiti
della chiara fama e dell'esperienza pratica e professionale nelle
materie previste dall'articolo 16-bis, comma 2, del decreto
legislativo, con indicazione della data di conseguimento dei titoli e
dello svolgimento delle esperienze.
Art. 44
Procedura di verifica dei requisiti di mantenimento dell'iscrizione
1. Il responsabile del registro, entro sessanta giorni dalla
ricezione delle attestazioni previste dagli articoli 42 e 43,
verificatane idoneita' e completezza, conferma le iscrizioni
richieste nel registro e negli elenchi, indicando in modo specifico i
soggetti dei quali e' confermato l'inserimento nel registro e negli
elenchi, dandone contestuale comunicazione al richiedente.
2. Se, all'esito delle verifiche effettuate ai sensi del comma 1,
il responsabile del registro non provvede, sospende l'iscrizione
dell'organismo o dell'ente di formazione per sei mesi, previo
preavviso ai sensi dell'articolo 10-bis, della legge 7 agosto 1990,
n. 241. Si applicano gli articoli 40 e 41.
3. L'organismo o l'ente, almeno trenta giorni prima della scadenza
del periodo di sospensione disposto ai sensi del comma 2, salvo il
deposito della dichiarazione prevista dall'articolo 39, comma 5,
attesta al responsabile del registro l'adeguamento in conformita'
agli articoli 42 e 43. In difetto, il responsabile del registro
dispone la cancellazione e si applicano gli articoli 40 e 41.
Art. 45
Disposizioni transitorie relative alle procedure finalizzate alla
cancellazione o alla sospensione
1. Ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del
presente decreto, avviati dal responsabile del registro ai sensi
dell'articolo 10 del decreto del Ministro della giustizia n. 180 del
2010, continua ad applicarsi il predetto decreto.
2. Le disposizioni del Capo VI si applicano ai procedimenti avviati
dal responsabile del registro d'ufficio o a seguito di segnalazioni
dell'Ispettorato o di esposti in data successiva a quella di entrata
in vigore del presente decreto.
Art. 46
Disposizioni transitorie in tema di spese di mediazione
1. Alle procedure di mediazione iniziate con domanda presentata in
data anteriore all'entrata in vigore del presente decreto continua ad
applicarsi l'articolo 16 del decreto del Ministro della giustizia n.
180 del 2010 e la tabella A, ivi richiamata.
2. Alle procedure di mediazione iniziate con domanda presentata in
data successiva all'entrata in vigore del presente decreto, gli
organismi privati che hanno presentato istanza di mantenimento
dell'iscrizione ai sensi dell'articolo 42, comma 1, fino
all'approvazione dell'istanza di adeguamento ai requisiti di
iscrizione, applicano le spese di mediazione previste per gli
organismi pubblici dall'articolo 31, commi 1, 2 e 4, e la tabella A
allegata al presente decreto.
3. Gli organismi ADR applicano alle procedure di cui all'articolo
9, comma 1, lettera c), iniziate con domanda presentata in data
successiva all'entrata in vigore del presente decreto, le indennita'
previste dall'articolo 33.
Art. 47
Trattamento dati
1. Il Ministero - Direzione generale degli affari interni e il
Ministero per le imprese e il made in Italy, sono titolari dei
trattamenti di dati personali effettuati, ciascuno per le attivita'
di competenza, ai fini della tenuta ed aggiornamento del registro,
della sezione speciale e degli elenchi di cui all'articolo 3, e
dell'esercizio della vigilanza ai sensi del Capo VI.
2. Il trattamento dei dati personali raccolti ai sensi
dell'articolo 4, dell'articolo 6, comma 1, lettere e), h) e l),
dell'articolo 9, comma 1, lettera g), dell'articolo 11, commi 1 e 3,
lettere a), b) e c), e dall'articolo 14 , avviene in conformita' al
regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del
27 aprile 2016 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in
ogni caso con adozione di tutte le misure necessarie a garantire il
rispetto dei principi di liceita', correttezza e trasparenza nei
confronti degli interessati, di limitazione della finalita', di
minimizzazione dei dati, di limitazione della conservazione e di
integrita' e riservatezza e di protezione dei dati fin dalla
progettazione e per impostazione predefinita.
3. Il trattamento dei dati personali di cui al comma 2 e'
effettuato per le sole finalita' di rilevante interesse pubblico
correlate alla tenuta del registro e dell'elenco di cui all'articolo
3, ai sensi dell'articolo 2-sexies, comma 2, lettere l) e q) del
decreto legislativo n. 196 del 2003.
4. E' vietata la comunicazione o la diffusione a terzi dei dati
indicati al comma 2, salvo l'adempimento degli obblighi di
comunicazione previsti dall'articolo 12, comma 5, e dall'articolo 39,
comma 4, nonche' la messa a disposizione del pubblico, attraverso il
sito web del Ministero dedicato alla mediazione, della sezione
speciale del registro per gli organismi ADR, degli elenchi dei
responsabili, mediatori e formatori in conformita' all'articolo 12,
comma 3, e dei provvedimenti indicati dall'articolo 39, comma 3,
fermo restando l'articolo 2-septies, comma 8, del decreto legislativo
n. 196 del 2003.
5. I dati trattati ai sensi del presente decreto sono conservati
dal Ministero per un periodo non superiore a dieci anni
esclusivamente allo scopo di consentire lo svolgimento delle
attivita' e i controlli previsti dal presente decreto e comunque fino
alla definizione di eventuali contenziosi.
6. Gli organismi, gli organismi ADR e gli enti di formazione
trattano i dati di cui agli articoli 9 e 10 del regolamento (UE)
2016/679 forniti dalle parti nell'ambito dell'attivita' di mediazione
e i dati forniti dai soggetti interessati nell'ambito delle procedure
e delle attivita' previste dai capi II, III, VI e di cui agli
articoli 43, 44 e 45, nel rispetto e in conformita' al predetto
regolamento e del decreto legislativo n. 196 del 2003 e con
l'adozione di ogni misura tecnica e organizzativa idonea alla tutela
dei dati personali trattati, assicurando altresi' la sicurezza dei
medesimi per tutte le fasi del trattamento, incluse la conservazione,
la trasmissione e la comunicazione ai soggetti legittimati.
Art. 48
Disposizioni finanziarie
1. Dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi
adempimenti con le risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente.
Art. 49
Abrogazioni
1. Il decreto del Ministro della giustizia del 18 ottobre 2010, n.
180 e' abrogato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 24 ottobre 2023
Il Ministro della giustizia
Nordio
Il Ministro delle imprese
e del made in Italy
Urso
Visto, il Guardasigilli: Nordio
Registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 2023
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei
ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari
esteri e della cooperazione internazionale, n. 2834
(Tabella A)
TABELLA A
(articolo 31, comma 1)
TABELLA DELLE SPESE DI MEDIAZIONE
=====================================================================
| VALORE | SPESE in euro |
| DELLA LITE +----------------------------------------------+
| | Minimi | Massimi |
+====================+==============================================+
| Fino a euro | 80,00 | 160,00 |
| 1.000,00 | | |
+--------------------+-----------------------+----------------------+
| da euro 1.001,00 | 160,00 | 290,00 |
| a euro 5.000,00 | | |
+--------------------+-----------------------+----------------------+
| da euro 5.001,00 | 290,00 | 440,00 |
| a euro 10.000,00 | | |
+--------------------+-----------------------+----------------------+
| da euro | 440,00 | 720,00 |
| 10.001,00 a euro | | |
| 25.000,00 | | |
+--------------------+-----------------------+----------------------+
| da euro | 720,00 | 1.200,00 |
| 25.001,00 a euro | | |
| 50.000,00 | | |
+--------------------+-----------------------+----------------------+
| da euro | 1.200,00 | 1.500,00 |
| 50.001,00 a euro | | |
| 150.000,00 | | |
+--------------------+-----------------------+----------------------+
| da euro | 1.500,00 | 2.500,00 |
| 150.001,00 a | | |
| euro 250.000,00 | | |
+--------------------+-----------------------+----------------------+
| da euro | 2.500,00 | 3.900,00 |
| 250.001,00 a | | |
| euro 500.000,00 | | |
+--------------------+-----------------------+----------------------+
| da euro | 3.900,00 | 4.600,00 |
| 500.001,00 | | |
| a euro | | |
| 1.500.000,00 | | |
+--------------------+-----------------------+----------------------+
| da euro | 4.600,00 | 6.500,00 |
| 1.500.001,00 | | |
| a euro | | |
| 2.500.000,00 | | |
+--------------------+-----------------------+----------------------+
| da euro | 6.500,00 | 10.000,00 |
| 2.500.001,00 | | |
| a euro | | |
| 5.000.000,00 | | |
+--------------------+-----------------------+----------------------+
Per le mediazioni di valore superiore ad euro 5.000.000,00, per
lo scaglione minimo si applica un coefficiente dello 0,2% e per lo
scaglione massimo dello 0,3%.
Quando il valore della controversia e' indeterminabile si applica
lo scaglione da euro 50.000,00 a euro 150.000,00.