La Mediazione
ADR GROUP
COMUNICATO UFFICIALE COVID-19
L’emergenza CORONAVIRUS richiede che ognuno di noi, nel nostro piccolo, non esiti a impegnarsi al fine di prevenire e contenere la diffusione del contagio.
La collaborazione, come richiesto dal Governo, sta nell’adottare dei comportamenti volti a minimizzare il rischio, ovvero: non stazionare per un lasso di tempo troppo ampio in un luogo chiuso in presenza di altri soggetti, evitare il più possibile luoghi affollati e/o situazioni di contatto stretto tra le persone.
Per questo ADR GROUP sceglie di attenersi alle indicazioni governative e regionali e, nel rispetto della normativa vigente, offre la possibilità di svolgere gli incontri in modalità telematica, fino a nuove disposizioni. Il tutto, da intendersi, previo consenso delle parti, degli avvocati e del mediatore.
Pertanto, al fine di tutelare anche il personale di segreteria, ADR GROUP invita a depositare le istanze in via telematica oppure via pec all’indirizzo adrgroup@pec.it o via mail all’indirizzo segreteria@adrgroup.info
La segreteria dell’Organismo rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento negli orari indicati.
Mediamo con responsabilità.
COS'E' LA MEDIAZIONE
La mediazione, introdotta con il d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28 e s.m., è un sistema di risoluzione delle controversie relative a diritti disponibili alternativo al processo civile.
Scegliere la mediazione significa evitare un processo civile e tutte le lungaggini burocratiche che ne derivano. Con la mediazione gli interessati possono far valere le proprie ragioni in prima persona, avvalendosi della consulenza di un professionista, che conoscendo in maniera approfondita il codice civile, proporrà un accordo consensuale tra le parti. La Mediazione si differenzia dall’arbitrato perché il mediatore non rende decisioni vincolanti ma assiste le parti nella ricerca di un accordo conciliativo. Per questo motivo l’accordo raggiunto è riferibile alle parti al pari del negozio transattivo, ma è suscettibile di acquistare efficacia esecutiva e di costituire titolo per l’iscrizione di ipoteca giudiziale. Infatti, ove tutte le parti aderenti alla mediazione siano assistite da un avvocato, l’accordo che sia stato sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati costituisce titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, l’esecuzione per consegna o rilascio, l’esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l’iscrizione dell’ipoteca giudiziale. Gli avvocati attestano e certificano la conformità dell’accordo alle norme imperative e all’ordine pubblico. In tutti gli altri casi l’accordo allegato al verbale può essere omologato, su istanza di parte, con decreto del presidente del tribunale, previo accertamento della regolarità formale e del rispetto delle norme imperative e dell’ordine pubblico. Nelle controversi transfrontaliere di cui all’art. 2 della direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008, il verbale è omologato dal presidente del tribunale nel cui circondario l’accordo deve avere esecuzione.