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REGOLAMENTO DELL’ORGANISMO DI MEDIAZIONE

In attesa di convalida

 

ART. 1 APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

  1. Il presente regolamento (“Regolamento”) contiene l’autonoma disciplina della procedura di mediazione e dei relativi costi, adottato dall’Organismo ADR Group Srl (“ADR Group”).
  2. Il Regolamento si applica alle Mediazioni amministrate da ADR Group in relazione a controversie nazionali ai sensi del D.Lgs. 28/2010, così come modificato dal D.Lgs 149/2022 e dal successivo DM del 24/10/2023 n. 150.
  3. In caso di sospensione o cancellazione di ADR Group dal registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione, i procedimenti in corso proseguono presso l’Organismo scelto dalle parti entro 15 giorni dalla data di sospensione o cancellazione. In mancanza, l’Organismo è scelto dal Presidente del Tribunale del luogo in cui il procedimento è in corso.

ART. 2 AVVIO DELLA MEDIAZIONE

  1. La parte di una lite che intende avviare la Mediazione può farlo depositando presso la sede legale di ADR Group l’istanza di avvio, secondo il modello predisposto dall’Organismo o altro documento equipollente che deve contenere:
  1. L’indicazione di ADR Group e del Tribunale territorialmente competente a conoscere la controversia;
  2. Il nome, i dati identificativi e i recapiti delle parti e di loro eventuali rappresentanti e/o consulenti presso cui effettuare le comunicazioni;
  3. L’oggetto della lite;
  4. Le regioni della pretesa in forma chiara e dettagliata;
  5. Il valore della controversia, individuato secondo i criteri stabiliti dal Codice di Procedura Civile dall’art. 10 all’art. 15;
  6. Indicazione di eventuali documenti riservati al solo Mediatore;
  7. Copia di un documento di riconoscimento valido della Parte;

Per le liti di valore indeterminato, indeterminabile ovvero in caso di notevole divergenza tra le parti, rilevata prima della prosecuzione oltre il primo incontro, ADR Group decide il valore di riferimento, secondo i criteri previsti dalla normativa vigente, e lo comunica alle parti. In questi casi, se all’esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l’importo dell’indennità e dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento. Lo scaglione applicato per le liti di valore indeterminabile è quello che va da euro 50.000,00 a euro 150.000,00.

 

ART. 3 PROCEDIMENTO

  1. All’atto della presentazione della domanda di mediazione, il Responsabile dell’Organismo designa un mediatore e fissa il primo incontro tra le parti, che deve tenersi non prima di 20 giorni e non oltre 40 giorni dal deposito della domanda, salvo diversa concorde indicazione delle parti. La domanda di mediazione, la designazione del mediatore, la sede e l’orario dell’incontro, le modalità di svolgimento della procedura, e la data del primo incontro e ogni altra informazione utile sono comunicate alle parti, a cura dell’organismo, con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione. Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, l’organismo può nominare uno o più mediatori ausiliari.
  2. Ciascuna parte, al momento della presentazione della domanda di mediazione o al momento dell’adesione, corrisponde all’Organismo, oltre alle spese documentate, un importo a titolo di indennità comprendente le spese di avvio e le spese di mediazione per lo svolgimento del primo incontro. (TABELLA A o B a seconda della mediazione avviata, se obbligatoria o volontaria).
  3. La Mediazione ha una durata non superiore a tre mesi dal deposito dell’istanza, prorogabili di ulteriori tre mesi dopo la sua instaurazione e prima della sua scadenza salva diversa volontà delle parti. In caso di ricorso alla Mediazione su invito del Giudice, il termine decorre dalla scadenza da questi fissata per il deposito dell’istanza.
  4. La parte convocata è invitata a comunicare la propria adesione tempestivamente, e comunque non oltre sette giorni antecedenti l’incontro. Diversamente l’incontro potrebbe essere rinviato ad altra data. L’adesione e l’eventuale richiesta di rinvio del primo incontro è condizionata alla corresponsione delle spese di avvio.

ART. 4 LUOGO DELLA MEDIAZIONE

  1. La mediazione si svolge nelle sedi accreditate dal Ministero della Giustizia di ADR Group. In alternativa, il luogo dello svolgimento della mediazione è derogabile con il consenso di tutte le parti, dal mediatore e dal responsabile dell’organismo.

ART. 5 NOMINA DEL MEDIATORE

  1. Il mediatore è nominato tra quelli inseriti nella lista di ADR Group, tenute in considerazione la specifica competenza professionale desunta soprattutto dalla tipologia di laurea posseduta, l’esperienza professionale, l’eventuale preferenza espressa dalle parti e la disponibilità del mediatore, secondo i seguenti criteri:
  • In caso di mediazione ordinaria sarà stabilito un criterio di tipo turnario
  • In caso di mediazione complessa sarà preferito un mediatore di maggiore competenza tecnica in mediazione e che abbia maturato maggiore esperienza e specializzazione formativa

      2.    Le parti possono fornire una comune indicazione del mediatore tra quelli inseriti nella lista 

            di ADR Group.

      3.   ADR Group si riserva, in presenza di particolari esigenze organizzative, la possibilità di

        indicare il nominativo del mediatore una volta decorso il termine per l’adesione di Parte                     Convocata.

      4.  ADR Group si riserva la possibilità di avvalersi delle strutture, del personale e dei mediatori 

         di altri organismi iscritti al Registro con i quali abbia raggiunto a tal fine un accordo, anche per

         singoli affari di mediazione.

ART. 6 INDIPENDENZA, IMPARZIALITA’ E SOSTITUZIONE DEL MEDIATORE

  1. Il mediatore nominato, prima dell’inizio dell’incontro di mediazione è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione di indipendenza e imparzialità.
  2. In casi eccezionali, ADR Group può sostituire il mediatore prima dell’inizio dell’incontro di mediazione con un altro della propria lista.
  3. A procedimento iniziato, qualora il mediatore comunichi qualsiasi fatto sopravvenuto che ne possa limitare l’imparzialità o l’indipendenza, e comunque in ogni altro caso di oggettivo impedimento, ADR Group provvederà alla sua sostituzione dopo aver informato le parti.

ART. 7 PRESENZA DELLE PARTI E LORO RAPPRESENTANZA

  1. Alle persone fisiche è richiesto di partecipare agli incontri di mediazione personalmente. Queste possono farsi assistere da uno o più persone di propriafiducia. La partecipazione per il tramite di rappresentanti, diverso dal legale che assiste, è consentita solo per gravi ed eccezionali motivi mediante apposita procura speciale notarile scritta con i necessari poteri per definire la controversia. L’assistenza legale è disciplinata da norme di legge.
  2. Mediazione obbligatoriae disposta dal giudice art 5 comma 1 bis e comma 2 del d.lgs. 28/2010: le parti devono partecipare con l’assistenza dell’avvocato al primo incontro e agli incontri successivi fino al termine della procedura.
  3. Alle persone giuridiche è richiesto di partecipare agli incontri di mediazione tramite un rappresentante, diverso dal legale che assiste, munito dei necessari poteri per definire la controversia o mediante apposita procura speciale notarile scritta. L’assistenza legale è disciplinata da norme di legge.
  4. Nella mediazione c.d. facoltativa le parti possono partecipare senza l’assistenza di un avvocato. Come chiarito con la circolare Ministeriale 27 novembre 2013, nell’ambito della mediazione facoltativa, le parti potranno in ogni momento esercitare la facoltà di ricorrere all’assistenza di un avvocato, anche in corso di procedura di mediazione. In questo caso nulla vieta che le parti vengano assistite dagli avvocati solo nella fase finale della mediazione e che, quindi, i legali possano intervenire  per   assistere   le   parti   nel  momento    conclusivo  dell’accordo  di mediazione, anche al fine di sottoscriverne il contenuto e certificarne la conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 12 del d.lgs. 28/2010.

ART. 8 INCONTRO FORMATIVO DI PROGRAMMAZIONE

  1. Il procedimento di mediazione può avere inizio solo dopo la sottoscrizione da parte del mediatore designato della dichiarazione di imparzialità di cui all’articolo 14, comma2, lettera a), del Decreto Legislativo.
  2. L’organismo è obbligato a consentire, gratuitamente, il tirocinio assistito di cui all’art.4, comma 3, lettera b) anche ai mediatori iscritti presso altri organismi. In tal senso le parti verranno portate a conoscenza in merito alla presenza dei mediatori-tirocinanti che presenzieranno alla procedura, facendo presente che gli stessi, in ogni caso, sono tenuti a sottoscrivere una dichiarazione di indipendenza, imparzialità, neutralità e riservatezza rispetto all’intero procedimento di mediazione.

ART. 9 SVOLGIMENTO DEL PRIMO INCONTRO E POTERI DEL MEDIATORE

  1. Il mediatore al primo incontro espone la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione, e si adopera affinché le parti raggiungano un accordo di conciliazione. Il mediatore dà la disponibilità temporale allo svolgimento del primo incontro, non inferiorea due ore, e le condizioni per la sua eventuale estensionenell’ambito della medesima giornata. Le parti e gli avvocati che le assistono cooperano in buona fede e lealmente al fine di realizzare un effettivo confronto sulle questioni controverse. Del primo incontro è redatto, a cura del mediatore, verbale sottoscritto da tutti i partecipanti.
  2. Se il primo incontro si conclude senza che le parti abbiano accettato di mediare, il mediatore redige il verbale di mancata adesione, come disciplinato dal comma 5 ter art.17 del D.Lgs28/2010 e successive modificazioni, e nessun compenso ulteriore è dovuto per l’organismo di mediazione salvo quanto già sostenuto al momento della presentazione della domanda di mediazione o di adesione (spese di avvio, spese di mediazione e spese vive)
  3. Se il primo incontro si conclude con esito positivo il mediatore emette un verbale di chiusura del primo incontro dal quale dovrà risultare la volontà delle parti di procedere allo svolgimento della mediazione vera e propria, accettando il presente Regolamento e impegnandosi a versare le ulteriori indennità dovute (spese di mediazione come da TABELLA C o D). In tal caso la procedura prosegue in successivi incontri. Eventuali rinvii degli incontri successivi alla prosecuzione oltre il primo incontro devono essere richiesti con congruo preavviso (almeno 7 giorni prima), previo pagamento delle indennità e delle spese vive di segreteria dovute per il rinvio. In caso di richiesta di rinvio di una sola delle Parti o qualora vi sia disaccordo tra le parti sulla richiesta di rinvio, l’Organismo si riserva la facoltà, sentito il mediatore, di fissare la nuova data.

ART. 10 SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI MEDIAZIONE E POTERI DEL MEDIATORE

  1. Il mediatore è libero di condurre gli incontri di mediazione con le modalità ritenute più opportune, tenendo in considerazione le circostanze del caso, la volontà delle parti e la necessità di trovare una rapida soluzione alla lite. Il mediatore non ha il potere di imporre alle parti alcuna soluzione, ed ha la facoltà di tenere incontri congiunti e separati.
  2. Il mediatore può aggiornare la Mediazione affinché le parti possano analizzare specifiche proposte, raccogliere nuove informazioni, predisporre documenti di cui si rendesse necessaria l’acquisizione o per qualsiasi altra ragione ritenuta idonea ad agevolare la conciliazione. Si considerano in ogni caso complesse le procedure per le quali il numero di incontri è superiore a tre.
  3. Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, con il previo consenso delle parti il mediatore può avvalersi di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i Tribunali. Il loro compenso, interamente a carico delle parti, è determinato secondo le tariffe professionali, se esistenti, o diversamente concordato con le parti.
  4. Le parti hanno diritto di accesso agli atti della Mediazione depositati in sessione comune e ciascuna parte ha diritto di accesso agli atti depositati nelle rispettive sessioni separate. Gli atti vengono custoditi dall’Organismo in apposito fascicolo, anche virtuale, registrato e numerato per un periodo di tre anni decorrente dalla conclusione della procedura. Il mediatore e le parti concordano di volta in volta quali tra gli atti eventualmente pervenuti al di fuori delle sessioni private devono essere ritenuti riservati.
  5. Nei casi di cui all’articolo 5, comma 1bis, del Decreto Legislativo, il mediatore svolge l’incontro con la parte istante anche in mancanza di adesione della parte chiamata in mediazione e può a sua discrezione o su richiesta della sola parte che ha aderito, predisporre una proposta contumaciale e la segreteria dell’Organismo può rilasciare attestato di conclusione del procedimento solo all’esito del verbale di mancata partecipazione della medesima parte chiamata e mancato accordo, firmato dal mediatore ai sensi dell’articolo 11, comma 4 del Decreto Legislativo n.28/2010 che testualmente prevede “Se la conciliazione non riesce, il mediatore forma processo verbale con l’indicazione della proposta; il verbale è sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l’autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere. Nello stesso verbale, il mediatore dà atto della mancata partecipazione di una delle parti al procedimento di mediazione”.
  6. Sentite le parti, l’organismo può nominare un mediatore diverso da colui che ha condotto la mediazione per verbalizzare una proposta conciliativa che produca gli effetti previsti dalla legge
  7. Il mediatore si riserva il diritto di non verbalizzare alcuna proposta:
  1. se vi è opposizione alla verbalizzazione espressa nella clausola contrattuale di mediazione;
  2. nel caso in cui almeno una parte vi si opponga espressamente;
  3. in caso di mancata partecipazione alla mediazione di una o più parti;
  4. in ogni caso in cui ritenga di non avere sufficienti elementi.

ART. 11 CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO

  1. Il procedimento di mediazione si considera concluso quando:
  1. Le parti hanno conciliato la controversia;
  2. Le parti, o una di esse, manifestano l’impossibilità di conciliare la lite;
  3. Le parti non hanno fatto esplicita richiesta della proposta ai sensi dell’Art.11 D.lgs 28/2010 in caso di disaccordo;
  4. Una delle parti non vuole espletare il tentativo di conciliazione;
  5. Sono decorsi tre mesi dal deposito dell’istanza di mediazione o dall’invito del Giudice, salvo diverso accordo delle parti con il mediatore e l’Organismo.

     2.  Di quanto al punto precedente si dà atto in apposito processo verbale sottoscritto dalle parti

          e dal mediatore, che ne certifica l’autografia.

     3.  Il rilascio del verbale è condizionato al pagamento delle indennità dovute.

 

ART. 12 PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

  1. È assicurato alle condizioni stabilite nel presente capo, il patrocinio a spese dello Stato alla parte non abbiente per l’assistenza dell’avvocato nel procedimento di mediazione se è raggiunto l’accordo di conciliazione.
  2. L’ammissione al patrocinio è esclusa nelle controversie per cessione di crediti e ragioni altrui, ad eccezione del caso in cui la cessione appare indubbiamente fatta in pagamento di crediti o ragioni preesistenti.
  3. Può essere ammesso al patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore all’importo indicato dall’articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.
  4. L’interessato che si trova nelle condizioni indicate può chiedere di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato al fine di proporre domanda di mediazione o di partecipare al relativo procedimento.
  5. L’istanza per l’ammissione, a pena di inammissibilità, è redatta e sottoscritta in conformità agli articoli 78, comma 2, e 79, comma 1, lettere b), c) e d), del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, e contiene le enunciazioni in fatto e in diritto utili a valutare la non manifesta infondatezza della pretesa che si intende far valere. Per i redditi prodotti all’estero, il cittadino di Stato non appartenente all’Unione europea o l’apolide, a pena di inammissibilità, correda l’istanza per l’ammissione con una certificazione dell’autorità consolare competente che attesta la veridicità di quanto in essa indicato. In caso di impossibilità di presentare tale certificazione, l’istanza è corredata da una dichiarazione sostitutiva di certificazione, redatta ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.L’istanza per l’ammissione anticipata è presentata, o personalmente o a mezzo raccomandata o a mezzo posta elettronica certificata o con altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, dall’interessato o dall’avvocato che ne ha autenticato lafirma, al consiglio dell’ordine degli avvocati del luogo dove ha sede l’organismo di mediazione competente.

ART. 13 RISERVATEZZA E ACCESSO AGLI ATTI

  1. Tutte le informazioni in qualunque modo acquisite nel corso della Mediazione sono riservate.
  2. Il mediatore, il mediatore tirocinante e tutti coloro che prestano il proprio servizio all’interno di ADR Group non possono essere obbligati a riferire informazioni o fatti appresi nel corso della Mediazione, a testimoniare o comunque produrre elementi di prova riguardanti la Mediazione in qualsiasi procedimento giurisdizionale, arbitrale o di altra natura.
  3. Le parti o ogni altra persona partecipante alla Mediazione – inclusi gli avvocati ed eventuali consulenti – sono tenuti a mantenere la massima riservatezza e a non fareaffidamento, o presentare come prova in qualsiasi procedimento arbitrale, giudiziale o di altra natura:

a) opinioni espresse, suggerimenti o offerte fatte dalla controparte, o dal mediatore;

b) ammissioni fatte dalla controparte;

c) la circostanza che una delle parti abbia o meno indicato la volontà di accettare una proposta di soluzione della lite fatta da controparte o dal mediatore.

     4. Le parti che hanno aderito formalmente e sottoscritto il presente regolamento possono

         accedere agli atti.

    5.  Il diritto di accesso ha per oggetto gli atti depositati dalle parti nelle sessioni comuni ovvero,

          per ciascuna parte, gli atti depositati nella propria sessione separata.

   6.  Non sono consentite comunicazioni riservate dalle parti al solo mediatore, eccetto quelle 

       effettuate in occasione di sessioni separate.

ART. 14 RESPONSABILITA’ DELLE PARTI

  1. E’ di competenza esclusiva delle parti verificare:

•l’assoggettabilità della controversia alla procedura di mediazione, eventuali esclusioni, preclusioni, prescrizioni e decadenze che non siano espressamente segnalate dalle parti all’atto del deposito dell’istanza e non riconducibili alla condotta negligente dell’Organismo;

•il Tribunale territorialmente competente a conoscere la controversia;

•le indicazioni circa l’oggetto, le ragioni della pretesa e la natura della controversia contenute nell’istanza di Mediazione;

•l’individuazione dei soggetti che devono partecipare alla Mediazione, con particolare riguardo al litisconsorzio necessario;

•i recapiti dei soggetti a cui inviare le comunicazioni;

•la determinazione del valore della controversia;

•la forma e il contenuto dell’atto di delega del proprio rappresentante;

•le dichiarazioni in merito alla sussistenza delle condizioni per l’ammissione al gratuito patrocinio ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 30 maggio 2002 n.115;

•la non esistenza di più istanze di mediazione relative alla stessa controversia;

•ogni altra dichiarazione che venga fornita all’Organismo e al mediatore dal deposito dell’istanza sino alla conclusione della procedura.

   2. ADR Group non può essere comunque ritenuta responsabile di eventuali esclusioni, preclusioni, decadenze o prescrizioni, non riconducibili, al comportamento non diligente dell'Organismo stesso, conseguenti a:

  1. mancata o ritardata effettuazione delle comunicazioni rispetto agli adempimenti non riconducibili alla responsabilità dell’Organismo;
  2. imprecisa, inesatta o mancata individuazione dell’oggetto della domanda e del diritto tutelato ad opera dell’istante.

In entrambi i casi uniche responsabili sono le parti interessate.

 

     3. Ai fini interruttivi dei termini di decadenza o di prescrizione, la comunicazione del deposito

        della domanda è fatta anche a cura della parte istante, ancorché senza indicazione della data

        dell’incontro di mediazione.

 

ART. 15 MODALITA’ TELEMATICA PER LA MEDIAZIONE

  1. Quando la mediazione si svolge in modalità telematica, ciascun atto del procedimento è formato e sottoscritto nel rispetto delle disposizioni del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e può essere trasmesso a mezzo posta elettronica certificata o con altro servizio di recapito certificato qualificato.
  2. Gli incontri si possono svolgere con collegamento audiovisivo da remoto. I sistemi di collegamento audiovisivo utilizzati per gli incontri del procedimento di mediazione assicurano la contestuale, effettiva e reciproca udibilità e visibilità delle persone collegate. Ciascuna parte può chiedere al responsabile dell’organismo di mediazione di partecipare da remoto o in presenza.
  3. A conclusione della mediazione il mediatore forma un unico documento informatico, in formato nativo digitale, contenente il verbale e l’eventuale accordo e lo invia alle parti per la sottoscrizione mediante firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata. Nei casi di cui all’articolo 5, comma 1, e quando la mediazione è demandata dal giudice, il documento elettronico è inviato anche agli avvocati che lo sottoscrivono con le stesse modalità. Il documento informatico, sottoscritto ai sensi del comma 3, è inviato al mediatore che lo firma digitalmente e lo trasmette alle parti, agli avvocati, ove nominati, e alla segreteria dell’organismo.
  4. La conservazione e l’esibizione dei documenti del procedimento di mediazione svolto con modalità telematiche avvengono, a cura dell’organismo di mediazione, in conformità all’articolo 43 del decreto legislativo n. 82 del 2005.
  5. L’utilizzo del servizio telematico può riguardare l’intero procedimento di mediazione o sue singole fasi.
  6. La parte che vuole partecipare all’incontro in modalità telematica dovrà compilare e sottoscrivere l’apposito modulo “richiesta di partecipazione in modalità telematica” scaricabile dal sito www.adrgroup.info , ed inviarlo alla segreteria dell’Organismo a mazzo mail e/o posta elettronica certificata almeno 5 giorni prima della data prevista per l’incontro. È cura dell’organismo di mediazione inviare, a chi ne fa formale richiesta, il link per la partecipazione da remoto. ADR Group si impegna a tutelare la riservatezza di tutte le parti, ma non sarà responsabile di usi impropri del link fornito.
  7. Le parti che chiedono la partecipazione in modalità telematica devono essere in possesso di:
  • Una postazione pc collegata ad internet, dotata di webcam, microfono e cuffie/casse audio;
  • Di SPID e/o CIE (condizione necessaria);
  • Un indirizzo e-mail ordinario;

    8. Lo svolgimento dell’incontro da remoto (vedi art. 15 del presente Regolamento) prevede

      un’integrazione dei costi pari ad euro 20,00 da versare all’organismo al fine di garantire la

      redazione dei documenti informatici, l’apposizione di firme digitali, la conservazione e la

      conformità degli stessi come previsto dall’art. 43-D.lgs 82/2005 (Codice dell’Amministrazione

       Digitale).

    9. Le parti ed il mediatore si incontrano nel giorno e nell’ora comunicati, accedendo all’apposita

      area virtuale riservata, secondo le istruzioni indicate nell’invito formale trasmesso alle parti dalla

       segreteria organizzativa. Non è consentita la presenza di altre parti oltre quelle coinvolte.

 

Requisiti per poter usufruire dell’intero processo di trasmissione telematica dei documenti:

  1. Casella di posta elettronica certificata (PEC)
  2. Kit e certificato di firma digitale. (Chi non è in possesso di firma digitale, dovrà firmare con SPID seguendo le indicazioni della procedura automatizzata attiva presso il nostro organismo e curata dal sistema GO SIGN).

Per consentire alla segreteria di avviare la nuova procedura automatizzata di firma occorre fornire i seguenti dati di ciascun partecipante all’incontro:

NOME E COGNOME

CODICE FISCALE

INDIRIZZO EMAIL

NUMERO DI CELLULARE

Il possesso dei requisiti è condizione imprescindibile al corretto svolgimento della procedura di mediazione in modalità telematica.

L’assenza di uno dei requisiti richiesti comporta il rinvio della procedura.

 

ART. 16 INTERPRETAZIONE E APPLICAZIONE DELLE NORME

  1. Il mediatore interpreta e applica le norme del Regolamento per la parte relativa ai propri doveri e responsabilità. Tutte le altre regole procedurali sono interpretate e applicate da ADR Group.

ART. 17 LEGGE APPLICABILE

  1. La Mediazione è regolata e produce effetti stabiliti dalla legge applicabile in Italia.

ART.18 INDENNITA’

  1. Per la Mediazione volontaria, ciascuna parte per l’iscrizione del procedimento e per l’adesione allo stesso, nonché per lo svolgimento del primo incontro di mediazione, ai sensi dell’art. 28 DM 24/10/23 n. 150, è tenuta a versare (le parti istanti alla presentazione della domanda di mediazione e le parti invitate all’atto di adesione al procedimento) un importo a titolo di INDENNITA’, che comprende le spese di avvio e le spese di mediazione per il primo incontro, come da tabella A, oltre le eventuali spese vive per le convocazioni, firme digitali e rilascio copie dei verbali, negli importi sotto individuati.
  2. Per la Mediazione obbligatoriae disposta dal giudice art 5 comma 1 bis e comma 2 del d.lgs. 28/2010ciascuna parte per l’iscrizione del procedimento o per l’adesione allo stesso, nonché per lo svolgimento del primo incontro di mediazione ai sensi dell’art. 28 DM 24/10/23 n. 150, è tenuta a versare un importo a titolo di INDENNITA’, che comprende le spese di avvio e le spese di mediazione per il primo incontro, come da tabella B.

TABELLA “A” MEDIAZIONE VOLONTARIA

SPESE DI AVVIO

Per le liti di valore sino a € 1.000,00

€ 40,00

Per le liti di valore da € 1.001,00 ad € 50.000,00

€ 75,00

Per le liti di valore superiore a € 50.000,00 e indeterminato

€ 110,00

 

SPESE DI MEDIAZIONE

Per le liti di valore sino a € 1.000,00

€ 60,00

Per le liti di valore da 1.001,00 a € 50.000,00

€ 120,00

Per le liti di valore superiore a € 50.000,00 e indeterminabile alto

€ 170,00

                                                       

TABELLA “B”MEDIAZIONE OBBLIGATORIA

SPESE DI AVVIO

Per le liti di valore sino a € 1.000,00

€ 32,00

Per le liti di valore da € 1.001,00 ad € 50.000,00

€ 60,00

Per le liti di valore superiore a € 50.000,00 e indeterminato

€ 88,00

 

SPESE DI MEDIAZIONE

Per le liti di valore sino a € 1.000,00

€ 48,00

Per le liti di valore da 1.001,00 a € 50.000,00

€ 96,00

Per le liti di valore superiore a € 50.000,00 e indeterminabile alto

€ 136,00

 

Gli importi indicati nelle superiori tabelle sono da intendersi non compresivi di Iva.

3. Quando il primo incontro si conclude senza la conciliazione e il procedimento non prosegue con incontri successivi sono dovuti esclusivamente gli importi di cui al presente articolo alle superiori tabelle A e B a seconda della tipologia di mediazione avviata (obbligatoria o volontaria).

4. Quando il primo incontro si conclude con la conciliazione o con un rinvio sono altresì dovute le ulteriori spese di mediazione come da tabella C o D (valori già detratti dell’importo versato al momento della presentazione della domanda o al momento di adesione al procedimento, a titolo di spese di mediazione).

5. Per la Mediazione obbligatoriae disposta dal giudice art 5 comma 1 bis e comma 2 del d.lgs. 28/2010, consultare la tabella D (valori già ridotti di un quinto come previsto all’Art. 28 c. 8, DM 150 del 24/10/2023 e detratti delle spese di mediazione versate ai sensi dell’art. 28 c. 5 DM 150 del 24/10/2023).

6. Per la Mediazione volontaria, consultare la tabella C (valori già detratti delle spese di mediazione versate ai sensi dell’art. 28 c. 5 DM 150 del 24/10/2023).

7. In caso di conciliazione al primo incontro, le ulteriori spese di mediazione (Tabella C / D) (già detratti dell’importo versato al momento della presentazione della domanda o al momento di adesione al procedimento, a titolo di spese di mediazione), sarà calcolato con una maggiorazione del 10%.

8. In caso di conciliazione in incontri successi al primo, le ulteriori spese di mediazione (Tabella C / D) (già detratti dell’importo versato al momento della presentazione della domanda o al momento di adesione al procedimento, a titolo di spese di mediazione), sarà calcolato con una maggiorazione del 25%.

9. In caso di conciliazione in incontri successivi al primo, l’indennità di mediazione potrà essere maggiorata del 20%, in ragione dell’esistenza di almeno uno dei seguenti criteri:

  1. Esperienza e competenza del mediatore designato
  2. Complessità delle questioni oggetto della procedura, quali l’impegno richiesto al mediatore, valutabile anche, in base al numero degli incontri.

10. Al fine del pagamento delle indennità, più soggetti che rappresentano un unico centro di interessi si considerano una sola parte.

11. Nei casi di cui all’art. 2 comma 1 del D. Lgs 28/2010 e successive modificazioni, in caso di mancato versamento delle indennità di mediazione, il procedimento è sospeso con provvedimento del responsabile dell’Organismo. Una volta intervenuto il pagamento, il procedimento riprenderà il suo corso ai sensi del Regolamento. In caso di persistente rifiuto al versamento, l’Organismo dichiarerà definitivamente cessata la procedura conciliativa.

12. Qualora il mediatore si sia avvalso di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i Tribunali, previo consenso delle parti, il compenso dei predetti tecnici è interamente a carico delle parti ed è determinato secondo le tariffe professionali, se esistenti, o diversamente concordato con le parti.

13. Lo svolgimento dell'incontro da remoto (vedi art. 15 del presente Regolamento) prevede un'integrazione dei costi pari ad euro 20,00 da versare all'organismo al fine di garantire la redazione dei documenti informatici, l'apposizione di firme digitali, la conservazione e lo conformità degli stessi come previsto dall'art. 43-D.lgs 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale).

 

TABELLA “C” SPESE DI MEDIAZIONE (VOLONTARIA)

                                      Ai sensi dell’art. 30 del DM n. 150 del 24/10/2023

 

 
 

    VALORE

DELLALITE

SPESE in euro

 

Escluso Iva

 

Con detrazione delle spese di mediazione da primo incontro

Fino a euro1.000,00

160,00

            100,00

da euro1.001,00

a euro 5.000,00

290,00

            170,00

da euro 5.001,00

a euro10.000,00

440,00

           320,00

da euro 10.001,00

a euro 25.000,00

 

576,00

 

             456,00

da euro 25.001,00

a euro 50.000,00

 

960,00

 

            840,00

da euro 50.001,00

a euro 150.000,00

 

1.200,00

 

          1.030,00

da euro 150.001,00

a euro 250.000,00

 

2.000,00

 

         1.830,00

da euro 250.001,00

a euro 500.000,00

 

3.120,00

 

         2.950,00

da euro 500.001,00

a euro 1.500.000,00

 

3.900,00

 

         3.730,00

da euro 1.500.001,00

a euro 2.500.000,00

 

4.600,00

 

         4.430,00

da euro2.500.001,00

a euro 5.000.000,00

 

6.500,00

 

           6.330,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le superiori tariffe sono già detratte degli importi versarti ai sensi dell’Art. 28 comma 5 del DM n. 150 del 24/10/2023.

                                                                                                                                                                 

TABELLA “D” SPESE DI MEDIAZIONE (OBBLIGATORIA)

                                     Ai sensi dell’art. 30 del DM n. 150 del 24/10/2023

 

 
 

    VALORE

DELLALITE

SPESE in euro

 

Escluso Iva

 

Con detrazione delle spese di mediazione da primo incontro

Fino a euro1.000,00

128,00

            80,00

da euro 1.001,00

a euro 5.000,00

232,00

            136,00

da euro 5.001,00

a euro 10.000,00

352,00

           256,00

da euro 10.001,00 a euro 25.000,00

 

460,80

 

           364,80

da euro 25.001,00 a euro 50.000,00

 

768,00

 

           672,00

da euro 50.001,00

a euro 150.000,00

 

960,00

 

          824,00

da euro150.001,00

a euro 250.000,00

 

1.600,00

 

         1.464,00

da euro 250.001,00

a euro 500.000,00

 

2.496,00

 

         2.360,00

da euro 500.001,00

a euro 1.500.000,00

 

3.120,00

 

         2.984,00

da euro 1.500.001,00

a euro 2.500.000,00

 

3.680,00

 

         3.544,00

da euro 2.500.001,00

a euro 5.000.000,00

 

5.200,00

 

           5.064,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le superiori tariffe sono già detratte, ai sensi dell’art. 30 c. 1, 2, 3, degli importi versarti ai sensi dell’Art. 28 comma 5 del DM n. 150 del 24/10/2023.

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