ART. 1 APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO
1. Il regolamento l’atto contenente l’autonoma disciplina della procedura di mediazione e dei relativi costi, adottato dall’organismo ADR Group Srl.
2. Il Regolamento di applica alle Mediazioni amministrate da ADR Group in relazione a controversie nazionali.
3. In caso di sospensione o cancellazione di ADR Group dal registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione, i procedimenti in corso proseguono presso l’organismo scelto dalle parti entro 15 giorni dalla data di sospensione o cancellazione.
ART. 2 AVVIO DELLA MEDIAZIONE
1. La parte di una lite che intende avviare la Mediazione può farlo depositando presso la sede legale di ADR Group l’istanza di avvio, secondo il modello predisposto dall’ Organismo o altro documento equipollente che deve contenere:
a) l’indicazione di ADR Group e del Tribunale territorialmente competente a conoscere la controversia;
b) il nome, i dati identificativi e i recapiti delle parti e di loro eventuali rappresentanti e/o consulenti presso cui effettuare le comunicazioni;
c) l’oggetto della lite;
d) le ragioni della pretesa;
e) il valore della controversia, individuato secondo criteri stabiliti dal Codice di Procedura Civile. Per le liti di valore indeterminato, indeterminabile ovvero in caso di notevole divergenza tra le parti, rilevata prima della prosecuzione oltre il primo incontro, ADR Group decide il valore di riferimento, secondo i criteri previsti dalla normativa vigente, e lo comunica alle parti. In questi casi, se all’esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l’importo dell’indennità e dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.
2. La Mediazione ha una durata non superiore a 90 giorni dal deposito dell’istanza, salva diversa volontà delle parti. In caso di ricorso alla Mediazione su invito del Giudice, il termine decorre dalla scadenza da questi fissata per il deposito dell’istanza.
3. Adr Group comunica alle parti l’avvenuta ricezione dell’istanza e ogni altro elemento necessario allo svolgimento della procedura. Tale comunicazione viene effettuata nei tempi di legge, tenute anche in considerazione eventuali esigenze delle parti. L’istante, in aggiunta all’Organismo, è invitato a farsi parte attiva per effettuare le comunicazioni alla controparte, con ogni mezzo idoneo, in particolare in relazione a quanto previsto dalla legge in merito al decorso dei termini di prescrizione e decadenza.
4. La parte convocata è invitata a comunicare la propria adesione tempestivamente, e comunque non oltre sette giorni antecedenti l’incontro. Diversamente l’incontro potrebbe essere rinviato ad altra data. L’adesione e l’eventuale richiesta di rinvio del primo incontro è condizionata alla corresponsione delle spese di avvio.
5. Le richieste di rinvio del primo incontro saranno comunque valutate caso per caso dall’Organismo, sentito il mediatore e le altre parti e comunque non oltre i termini di cui all’art. 6, comma 1 del D. Lgs n. 28/2010 e successive modifiche.
ART. 3 LUOGO DELLA MEDIAZIONE
1. La mediazione si svolge nelle sedi accreditate dal Ministero della Giustizia di ADR Group. In alternativa, il luogo dello svolgimento della mediazione è derogabile con il consenso di tutte le parti, dal mediatore e dal responsabile dell’organismo.
ART. 4 NOMINA DEL MEDIATORE
1. Il mediatore è nominato tra quelli inseriti nella lista di ADR Group, tenute in considerazione la specifica competenza professionale desunta soprattutto dalla tipologia di laurea posseduta, l’esperienza professionale, l’eventuale preferenza espressa dalle parti e la disponibilità del mediatore, secondo i seguenti criteri:
• In caso di mediazione ordinaria sarà stabilito un criterio di tipo turnario
• In caso di mediazione complessa sarà preferito un mediatore di maggiore competenza tecnica in mediazione e che abbia maturato maggiore esperienza e specializzazione formativa
2. Le parti possono fornire una comune indicazione del mediatore tra quelli inseriti nella lista di ADR Group.
3. ADR Group si riserva, in presenza di particolari esigenze organizzative, la possibilità di indicare il nominativo del mediatore una volta decorso il termine per l’adesione di Parte Convocata.
4. ADR Group si riserva la possibilità di avvalersi delle strutture, del personale e dei mediatori di altri organismi iscritti al Registro con i quali abbia raggiunto a tal fine un accordo, anche per singoli affari di mediazione.
ART. 5 INDIPENDENZA, IMPARZIALITA’ E SOSTITUZIONE DEL MEDIATORE
1. Il mediatore nominato, prima dell’inizio dell’incontro di mediazione è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione di indipendenza e imparzialità.
2. In casi eccezionali, ADR Group può sostituire il mediatore prima dell’inizio dell’incontro di mediazione con un altro della propria lista.
3. A procedimento iniziato, qualora il mediatore comunichi qualsiasi fatto sopravvenuto che ne possa limitare l’imparzialità o l’indipendenza, e comunque in ogni altro caso di oggettivo impedimento, ADR Group provvederà alla sua sostituzione dopo aver informato le parti.
ART. 6 PRESENZA DELLE PARTI E LORO RAPPRESENTANZA
1. Alle persone fisiche è richiesto di partecipare agli incontri di mediazione personalmente. Queste possono farsi assistere da uno o più persone di propria fiducia. La partecipazione per il tramite di rappresentanti, diverso dal legale che assiste, è consentita solo per gravi ed eccezionali motivi mediante apposita procura speciale notarile scritta con i necessari poteri per definire la controversia. L’assistenza legale è disciplinata da norme di legge.
2. Mediazione obbligatoria e disposta dal giudice art 5 comma 1 bis e comma 2 del d.lgs. 28/2010: le parti devono partecipare con l’assistenza dell’avvocato al primo incontro e agli incontri successivi fino al termine della procedura
3. Alle persone giuridiche è richiesto di partecipare agli incontri di mediazione tramite un rappresentante, diverso dal legale che assiste, munito dei necessari poteri per definire la controversia o mediante apposita procura speciale notarile scritta. L’assistenza legale è disciplinata da norme di legge.
4. Nella mediazione c.d. facoltativa le parti possono partecipare senza l’assistenza di un avvocato. Come chiarito con la circolare Ministeriale 27 novembre 2013, nell’ambito della mediazione facoltativa, le parti potranno in ogni momento esercitare la facoltà di ricorrere all’assistenza di un avvocato, anche in corso di procedura di mediazione. In questo caso nulla vieta che le parti vengano assistite dagli avvocati solo nella fase finale della mediazione e che, quindi, i legali possano intervenire per assistere le parti nel momento conclusivo dell’accordo di mediazione, anche al fine di sottoscriverne il contenuto e certificarne la conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 12 del d.lgs. 28/2010
ART. 7 INCONTRO FORMATIVO DI PROGRAMMAZIONE
1. Il procedimento di mediazione può avere inizio solo dopo la sottoscrizione da parte del mediatore designato della dichiarazione di imparzialità di cui all’articolo 14, comma2, lettera a), del Decreto Legislativo.
2. L’organismo è obbligato a consentire, gratuitamente, il tirocinio assistito di cui all’art.4, comma 3, lettera b) anche ai mediatori iscritti presso altri organismi. In tal senso le parti verranno portate a conoscenza in merito alla presenza dei mediatori-tirocinanti che presenzieranno alla procedura, facendo presente che gli stessi, in ogni caso, sono tenuti a sottoscrivere una dichiarazione di indipendenza, imparzialità, neutralità e riservatezza rispetto all’intero procedimento di mediazione.
ART. 8 SVOLGIMENTO DEL PRIMO INCONTRO E POTERI DEL MEDIATORE
Il mediatore inizia la procedura di mediazione con il primo incontro, entro trenta giorni dal deposito dell’istanza, salvo eventuali esigenze delle parti, durante il quale chiarisce alle parti e ai loro avvocati la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione e poi invita le parti e i loro avvocati ad esprimersi sulla possibilità di iniziare il procedimento di mediazione.
Se il primo incontro si conclude senza che le parti abbiano accettato di mediare, il mediatore redige il verbale di mancata adesione, come disciplinato dal comma 5 ter art.17 del D.Lgs28/2010 e successive modificazioni, e nessun compenso è dovuto per l’organismo di mediazione salvo le spese in favore dell’organismo di mediazione come spese di avvio e spese vive.
Quando l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale la condizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l’accordo.
Se il primo incontro si conclude con esito positivo il mediatore emette un verbale di chiusura del primo incontro dal quale dovrà risultare la volontà delle parti di procedere allo svolgimento della mediazione vera e propria, accettando il presente Regolamento e impegnandosi a versare le indennità dovute. In tal caso la procedura prosegue immediatamente oppure in successivi incontri. Eventuali rinvii degli incontri successivi alla prosecuzione oltre il primo incontro devono essere richiesti con congruo preavviso (almeno 7 giorni prima), previo pagamento delle indennità e delle spese vive di segreteria dovute per il rinvio. In caso di richiesta di rinvio di una sola delle Parti o qualora vi sia disaccordo tra le parti sulla richiesta di rinvio, l’Organismo si riserva la facoltà, sentito il mediatore, di fissare la nuova data.
ART. 9 SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI MEDIAZIONE E POTERI DEL MEDIATORE
1. Il mediatore è libero di condurre gli incontri di mediazione con le modalità ritenute più opportune, tenendo in considerazione le circostanze del caso, la volontà delle parti e la necessità di trovare una rapida soluzione alla lite. Il mediatore non ha il potere di imporre alle parti alcuna soluzione, ed ha la facoltà di tenere incontri congiunti e separati.
2. Il mediatore può aggiornare la Mediazione affinché le parti possano analizzare specifiche proposte, raccogliere nuove informazioni, predisporre documenti di cui si rendesse necessaria l’acquisizione o per qualsiasi altra ragione ritenuta idonea ad agevolare la conciliazione. Si considerano in ogni caso complesse le procedure per le quali il numero di incontri è superiore a tre.
3. Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, con il previo consenso delle parti il mediatore può avvalersi di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i Tribunali. Il loro compenso, interamente a carico delle parti, è determinato secondo le tariffe professionali, se esistenti, o diversamente concordato con le parti.
4. Le parti hanno diritto di accesso agli atti della Mediazione depositati in sessione comune e ciascuna parte ha diritto di accesso agli atti depositati nelle rispettive sessioni separate. Gli atti vengono custoditi dall’Organismo in apposito fascicolo, anche virtuale, registrato e numerato per un periodo di tre anni decorrente dalla conclusione della procedura. Il mediatore e le parti concordano di volta in volta quali tra gli atti eventualmente pervenuti al di fuori delle sessioni private devono essere ritenuti riservati.
5. Nei casi di cui all’articolo 5, comma 1bis, del Decreto Legislativo, il mediatore svolge l’incontro con la parte istante anche in mancanza di adesione della parte chiamata in mediazione e può a sua discrezione o su richiesta della sola parte che ha aderito, predisporre una proposta contumaciale e la segreteria dell’Organismo può rilasciare attestato di conclusione del procedimento solo all’esito del verbale di mancata partecipazione della medesima parte chiamata e mancato accordo, firmato dal mediatore ai sensi dell’articolo 11, comma 4 del Decreto Legislativo n.28/2010 che testualmente prevede “Se la conciliazione non riesce, il mediatore forma processo verbale con l’indicazione della proposta; il verbale è sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l’autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere. Nello stesso verbale, il mediatore dà atto della mancata partecipazione di una delle parti al procedimento di mediazione”.
6. Il mediatore si riserva il diritto di non verbalizzare alcuna proposta:
a. se vi è opposizione alla verbalizzazione espressa nella clausola contrattuale di mediazione;
b. nel caso in cui almeno una parte vi si opponga espressamente;
c. in caso di mancata partecipazione alla mediazione di una o più parti;
d. in ogni caso in cui ritenga di non avere sufficienti elementi.
7. Sentite le parti, l’organismo può nominare un mediatore diverso da colui che ha condotto la mediazione per verbalizzare una proposta conciliativa che produca gli effetti previsti dalla legge
8. Il procedimento di mediazione si considera concluso quando:
a) Le parti hanno conciliato la controversia;
b) Le parti, o una di esse, manifestano l’impossibilità di conciliare la lite;
c) Le parti non hanno fatto esplicita richiesta della proposta ai sensi dell’Art.11 dlgs 28/2010 in caso di disaccordo;
d) Una delle parti non vuole espletare il tentativo di conciliazione;
e) Sono decorsi tre mesi dal deposito dell’istanza di mediazione o dall’invito del Giudice, salvo diverso accordo della parti con il mediatore e l’Organismo.
9. Di quanto al punto precedente si dà atto in apposito processo verbale sottoscritto dalle parti e dal mediatore, che ne certifica l’autografia.
10. Il rilascio del verbale è condizionato al pagamento delle indennità dovute.
ART. 10 RISERVATEZZA E ACCESSO AGLI ATTI
1. Tutte le informazioni in qualunque modo acquisite nel corso della Mediazione sono riservate.
2. Il mediatore, il mediatore tirocinante e tutti coloro che prestano il proprio servizio all’interno di ADR Group non possono essere obbligati a riferire informazioni o fatti appresi nel corso della Mediazione, a testimoniare o comunque produrre elementi di prova riguardanti la Mediazione in qualsiasi procedimento giurisdizionale, arbitrale o di altra natura.
3. Le parti o ogni altra persona partecipante alla Mediazione – inclusi gli avvocati ed eventuali consulenti – sono tenuti a mantenere la massima riservatezza e a non fare affidamento, o presentare come prova in qualsiasi procedimento arbitrale, giudiziale o di altra natura:
• a) opinioni espresse, suggerimenti o offerte fatte dalla controparte, o dal mediatore;
• b) ammissioni fatte dalla controparte;
• c) la circostanza che una delle parti abbia o meno indicato la volontà di accettare una proposta di soluzione della lite fatta da controparte o dal mediatore.
4. Le parti che hanno aderito formalmente e sottoscritto il presente regolamento possono accedere agli atti.
5. Il diritto di accesso ha per oggetto gli atti depositati dalle parti nelle sessioni comuni ovvero, per ciascuna parte, gli atti depositati nella propria sessione separata.
6. Non sono consentite comunicazioni riservate dalle parti al solo mediatore, eccetto quelle effettuate in occasione di sessioni separate.
ART. 11 INDENNITA’
1. Se il primo incontro di programmazione si conclude con esito positivo il mediatore emette un verbale di chiusura del primo incontro dal quale dovrà risultare la volontà delle parti di procede allo svolgimento della mediazione vera e propria (come definita dall’art.1, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 28/2010). Da tale momento potranno essere chieste le spese di mediazione che sono corrisposte prima dell’inizio del primo incontro della procedura di mediazione in misura non inferiore alla metà .
2. Nelle ipotesi di cui all'articolo 5, comma 1-bis e comma 2 del citato D.Lgs l’organismo e il mediatore non possono rifiutarsi di svolgere la mediazione.
3. Le indennità devono essere corrisposte per intero prima del rilascio del verbale di accordo di cui all’art.11 del D.Lgs 28/2010.
4. Quando la mediazione sia condizione di procedibilità della domanda giudiziale, e una o tutte le parti siano in possesso delle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'art. 76 (L) del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115, la parte interessata é esonerata dal pagamento dell'indennità spettante all'Organismo di mediazione ( spese di avvio e spese di mediazione ex art 16 del DM 180/2010). A tal fine la parte é tenuta a depositare, presso l'organismo di mediazione, apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, la cui sottoscrizione può essere autenticata dal medesimo mediatore o da altro soggetto a ciò abilitato. Inoltre, se l’organismo di mediazione lo richiede, la parte è tenuta a produrre la documentazione comprovante la veridicità di quanto dichiarato. (dichiarazione dei redditi o certificazione dell'agenzia delle entrate di mancata presentazione , o altra certificazione attestante i requisiti di cui all’autocertificazione).
5. Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, qualora l’organismo, con il consenso della parte o delle parti, si avvalga di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali, il loro compenso viene determinato secondo le tariffe professionali, se esistenti, o diversamente concordato con le parti e il pagamento delle relative parcelle non rientra negli importi previsti in tabella.
6. Al fine del pagamento delle indennità, più soggetti che rappresentano un unico centro di interessi si considerano una sola parte.
7. Nei casi di cui all’art. 2 comma 1 del D. Lgs 28/2010 e successive modificazioni, in caso di mancato versamento delle indennità di mediazione, il procedimento è sospeso con provvedimento del responsabile dell’Organismo. Una volta intervenuto il pagamento, il procedimento riprenderà il suo corso ai sensi del Regolamento. In caso di persistente rifiuto al versamento, l’Organismo dichiarerà definitivamente cessata la procedura conciliativa.
8. Salvo diverso accordo scritto tra le parti e ADR Group, le indennità da corrispondere da ciascuna parte in base al valore indicato in istanza, eventualmente modificato dall’Organismo nel corso del primo incontro, che include anche il compenso del mediatore, sono quelle in vigore al momento dell’avvio della procedura, come da tabella allegata al presente Regolamento.
9. Per le mediazioni di alto valore, le spese di mediazione e le modalità di pagamento potranno essere determinate con le parti in sede di primo incontro, tenuto conto della difficoltà, importanza e complessità della procedura come da tabella allegata al presente Regolamento.
ART. 12 RESPONSABILITA’ DELLE PARTI
1. E’ di competenza esclusiva delle parti verificare:
• a) l’assoggettabilità della controversia alla procedura di mediazione, eventuali esclusioni, preclusioni, prescrizioni e decadenze che non siano espressamente segnalate dalle parti all’atto del deposito dell’istanza e non riconducibili alla condotta negligente dell’Organismo;
• b) il Tribunale territorialmente competente a conoscere la controversia;
• c) le indicazioni circa l’oggetto, le ragioni della pretesa e la natura della controversia contenute nell’istanza di Mediazione;
• d) l’ individuazione dei soggetti che devono partecipare alla Mediazione, con particolare riguardo al litisconsorzio necessario;
• e) i recapiti dei soggetti a cui inviare le comunicazioni;
• f) la determinazione del valore della controversia;
• g) la forma e il contenuto dell’atto di delega del proprio rappresentante;
• h) le dichiarazioni in merito alla sussistenza delle condizioni per l’ammissione al gratuito patrocinio ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 30 maggio 2002 n.115;
• i) la non esistenza di più istanze di mediazione relative alla stessa controversia;
• l) ogni altra dichiarazione che venga fornita all’Organismo e al mediatore dal deposito dell’istanza sino alla conclusione della procedura.
2. ADR Group non può essere comunque ritenuta responsabile di eventuali esclusioni, preclusioni, decadenze o prescrizioni, non riconducibili al comportamento non diligente dell’Organismo stesso, conseguenti a:
a) mancata o ritardata effettuazione delle comunicazioni rispetto agli adempimenti non riconducibili alla responsabilità dell’Organismo;
b) imprecisa, inesatta o mancata individuazione dell’oggetto della domanda e del diritto tutelato ad opera dell’istante.
In entrambi i casi uniche responsabili sono le parti interessate.
3. Ai fini interruttivi dei termini di decadenza o di prescrizione, la comunicazione del deposito della domanda è fatta anche a cura della parte istante, ancorché senza indicazione della data dell’incontro di mediazione.
ART. 13 INTERPRETAZIONE E APPLIZAZIONE DELLE NORME
1. Il mediatore interpreta e applica le norme del Regolamento per la parte relativa ai propri doveri e responsabilità. Tutte le altre regole procedurali sono interpretate e applicate da ADR Group.
ART. 14 LEGGE APPLICABILE
1. La Mediazione è regolata e produce effetti stabiliti dalla legge applicabile in Italia
TABELLE DELLE INDENNITA’
SPESE PER LO SVOLGIMENTO DEL PRIMO INCONTRO DI MEDIAZIONE
Le spese per lo svolgimento del primo incontro di mediazione sono costituite dalle spese di avvio, dalle eventuali spese vive documentate (es. convocazioni a mezzo pec, raccomandata A/R, raccomandata internazionale e raccomandata 1) e dalle spese generali di segreteria. Le spese di avvio sono dovute da ciascuna Parte Istante al momento del deposito dell’istanza di mediazione e da ciascuna Parte Convocata al momento dell’adesione:
Spese di avvio e di adesione:
• € 40,00 + IVA per liti fino a € 250.000,00 ed € 80,00 + IVA per le liti superiori a € 250.000,00;
Spese vive documentate e spese generali di segreteria:
Le spese vive documentate e le spese generali di segreteria riguardano eventuali ulteriori costi connessi a particolari esigenze e/o necessità richieste dalle Parti. Dette spese sono dovute dalla parte che ne fa richiesta per le attività che comportano ulteriori attività di segreteria.
L’istanza potrà essere protocollata solo a seguito del pagamento delle spese di avvio da parte della Parte Istante. In caso di mancato pagamento delle spese della Parte Convocata, l’adesione si considera non perfezionata e pertanto ADR Group provvederà, in caso di mancata presentazione al primo incontro, all’emissione del relativo verbale. La rinuncia espressa della Parte Istante alla procedura di mediazione, anche prima dello svolgimento del primo incontro, non dà luogo al rimborso delle spese di avvio. Nelle altre ipotesi di pagamento delle spese di avvio del primo incontro si applicano le disposizioni contenute nella circolare del Ministero della Giustizia del 27/11/2013
SPESE DI MEDIAZIONE PER IL PROSEGUIMENTO OLTRE IL PRIMO INCONTRO
Determinazione delle spese di mediazione. Le spese di mediazione sono dovute qualora le parti decidano di proseguire la proceduta oltre il primo incontro, sottoscrivendo un apposito verbale di proseguimento delle procedura ed impegnandosi a versare le indennità dovute, dando quindi corso effettivo alla mediazione immediatamente o in altro incontro successivo. Le spese di mediazione sono determinata dal Ministero della Giustizia e, ai sensi dell’art.16, comma 9, del D.M. n.180/2010 come modificato dal DM 4/8/2014 n.139, devono essere corrisposte al momento della sottoscrizione del verbale di prosecuzione oltre il primo incontro. Le indennità devono essere corrisposte per intero prima del rilascio del verbale di accordo. In ogni caso l’effettivo pagamento delle spese di mediazione è condizione necessaria per la prosecuzione della procedura e lo svolgimento degli eventuali incontri successivi. In caso di raggiungimento dell’accordo è prevista per legge una maggiorazione.
Determinazione del valore della lite. L’ammontare dell’indennità, dovuta per ciascun centro di interesse, è legato al valore della lite indicato nell’istanza di mediazione, a norma del Codice di procedura Civile. Qualora il valore della lita sia indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, rilevata prima della prosecuzione oltre il primo incontro, ADR Group decide il valore di riferimento, secondo i criteri previsti dalla normativa vigente, e lo comunica alle parti. In questi casi, se all’esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l’importo dell’indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.
Determinazione delle spese per le mediazioni di alto valore. Per le spese di mediazione di valore superiore a € 250.000,00, le Parti potranno concordare con ADR Group una somma per ciascuna sessione di mediazione, provvedendo in ogni caso al pagamento del totale previsto dalla tabella che segue all’esito positivo della procedura. Per le procedure di particolare difficoltà e complessità, le parti e ADR Group potranno concordare specifici criteri di calcolo delle spese di mediazione. In ogni caso, i criteri di determinazione delle spese di mediazione devono essere conformi all’art. 16 del DM 180/2010 come modificato dal DM4/8/2014 n.139.
AGEVOLAZIONI FISCALI
In caso di successo della mediazione entrambe le Parti beneficiano di un credito d’imposta sulle indennità fino a concorrenza di € 500,00, In caso di insuccesso della mediazione, il credito d’imposta è ridotto dalla metà. Il verbale di accordo è esente dall’imposta di registro sino alla concorrenza di € 50.000. Si ricorda che in caso di giudizio successivo, tutte le spese di mediazione sostenute rientrano tra le spese rimborsabili dalla parte soccombente che possono essere richieste al Giudice ex art. 91 c.p.c.
INDENNITA’ PER MEDIAZIONI OBBLIGATORIE (materie previste dall’art. 5 comma 1-bis del D.Lgs. 28/2010) o disposte dal giudice
Per le spese di avvio, a valere sull’indennità complessiva, è dovuto da ciascuna parte un importo di euro 40,00 + Iva per le liti di valore fino a 250.000,00 euro e di euro 80,00 per quelle di valore superiore, oltre alle spese vive documentate che è versato dall’istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte chiamata alla mediazione al momento della sua adesione al procedimento.
SPESE DI MEDIAZIONE:
Mediazioni obbligatorie (materie previste dall’ art. 5 comma 1-bis del D.Lgs. 28/2010) o disposte dal giudice
Valore della lite Spesa (per ciascuna parte) esclusa Iva
Fino a Euro 1.000 Euro 43
da Euro 1.001 a Euro 5.000 Euro 86
da Euro 5.001 a Euro 10.000 Euro 160
da Euro 10.001 a Euro 25.000 Euro 210
da Euro 25.001 a Euro 50.000 Euro 355
da Euro 50.001 a Euro 250.000 Euro 595
da Euro 250.001 a Euro 500.000 Euro 900
da Euro 500.001 a Euro 2.500.000 Euro 1.710
da Euro 2.500.001 a Euro 5.000.000 Euro 2.340
Oltre Euro 5.000.000 Euro 4.140
INDENNITA’ PER MEDIAZIONI VOLONTARIE (Art.16 comma 4 DM 180/2010 Tabella A)
Le indennità per le mediazioni volontarie, così come previsto dallo stesso art.16 comma 13 del DM 180/2010, sono determinate in deroga a quanto stabilito dallo stesso Decreto Ministeriale.
Per le spese di avvio, a valere sull’indennità complessiva, è dovuto da ciascuna parte un importo di euro 40,00 + Iva per le liti di valore fino a 250.000,00 euro e di euro 80,00 per quelle di valore superiore, oltre alle spese vive documentate che è versato dall’istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte chiamata alla mediazione al momento della sua adesione al procedimento.
SPESE DI MEDIAZIONE:
Mediazioni volontarie ( Art.16 comma 4 DM 180/2010 Tabella A)
Valore della lite Spesa (per ciascuna parte) esclusa Iva
Fino a Euro 1.000 Euro 65
da Euro 1.001 a Euro 5.000 Euro 130
da Euro 5.001 a Euro 10.000 Euro 240
da Euro 10.001 a Euro 25.000 Euro 360
da Euro 25.001 a Euro 50.000 Euro 600
da Euro 50.001 a Euro 250.000 Euro 1.000
da Euro 250.001 a Euro 500.000 Euro 2.000
da Euro 500.001 a Euro 2.500.000 Euro 3.800
da Euro 2.500.001 a Euro 5.000.000 Euro 5.200
Oltre Euro 5.000.000 Euro 9.200
ALLEGATI
Criteri di determinazione dell’indennità (di cui all’art.16 del DM 180/2010 come modificato dal DM 4/8/2014 n.139)
1. L’indennità comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione.
2. Per le spese di avvio, a valere sull’indennità complessiva, è dovuto da ciascuna parte, per lo svolgimento del primo incontro, un importo di euro 40,00 per le liti di valore fino a 250.000,00 euro e di euro 80,00 per quelle di valore superiore, oltre alle spese vive documentate, che è versato dall’istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte chiamata alla mediazione al momento della sua adesione al procedimento. L'importo è dovuto anche in caso di mancato accordo.
3. Per le spese di mediazione è dovuto da ciascuna parte l’importo indicato nella tabella allegata.
4. L’importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione di riferimento, come determinato a norma della medesima tabella:
a) può essere aumentato in misura non superiore a un quinto tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell’affare;
b) deve essere aumentato in misura non superiore a un quarto in caso di successo della mediazione;
c) deve essere aumentato di un quinto nel caso di formulazione della proposta ai sensi dell’articolo 11 del decreto legislativo;
d) nelle materie di cui all'articolo 5, comma 1-bis e comma 2, del decreto legislativo, deve essere ridotto di un terzo per i primi sei scaglioni, e della metà per i restanti, salva la riduzione prevista dalla lettera e) del presente comma, e non si applica alcun altro aumento tra quelli previsti dal presente articolo a eccezione di quello previsto dalla lettera b) del presente comma;
e) deve essere ridotto a euro quaranta per il primo scaglione e ad euro cinquanta per tutti gli altri scaglioni, ferma restando l’applicazione della lettera c) del presente comma quando nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione, partecipa al procedimento.
5. Si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile; l’importo minimo relativo al primo scaglione è liberamente determinato.
6. Gli importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano in nessun caso tra loro.
7. Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile.
8. Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile, o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l’organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di euro 250.000, e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all’esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l’importo dell’indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.
9. Le spese di mediazione sono corrisposte prima dell’inizio del primo incontro di mediazione in misura non inferiore alla metà. Il regolamento di procedura dell’organismo può prevedere che le indennità debbano essere corrisposte per intero prima del rilascio del verbale di accordo di cui all’articolo 11 del decreto legislativo. In ogni caso, nelle ipotesi di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo, l’organismo e il mediatore non possono rifiutarsi di svolgere la mediazione.
10. Le spese di mediazione comprendono anche l’onorario del mediatore per l’intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o più mediatori ausiliari, ovvero di nomina di un diverso mediatore per la formulazione della proposta ai sensi dell’articolo 11 del decreto legislativo.
11. Le spese di mediazione indicate sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento.
12. Ai fini della corresponsione dell’indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro d’interessi si considerano come un’unica parte.
13. Gli organismi diversi da quelli costituiti dagli enti di diritto pubblico interno stabiliscono gli importi di cui al comma 3, ma restano fermi gli importi fissati dal comma 4, lettera d), per le materie di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo. Resta altresì ferma ogni altra disposizione di cui al presente articolo.
14. Gli importi minimi delle indennità per ciascun scaglione di riferimento, come determinati a norma della tabella allegata al presente decreto, sono derogabili.
Tabella corrispondente a quella di cui al DI 180/2010
SPESE DI MEDIAZIONE:
Valore della lite Spesa (per ciascuna parte) esclusa Iva
Fino a Euro 1.000 Euro 65
da Euro 1.001 a Euro 5.000 Euro 130
da Euro 5.001 a Euro 10.000 Euro 240
da Euro 10.001 a Euro 25.000 Euro 360
da Euro 25.001 a Euro 50.000 Euro 600
da Euro 50.001 a Euro 250.000 Euro 1.000
da Euro 250.001 a Euro 500.000 Euro 2.000
da Euro 500.001 a Euro 2.500.000 Euro 3.800
da Euro 2.500.001 a Euro 5.000.000 Euro 5.200
Oltre Euro 5.000.000 Euro 9.200
Allegati
Codice europeo di condotta per i mediatori
I mediatori ADR Group S.r.l. sono tenuti al rispetto del seguente codice di condotta redatto da un gruppo di esperti con l’assistenza della Commissione europea e presentato a Bruxelles il 2 luglio 2004.
1. COMPETENZA, NOMINA E ONORARI DEI MEDIATORI E PROMOZIONE DEI LORO SERVIZI
1.1. Competenza
I mediatori devono essere competenti e conoscere a fondo il procedimento di mediazione. Elementi rilevanti comprendono una formazione adeguata e un continuo aggiornamento della propria istruzione e pratica nelle capacità di mediazione, avuto riguardo alle norme pertinenti e ai sistemi di accesso alla professione.
1.2. Nomina
Il mediatore deve consultarsi con le parti riguardo alle date in cui la mediazione potrà ave luogo. Prima di accettare l’incarico, il mediatore deve verificare di essere dotato della preparazione e competenza necessarie a condurre la mediazione del caso proposto e, su richiesta, dovrà fornire alle parti informazioni in merito.
1.3. Onorari
Ove non sia stato già previsto, il mediatore deve sempre fornire alle parti informazioni complete sulle modalità di remunerazione che intende applicare. Il mediatore non dovrà accettare una mediazione prima che le condizioni della propria remunerazione siano state approvate da tutte le parti interessate.
1.4. Promozione dei servizi del mediatore
I mediatori possono promuovere la propria attività, purché in modo professionale, veritiero e dignitoso.
2. INDIPENDENZA ED IMPARZIALITÀ
2.1. Indipendenza
Qualora esistano circostanze che possano (o possano sembrare) intaccare l'indipendenza del mediatore o determinare un conflitto di interessi, il mediatore deve informarne le parti prima di agire o di proseguire la propria opera.
Le suddette circostanze includono:
– qualsiasi relazione di tipo personale o professionale con una delle parti;
– qualsiasi interesse di tipo economico o di altro genere, diretto o indiretto, in relazione all’esito della mediazione;
– il fatto che il mediatore, o un membro della sua organizzazione, abbia agito in qualità diversa da quella di mediatore per una o più parti.
In tali casi il mediatore può accettare l’incarico o proseguire la mediazione solo se sia certo di poter condurre la mediazione con piena indipendenza, assicurando piena imparzialità, e con il consenso espresso delle parti.
Il dovere di informazione costituisce un obbligo che persiste per tutta la durata del procedimento.
2.2. Imparzialità
Il mediatore deve in ogni momento agire nei confronti delle parti in modo imparziale cercando altresì di apparire come tale, e deve impegnarsi ad assistere equamente tutte le parti nel procedimento di mediazione.
3. L’ACCORDO, IL PROCEDIMENTO E LA RISOLUZIONE DELLA CONTROVERSIA
3.1. Procedura
Il mediatore deve sincerarsi che le parti coinvolte nella mediazione comprendano le caratteristiche del procedimento di mediazione e il ruolo del mediatore e delle parti nell’ambito dello stesso.
Il mediatore deve, in particolare, fare in modo che prima dell’avvio della mediazione le parti abbiano compreso ed espressamente accettato i termini e le condizioni dell’accordo di mediazione, incluse le disposizioni applicabili in tema di obblighi di riservatezza in capo al mediatore e alle parti.
Su richiesta delle parti, l’accordo di mediazione può essere redatto per iscritto.
Il mediatore deve condurre il procedimento in modo appropriato, tenendo conto delle circostanze del caso, inclusi possibili squilibri nei rapporti di forza, eventuali desideri espressi dalle parti e particolari disposizioni normative, nonché l’esigenza di una rapida risoluzione della controversia. Le parti possono concordare con il mediatore il modo in cui la mediazione dovrà essere condotta, con riferimento a un insieme di regole o altrimenti. Se lo reputa opportuno, il mediatore può ascoltare le parti separatamente.
3.2. Correttezza del procedimento
Il mediatore deve assicurarsi che tutte le parti possano intervenire adeguatamente nel procedimento.
Il mediatore deve informare le parti, e può porre fine alla mediazione, nel caso in cui:
– sia raggiunto un accordo che al mediatore appaia non azionabile o illegale, avuto riguardo alle circostanze del caso e alla competenza del mediatore per raggiungere tale valutazione; o
– il mediatore concluda che la prosecuzione della mediazione difficilmente condurrà a una risoluzione della controversia.
3.3. Fine del procedimento
Il mediatore deve adottare tutte le misure appropriate affinché l'eventuale accordo raggiunto tra le parti si fondi su un consenso informato e tutte le parti ne comprendano i termini.
Le parti possono ritirarsi dalla mediazione in qualsiasi momento senza fornire alcuna giustificazione.
Il mediatore deve, su richiesta delle parti e nei limiti della propria competenza, informare le parti delle modalità in cui le stesse possono formalizzare l’accordo e delle possibilità di rendere l’accordo esecutivo.
4. RISERVATEZZA
Il mediatore deve mantenere la riservatezza su tutte le informazioni derivanti dalla mediazione o relative ad essa, compresa la circostanza che la mediazione è in corso o si è svolta, ad eccezione dei casi in cui sia obbligato dalla legge o da ragioni di ordine pubblico.
Qualsiasi informazione riservata comunicata al mediatore da una delle parti non dovrà essere rivelata all’altra senza il consenso della parte o a meno che ciò sia imposto dalla legge.
Appendice
Spese d’avvio della Mediazione
Le spese d'avvio, come statuito dal Consiglio di Stato ( ordinanza n° 1694 depositata il 22 aprile 2015, ha riformato la sentenza 1351/2015 del T.A.R. del Lazio che disponeva che non fossero più dovute le spese di avvio a carico delle parti nei procedimenti di mediazione non proseguiti oltre il primo incontro; le spese d'avvio, pertanto, restano dovute sia dalle parti istanti, sia dalle parti aderenti ai procedimenti) non costituiscono un compenso per l'Organismo di Mediazione ma solo una copertura abbattuta e forfettizzata delle spese generali che l'Organismo deve affrontare per l'erogazione, alle parti, di un servizio obbligatorio ex legge, andando parzialmente a coprire i costi generali di organizzazione e segreteria quali, a titolo d'esempio, i costi relativi alle sedi e al personale di segreteria, alla tenuta dei registri e degli elenchi obbligatori, alle comunicazioni obbligatorie al Ministero della Giustizia, alla prenotazione e alla disponibilità delle sale di mediazione, alla redazione e al rilascio dei verbali.
Sempre ai sensi dell'art. 16 comma 2 del D.M. 180/2010 modificato dal D.M. 139/2014, andranno versate anche le "spese vive" affrontate dall'Organismo di mediazione relativamente alla singola procedura, quali, per esempio, costi di eventuali servizi di videoconferenza, costi delle comunicazioni alle altre parti ed eventuali altre spese vive documentate e riconducibili alla procedura.
Comunicazioni alle altre parti (convocazioni, avvisi di rinvii e altre eventuali comunicazioni necessarie allo svolgimento della procedura): sono comprese nelle spese di avvio le comunicazioni effettuate a mezzo posta elettronica certificata o, quando possibile, tramite email, mentre è richiesto il versamento di un fondo spese pari a € 8,00 per ogni comunicazione tramite lettera raccomandata A/R ed € 20,00 per ogni comunicazione richiesta con notificazione tramite Ufficiale Giudiziario.
Mediazione in modalità telematica: alla parte che richieda di partecipare alle sessioni di Mediazione con modalità telematica (videoconferenza) è richiesto il versamento anticipato di un fondo spese di € 30,00 per ogni sessione richiesta.
Sanzioni previste contro le parti che non partecipano ai procedimenti di mediazione senza giustificato motivo
Art. 8, comma 5, del D. Lgs. 28/2010 come modificato dalla L. 98/2013:
"Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'art. 116, secondo comma, del codice di procedura civile.
Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall'art. 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio".
Giustificati motivi per la mancata partecipazione, per analogia con le previsioni normative relative all'interrogatorio formale, sono il legittimo impedimento, la causa di forza maggiore, la mancata o la tardiva comunicazione del luogo, del giorno e dell'ora dell'incontro.
Inoltre, il giudice potrà valutare il rifiuto ingiustificato a partecipare al procedimento di mediazione come violazione del dovere di lealtà e probità delle parti e conseguentemente condannare l'assente ingiustificato alle spese, ai sensi dell'art. 92 del codice di procedura civile, anche qualora risultasse vincitore nel giudizio.
Nei casi più gravi, il giudice potrebbe ravvisare nel comportamento non collaborativo delle parti mala fede o colpa grave, e sanzionarle ai sensi dell'art. 96 del codice di procedura civile condannandole anche al risarcimento del danno (resistenza temeraria).
Le parti istanti o aderenti alla Mediazione, analogamente a quanto previsto per la Mediazione in modalità telematica, potranno richiedere ad ADR Group , prima o successivamente allo svolgimento della procedura di mediazione, altri servizi accessori i cui costi non rientrano nelle spese di avvio, versando un fondo spese secondo il seguente prospetto:
• comunicazioni tramite lettera raccomandata A/R:
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€ 8,00 + IVA
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• comunicazioni tramite notificazione:
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€ 20,00 + IVA
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• rilascio di copie cartacee di documenti d'archivio (a pagina):
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€ 2,50 + IVA
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• invio di copie di documenti in formato elettronico (tramite email o p.e.c., a pagina):
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€ 1,00 + IVA
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Inoltre, anche le parti che non abbiano ancora aderito alla Mediazione e pagato le spese d'avvio potranno eccezionalmente richiedere alcuni servizi ad ADR Group, previo pagamento anticipato del costo di ogni singolo servizio richiesto, secondo il seguente prospetto:
• gestione eventuali richieste di rinvio:
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€ 20,00 + IVA
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• comunicazione ad altra parte (tramite posta elettronica, P.E.C. o fax):
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€ 5,00 + IVA
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• comunicazione ad altra parte (tramite lettera raccomandata A/R):
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€ 10,00 + IVA
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• comunicazione ad altra parte (tramite notificazione):
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€ 25,00 + IVA
|
• rilascio di copie cartacee di documenti d'archivio (a pagina):
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€ 5,00 + IVA
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• invio di copie di documenti in formato elettronico (tramite email o p.e.c., a pagina):
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€ 2,00 + IVA
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• rilascio dei verbali (incluse eventuali copie):
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€ 40,00 + IVA
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• singola sessione in videoconferenza (inclusi eventuali costi di utilizzo della piattaforma):
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€ 30,00 + IVA
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In mancanza del versamento anticipato dei costi sopra indicati, il corrispondente servizio non potrà essere erogato; in particolare, eventuali richieste di rinvio del primo incontro di mediazione, presentate prima dell'adesione e non motivate da precise disposizioni normative, potranno essere gestite solo previa pagamento, da parte del richiedente, delle relative spese di gestione e organizzazione del rinvio e di comunicazione alle altre parti, come da prospetto soprastante. In mancanza del versamento anticipato dei costi sopra indicati, il corrispondente servizio non potrà essere erogato.
N.B.: le somme già versate per i servizi ricompresi nelle spese d'avvio verranno interamente scontate in caso di successivo versamento delle medesime a seguito di adesione alla Mediazione.
Modulistica
Scheda di valutazione
SCHEDA PER LA VALUTAZIONE DEL SERVIZIO E DELLA SODDISFAZIONE PERCEPITA (Customer satisfation)
Gentile Utente,
il questionario che Le richiediamo di compilare è parte essenziale del procedimento di mediazione al quale Ella ha partecipato. È redatto al fine di rilevare alcuni dati importanti che ci permetteranno di migliorare i nostri servizi.
Le chiediamo di volerlo gentilmente compilare e di restituircelo, con la Sua sottoscrizione e l’indicazione delle sue generalità, inoltrandolo tramite via telematica al responsabile dell’organismo o tramite posta elettronica certificata (PEC), agli indirizzi sotto indicati.
La ringraziamo sin d’ora per la collaborazione.
Valutazione numerica
(riportare la valutazione numerica corrispondente) 1 2 3 4 5
Attività Insoddisfacente Poco
soddisfacente Buono
Più che buono
Ottimo
Come valuta le informazioni verbali ricevute dall’Ufficio per l’accesso alla mediazione
Come giudica le informazioni contenute nel sito web (compilare solo se si è utilizzato il sito)
Come giudica la modulistica che le è stata consegnata o che ha scaricato da internet
Come giudica i tempi di attesa per la risposta per la prima convocazione avanti al mediatore
Come giudica il comportamento del personale che ha incontrato in ufficio o con cui è entrato in contatto
Come giudica il primo incontro col mediatore
Come giudica la competenza del mediatore
Come valuta l’attività del mediatore ai fini della composizione amichevole della controversia
Come valuta l’esito finale del procedimento
Come valuta l’imparzialità, l’indipendenza e la neutralità dimostrate dal mediatore
Come giudica la proposta effettuata dal mediatore (rispondere solo se il mediatore ha formulato la proposta)
Indichi una valutazione complessiva del servizio
OSSERVAZIONI/SUGGERIMENTI:
Nome
Cognome
Data di nascita
Luogo di nascita
firma
La presente scheda, compilata in ogni sua parte, va trasmessa al responsabile dell’organismo a mezzo:
fax al nr.
posta elettronica certifica al nr. (indicare nell’oggetto: Cognome - scheda valutazio